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Ordinanza — n. 14145/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses employee's appeal against dismissal for objective reasons due to lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14145/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a dismissal for objective reasons, upholding the lower court's confirmation of the termination. The employee argued for violation of defense rights and omitted examination of key documents, but the court found the dismissal justified by the company's relocation of technical activities. The court ruled that the employer met the burden of proof regarding incompatibility of duties and dismissed procedural complaints as unfounded or precluded.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; In cases of objective dismissal, the employer must prove the necessity of the measure and the absence of other solutions, while procedural defects must be specific and relevant to the outcome.

Parole chiave

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dismissal for objective reasons burden of proof employer violation of defense rights omission of decisive documents relocation of business activities procedural preclusion labor dispute cassation licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Il primo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa exart. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ai sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e del principio del contraddittorio ai sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
e del principio del contraddittorio ai sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart.
d. lgs. n. 81/2015
d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26774/2016
Cass. n. 20944/2019
Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass.
Cass. n. 26934/2023
Cass. n. 2630/2024
n.26934/2023; Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, il vizio viene evocato al di fuori dei limiti impostidal novellato art.
Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014
5, c.p.c., come interpretato daCass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 già citate, dei cuienunciati chi ricorre non tiene alcun conto, genericamentelamentando il mancato esame di documenti asseritamentedecisivi.5.
Cass., Sez. Un., n. 4315/2020
Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
Sez. Un., n. 3670/2015
Sez. Un., n. 4315/2020
Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
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Testo completo

na del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati NICOLA DE GIROLAMO, VINCENZINA SALVATORE;1175 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -Numero registro generale 1815/2025avverso la sentenza n. 2591/2024 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 14145/2026NAPOLI, depositata il 12/07/2024 R.G.N. 322/2021;Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA.1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevaritenuto la legittimità del licenziamento per giustificato motivooggettivo intimato in data 29.11.2013 a Vincenzo Marangelodalla Graziano Buonanno figli s.r.l., «in relazione all’ordinanzaadottata dal Comune di Solofra in data 15 novembre 2013 conla quale, incontestatamente, l’ente locale ha ordinato lasospensione dell’attività di laboratorio di prodotti chimici svoltapresso la struttura ubicata nel territorio comunale, e losgombero dei macchinari».2.

La Corte territoriale, in sintesi e per quanto qui possa rilevare,ha ritenuto assolto l’onere probatorio dell’obbligo di repêchageda parte del datore di lavoro in quanto era risultata senzacontestazioni l’allegazione della società secondo cui presso lasede di Solofra soppressa, cui era adibito il Marangelo, venivanoespletate mansioni tecniche, mentre presso la sede di Serino sisvolgeva solo attività amministrativa e commerciale, del tuttoincompatibile con le competenze tecniche dell’appellante.La Corte ha anche respinto il motivo di gravame del lavoratoreconcernente la domanda di risarcimento del danno pergenericità delle allegazioni, essendosi limitato «ad invocarel’insalubrità dei locali di lavoro e la violazione, non megliospecificata, di prescrizioni a tutela della salute».Numero registro generale 1815/2025Numero sezionale 1175/20263.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNoumresroo d i iral ccolta generale 14145/2026Data pubblicazione 14/05/2026soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società. L’INPS, evocato sin dal primo grado delgiudizio, ha depositato procura.Il ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa exart. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ai sensi dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peressere state disattese le richieste istruttorie formulate dallavoratore nell’atto di appello.La censura non può trovare accoglimento.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v.

Cass. n. 15333/2025 e Cass. n.27610/2024), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazionesu un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi:Cass. n. 4369/2009;

Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 18072/2024);Numero registro generale 1815/2025Numero sezionale 1175/2026Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valuNtuamreero dgi lrai ccolta generale 14145/2026Data pubblicazione 14/05/2026elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011;

Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).Con la censura in esame neanche si riporta lo specificocontenuto delle istanze istruttorie disattese e non vieneevidenziato che la mancata ammissione della prova abbiariguardato un unico fatto storico che avesse la caratteristica diessere realmente decisivo, nel senso patrocinato da questaCorte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto adun esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di merapossibilità (v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n.14477/2015).2. Il secondo motivo denuncia la «violazione e/o disapplicazionedei principi di diritto in tema di assolvimento dell’obbligo direpêchage da parte del datore di lavoro in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.»; si sostiene che nel contesto aziendale almomento del licenziamento esistevano «collocazioni alternativein mansioni superiori e inferiori rispetto a quelle di formaleinquadramento del ricorrente», «attese le risultanze probatorieagli atti», non avendo la società allegato e provato che ilMarangelo «non rivestiva le competenze professionali richiesteper l’espletamento delle mansioni residuali».Numero registro generale 1815/2025Numero sezionale 1175/2026Il terzo mezzo denuncia, sotto analogo profilo, la violaNzuimoenroe d i era ccolta generale 14145/2026Data pubblicazione 14/05/2026falsa applicazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966 per avere laCorte territoriale erroneamente ritenuto assolto l’obbligo delrepêchage.Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili perconnessione, risultano inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014;

Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare la valutazione della stessa in ordineall’assolvimento in concreto dell’obbligo di repêchage gravantesul datore di lavoro.Numero registro generale 1815/2025Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellaN umero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 14145/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaData pubblicazione 14/05/2026all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2103, comma2, c.c., nella parte in cui consente che «in caso di modifica degliassetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lostesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livellodi inquadramento inferiore purché rientranti nella medesimacategoria legale».Il motivo è privo di fondamento.Si denuncia la violazione di una norma di diritto nellaformulazione introdotta con il d. lgs. n. 81/2015 non applicabileratione temporis per un licenziamento intimato nel 2013.4.

Il quinto motivo deduce: «omesso esame circa fatti(documenti) decisivi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.»; si critica il rigetto della domanda di risarcimento deldanno nonostante la presenza in atti «di documenti decisivi peruna declaratoria di responsabilità e di conseguente condannadella datrice di lavoro».Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppiaconforme». (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare leNumero registro generale 1815/2025ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione dNi umero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 14145/2026primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoData pubblicazione 14/05/2026che esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n.26774/2016;

Cass. n. 20944/2019; più di recente: Cass. n.26934/2023; Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, il vizio viene evocato al di fuori dei limiti impostidal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come interpretato daCass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 già citate, dei cuienunciati chi ricorre non tiene alcun conto, genericamentelamentando il mancato esame di documenti asseritamentedecisivi.5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo in favore della società controricorrente.Nulla invece occorre disporre in favore dell’INPS che non hasvolto attività difensiva.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Numero registro generale 1815/2025Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoN umero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 14145/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 14/05/2026da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana Doronzo