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Ordinanza — n. 14096/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against dismissal for unjustified cause due to lack of loyalty breach evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two companies against the dismissal of Antonio Petti for unjustified cause. The lower court found that Petti's continued advisory work for a third party did not violate his duty of loyalty, confidentiality, or non-compete, as the activities were unrelated to the employers' business. Consequently, the court upheld the dismissals and ordered the companies to pay the employee's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 2105 c.c.; Art. 19 c.c. n.l.: The exercise of dismissal for unjustified cause is limited by the principle of good faith; where the employer fails to prove a breach of loyalty or non-compete obligations, the dismissal is deemed arbitrary and thus unjustified.

Parole chiave

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dismissal for unjustified cause duty of loyalty non-compete obligation confidentiality breach good faith principle indemnity for dismissal arbitrary dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs.
Art. 19 c.c. n.l.
23 del 2015 (obbligo direintegra e condanna della datrice al pagamento dell’indennitàrisarcitoria liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del t.f.r.) e dall’altro quella previstadall’art. 19 c.c.n.l.
Art. 2105 c.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
8054 del 2014, idonee a realizzarela violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che la decisioneimpugnata di fonda su un percorso logico giuridico lineare, comeemerge dalla sintesi sopra riportata.4.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
art. 19 c.c
23 del 2015 (obbligo direintegra e condanna della datrice al pagamento dell’indennitàrisarcitoria liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del t.f.r.) e dall’altro quella previstadall’art. 19 c.c.n.l.
art. 2119 c.c
2105,1175, 1375 c.c., dell’art. 2119 c.c.
art. 111 Cost
edell’art. 111 Cost., in quanto priva di motivazione sullaaffermata “ingiustificatezza” del licenziamento.3.1.
art. 2105 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6169 del 1999
Cass. n. 6110 del 2014
più recentemente Cass. n. 6110 del 2014;
Cass. n. 34736 del 2019
Cass. n. 381 del 2023
Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014
Cass. S.U. n. 4315 del 2020

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Testo completo

pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato GIAMPIERO PROIA;- ricorrenti -controPETTI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati2026DOMENICO CIMMINIELLO, GIORGIO FONTANA;1221- controricorrente –avverso la sentenza n. 502/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/02/2025 R.G.N. 2835/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. CARLA PONTERIO.Numero sezionale 1221/20261. La Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileNvumae,ro hdi ara ccolta generale 14096/2026respinto l’appello delle società Alfa Instruments s.r.l. e Alfa InteDsat a pubblicazione 13/05/2026Industria Terapeutica Splendore s.r.l., confermando la sentenzadi primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamentoper giusta causa intimato il 16.2.2023 a Antonio Petti dallaprima società e privo di giustificatezza quello intimatogli nellastessa data dalla seconda società, applicando da un lato la tuteladi cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (obbligo direintegra e condanna della datrice al pagamento dell’indennitàrisarcitoria liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del t.f.r.) e dall’altro quella previstadall’art. 19 c.c.n.l. per i dirigenti industria (condanna alpagamento dell’indennità supplementare pari a sei mensilità edell’indennità sostitutiva del preavviso).La Corte territoriale ha accertato che il Petti, in costanza deirapporti di lavoro con le attuali ricorrenti, aveva continuato asvolgere attività di consulenza per la Genetic spa ma limitata adue progetti PON e a cinque brevetti internazionali, settori innessun modo interferenti con quello delle datrici di lavoro,entrambe a conoscenza di tale attività parallela del lorodipendente.

Ha quindi considerato insussistenti gli addebiticontestati in termini di violazione dell’obbligo di fedeltà, sotto ilduplice profilo del mancato rispetto dell’obbligo di riservatezzae dell’obbligo di non concorrenza.2. Avverso la sentenza le due società hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. Antonio Petti ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione Numero registro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel Nriucmoerros doi r.a ccolta generale 14096/20261.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenzDaat a pubblicazione 13/05/2026impugnata per aver ritenuto che la omessa informazione, daparte del signor Petti, sul contratto di consulenza stipulato il 2gennaio 2020 non configurasse violazione degli artt. 2105,1175, 1375 c.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 3, comma 2, deld.lgs. n. 23 del 2015. In sostanza, le società ricorrentidenunciano la violazione di legge sul presupposto di fatto, chereputano accertato dai giudici di appello, per cui il Petti leavrebbe informate dell’attività svolta per la Genetic spa inordine ai progetti PON e ai brevetti ma avrebbe taciuto laconclusione del contratto di consulenza ed i contenuti dellostesso.1.1.

Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha accertato: “dall’istruttoria condotta inprimo grado è emerso che nel periodo da gennaio 2020 agennaio 2023 l’odierno appellato si occupò, presso il sito dibrevetti internazionali. Di tale attività, e quindi evidentementeanche del rapporto di consulenza del Petti con la Genetic, lesocietà appellanti erano pienamente a conoscenza, comeemerge dai messaggi WhatsApp intercorsi in più occasioni tra ilPetti e i legali rappresentanti delle società…”.Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di violazionedi legge, che si concreta nella negazione o affermazione erroneadi esistenza o inesistenza di una norma oppure nell'attribuzionead essa di un contenuto che non possiede, presuppone unaricostruzione in fatto incontestata mentre l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'ambito applicativo dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. e inerisce alla tipica valutazione del gNiuumdeircoe re gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass. nN.u m3er3o 4di 0ra ccolta generale 14096/2026del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 dDealt a pubblicazione 13/05/20262017; n. 195 del 2016).Nel caso in esame, la censura di violazione delle norme di leggeè formulata attraverso la deduzione di una diversa ricostruzionein fatto, basata sulla mancata conoscenza del contratto diconsulenza con la Genetic spa da parte delle datrici di lavoro delPetti; una simile censura si colloca all’esterno del perimetro delvizio denunciato, esaurendosi nella critica all’apprezzamentodelle prove e alla ricostruzione fattuale, che è preclusa in questasede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,operando nella fattispecie in esame la disciplina cd. della doppiaconforme.2.

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la solaAlfa Intes Industria Terapeutica S.r.l. denuncia la violazionedell’art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti di industria per aver lasentenza impugnata ritenuto che la insussistenza della giustacausa comportasse, ex se, la conseguenza della“ingiustificatezza” del licenziamento del dirigente, ai sensi dellostesso art. 19 del citato c.c.n.l.3. In via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo, AlfaIntes Industria Terapeutica S.r.l. denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., in quanto priva di motivazione sullaaffermata “ingiustificatezza” del licenziamento.3.1.

Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente,non sono fondati.È pacifico il diverso contenuto delle nozioni di giusta causa egiustificatezza. Quest’ultima fattispecie si verifica allorché ildatore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando ilprincipio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei conNutmraertot rie gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026- ponendo in essere un comportamento puramente preteNsutmueoros doi r,a ccolta generale 14096/2026ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delDleat a pubblicazione 13/05/2026regole procedimentali che assicurano la correttezzadell'esercizio del suddetto diritto (così Cass. n. 6169 del 1999;v. più recentemente Cass. n. 6110 del 2014;

Cass. n. 34736 del2019; Cass. n. 381 del 2023).Nel caso di specie, l’ingiustificatezza è stata motivata in ragionedella comprovata insussistenza degli addebiti posti a base deidue licenziamenti (“le società non hanno fornito alcuna provadell’asserita condotta infedele e concorrenziale del Petti ed anzirisulta dimostrata in giudizio l’insussistenza di qualsiasicondotta… violativa del disposto dell’art. 2105 c.c.”) e quindianche degli addebiti rivolti al Petti nella veste di dirigente dellaAlfa Intes. La valutazione in termini di ingiustificatezza dellaacclarata insussistenza della condotte contestate è in linea conla giurisprudenza di legittimità che individua come limite allegittimo esercizio del potere di recesso, in caso di rapportodirigenziale, la arbitrarietà dello stesso e quindi l’assenza diqualsiasi plausibile e ragionevole motivazione.Non vi è quindi spazio per ritenere integrata la violazione delledisposizioni del contratto collettivo.

Neppure ricorrono leanomalie motivazionali, come tratteggiate dalle Sezioni unitecon le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, idonee a realizzarela violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che la decisioneimpugnata di fonda su un percorso logico giuridico lineare, comeemerge dalla sintesi sopra riportata.4. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuaNleum pereo rre gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, Ncuommerom di ara ccolta generale 14096/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. S.U. n. 4315 dDealt a pubblicazione 13/05/20262020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. Giorgio Fontana e dell’avv.Domenico Cimminiello, antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita Maria Leone