Italian court dismisses employer's appeal on premature contract termination, remands case for discrimination claim review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy accepted the plaintiff's complaint regarding the premature termination of a fixed-term employment contract and dismissed the employer's appeal. While the lower court acknowledged the employer's right to terminate early due to a collective agreement, the Supreme Court found this reasoning legally flawed because it ignored the statutory requirement for 'just cause' under Article 2119 of the Civil Code. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Naples for a fresh evaluation of the termination's validity and the applicable compensation regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2119 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The premature termination of a fixed-term contract without statutory just cause is invalid; appeals based solely on collective agreements must be remanded if they fail to address the statutory requirements for validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
’avv. Francesco Andretta.ricorrentecontrotempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. Amedeo Chiantera.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2702/2024 pubblicatain data 12/09/2024, n.r.g. 2162/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello;Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa Tiziana Orrù.1.- Alfonso Bossone aveva lavorato alle dipendenze della FondazioneTeatro di San Carlo in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato per il periodo previsto dal 16/01/2020 al 16/03/2020 per loNumero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026Data pubblicazione 13/05/2026svolgimento di mansioni di professore d’orchestra dell’organico funzionaledell’orchestra quale viola di fila per le specifiche rappresentazioni liriche iviindicate.La Fondazione era receduta dal rapporto in data 06/03/2020, con effettodal 05/03/2020, in via anticipata rispetto alla scadenza del termine del16/03/2020.La lavoratrice adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria dinullità del recesso datoriale anticipato per insussistenza di giusta causa, perfrode alla legge e/o per violazione del divieto di discriminazione indiretta, lacondanna della Fondazione a pagare le retribuzioni non percepite dal recessoanticipato fino alla scadenza del termine, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 28, co. 5 e 7, d.lgs. n.150/2011.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, pur dichiarando legittima larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro in virtù dell’estinzione ritenutacome avvenuta ipso iure, aveva accolto la domanda risarcitoria dadiscriminazione indiretta, riconoscendo il c.d. danno comunitario eliquidandolo ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010 nella misura forfettaria di 2,5mensilità.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla fondazione e rigettava tutte le domande delLAVORATORE.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la risoluzione anticipata è stata disposta, unitamente all’annullamentodi tutti gli spettacoli in programmazioni fino al 03/04/2020, inottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020, volto acontrastare il COVID-19, il cui art. 1, lett. b), prevedeva la sospensionedi manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogniluogo;b) con accordo sindacale del 05/03/2020 era stata sancita la sospensionedelle prestazioni lavorative degli organici dal 06/03/2020 al10/03/2020, con diritto al mantenimento della retribuzione, ed erastato stabilito che le attività non rese, convenzionalmente fissate nellaNumero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026Data pubblicazione 13/05/2026misura del 50% delle ore, sarebbero state a disposizione dellaprogrammato entro dicembre 2020;c) come ha affermato il Tribunale, la giusta causa di risoluzione anticipatadel rapporto è da individuare nel factum principis, che escludequalunque responsabilità in capo alla datrice di lavoro;d) si è infatti verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta diesecuzione della prestazione lavorativa negli ultimi dieci giorni delrapporto di lavoro, sicché quella della fondazione è stata una risoluzionedei contratti per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.;e) nel momento in cui il contratto è stato risolto neppure era prevedibilela data di ripresa delle attività e dunque una sospensione del rapporto,ove mai ipotizzabile, perché all’epoca non era ipotizzabile che la causadi impossibilità fosse solo temporanea;f) il contratto di lavoro era stato stipulato per gli specifici spettacoli iviindicati che si sarebbero tenuti nel periodo al quale si riferiva il terminefinale del rapporto di lavoro, sicché, annullati gli spettacoli in ossequioalle misure restrittive imposte dal Governo, è venuta meno la causa delcontratto;g) quindi il mancato pagamento della retribuzione è legittimo, essendointervenuta una risoluzione “di diritto” del rapporto di lavoro ai sensidell’art. 1256 c.c.;h) il lavoratore, in quanto titolare di un rapporto che sarebbe naturalmentescaduto il 16/03/2020, non ha potuto giovarsi delle misure previstedagli accordi sindacali di qualche giorno prima, poiché il suo rapportosarebbe venuto a natura scadenza pochi giorni dopo l’emissione deiprovvedimenti autoritativi di sospensione delle attività a livellonazionale;i) l’intrinseca differenza del rapporto di lavoro a termine per singolospettacolo o specifici spettacoli giustifica la diversità degli effetti rispettoai lavoratori assunti con contratto a termine di lunga durata e a quelli atempo indeterminato e pertanto resta esclusa la configurabilità di unadiscriminazione indiretta;Numero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026j) in ogni caso il lavoratore mai avrebbe potuto continuare a lavorare nelData pubblicazione 13/05/2026periodo – di molti mesi successivo – in cui la Fondazione a poi avuto lafacoltà di riprendere in parte gli spettacoli, considerato che la naturalescadenza del suo rapporto di lavoro era in epoca molto anteriore aquella prevista per tali attività alternative e straordinarie;k) in particolare, visto il suo contratto di lavoro, l’appellato mai avrebbepotuto maturare ferie e permessi, né riposi da sostituire con la bancaore retribuite e non lavorate, atteso che il suo rapporto di lavoro eraper specifici spettacoli fino al 16/03/2020;l) pertanto non può parlarsi di discriminazione, neppure indiretta, poichésussistono ragioni obiettive che giustificano la diversità di regimeispirato ai principi di logicità e ragionevolezza;m) sul piano legislativo si è verificato un periodo di vuoto normativo,perché solo con l’art. 19 bis L. n. 27/2020 del 30/04/2020 – quindi dopola risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e comunque dopo quellache sarebbe stata la sua naturale scadenza al 16/03/2020 – sono statepreviste misure per i contratti a termine, ossia la possibilità di prorogareo rinnovare contratti a tempo determinato nel periodo in cui l’aziendaaveva in atto una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario dilavoro;n) d’altronde il Ministero ha istituito un apposito fondo emergenza COVIDper l’assegnazione e l’erogazione di contributi agli artisti iscritti al fondopensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti professionali, peril caso in cui gli spettacoli per i quali erano stati scritturati non fosserostati eseguiti a causa dell’emergenza sanitaria.4.- Avverso tale sentenza Bossone Alfonso ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- Fondazione Teatro di San Carlo ha resistito con controricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento delricorso.7.- Il ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 ss., 1334 e 1372 c.c. per avereData pubblicazione 13/05/2026la Corte territoriale errato nell’interpretazione dell’accordo aziendale del05/03/2020, condotta senza considerare neppure la determina aziendale n.187 del 10/03/2020.
In particolare deduce che la Corte territoriale:a) non si è avveduta che l’accordo aziendale del 05/03/2020 prevedeva laripartizione del sacrificio economico a metà fra lavoratore e datore di lavoro,mediante il mantenimento del diritto alla retribuzione per il 50%relativamente ai giorni dal 05/03/2020 fino al 10/03/2020 e per l’altro 50%mediante soluzioni solidaristiche, senza distinguere fra le categorie dilavoratori, se a tempo indeterminato o a tempo determinato (né, fra questiultimi, fra quelli di “lunga durata” e quelli di “breve durata”);b) non ha considerato che l’accordo aziendale del 05/03/2020 era certovincolante per la Fondazione con “forza di legge”, ai sensi dell’art. 1372 c.c.,sicché questa non era legittimata in data 06/03/2020 a risolvereanticipatamente il suo rapporto di lavoro;c) non ha considerato che comunque, ai sensi dell’art. 1334 c.c., l’attounilaterale recettizio produce il suo effetto solo quando perviene aldestinatario, sicché giammai quella risoluzione del rapporto di lavoro potevaprodurre effetto retroattivo al 05/03/2020.Il motivo è fondato in relazione a tutte e tre le censure.Sul piano dell’autosufficienza il ricorrente ha trascritto integralmente iltesto dell’accordo aziendale del 05/03/2020 (v. ricorso per cassazione, p. 4).Esso prevedeva alcune misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (lasospensione delle attività dei settori tecnici-amministrativi ed artistici dal06/03/2020 al 10/03/2020 e la messa a disposizione del 50% delle ore nonlavorate, che la fondazione avrebbe avuto la facoltà di utilizzare entrodicembre 2020, nonché l’obbligo di incontrarsi nuovamente il 10/03/2020 percondividere il piano di lavoro dell’11/03/2020) e quindi non prevedeva inalcun modo la facoltà della fondazione di risolvere i rapporti di lavoro.
Alcontrario, il presupposto necessario di tale accordo era proprio l’esclusione ditale facoltà, altrimenti le misure ivi previste non avrebbero avuto alcun sensoné alcuna giustificazione, né logica né giuridica. Ne deriva che già sul pianodell’interpretazione letterale la tesi ermeneutica della Corte territoriale sirivela errata, perché non conforme alla lettera dell’accordo (art. 1362 c.c.),Numero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026Data pubblicazione 13/05/2026che ha portata generale e non escludente alcuna categoria di lavoratori,neppure di quelli a tempo determinato di c.d. breve durata (come l’odiernoricorrente) e prescinde dalla collocazione temporale del momento (di alcunigiorni, oppure di alcune settimane, oppure di alcuni mesi) successivo in cuiquel rapporto di lavoro sarebbe naturalmente scaduto, profilo che i contraentidi quell’accordo avevano evidentemente ritenuto irrilevante.In secondo luogo la Corte territoriale non ha considerato che, come da essastessa accertato in fatto, la risoluzione anticipata è stata disposta con atto del06/03/2020, sicché fino al giorno prima (05/03/2020) il rapporto di lavorodoveva considerarsi ancora esistente.
Dunque anche ratione temporisl’accordo aziendale del 05/03/2020 era certamente applicabile all’odiernoricorrente.Sul piano dei contenuti, inoltre, il predetto accordo regolava solo unafrazione temporale molto limitata, dal 6 al 10 marzo 2020, quindi un periodo“interno” a quello di durata del suo rapporto di lavoro, che sarebbenaturalmente scaduto il 16 marzo 2020. Ne consegue la piena compatibilitàfra quell’accordo e il rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente.Infine, va evidenziato che i Giudici d’appello non hanno compreso che larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto (retroattivo) in data05/03/2020 si pone in contrasto anche con la regola generale, secondo cui inegozi unilaterali recettizi (come il recesso datoriale) producono effetto solonel momento in cui giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario (art.1334 c.c.).
E tale momento – per quanto accertato in fatto dai Giudicid’appello – è stato certamente successivo all’accordo del 05/03/2020.Dunque, le misure previste da tale accordo aziendale erano certamenteapplicabili al rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente e, d’altro canto, lemisure successive sarebbero state applicabili nei limiti della loro compatibilitàcon la scadenza del rapporto al 16/03/2020, profilo il cui accertamento restaovviamente riservato al giudice di merito in sede di rinvio. Ma preme quievidenziare che la fondazione, da un lato, e le organizzazioni sindacali,dall’altro, con i loro comportamenti e gli atti negoziali via via conclusi (art.1362, co. 2, c.c.) avevano in ogni caso escluso la sussistenza di una fattispeciedi estinzione ipso iure dei rapporti di lavoro, qualunque durata residua questiultimi avessero avuto.Numero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026Data pubblicazione 13/05/2026Quindi è errata in diritto l’affermazione dei Giudici d’appello, secondo cui larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro era da ritenere fondata sul factumprincipis e legittimata da una giusta causa.Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà rivalutare i profili di validità edi efficacia del recesso del 06/03/2020 ante tempus rispetto ad un terminefinale (recesso possibile solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c.,nella specie non rappresentata dalla pandemia da COVID-19 per una precisascelta della fondazione e delle organizzazioni sindacali) e delle relative formedi tutela.Qualora il recesso datoriale fosse ritenuto inefficace, quindi non idoneo aprodurre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, il giudice di rinvio dovràaltresì accertare quale sia il regime applicabile ed in particolare il trattamentoeconomico spettante per quella frazione terminale del rapporto di lavoro, dal05 al 16 marzo 2020, tenendo appunto conto degli accordi aziendali via viasuccedutisi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corteterritoriale motivato in modo solo apparente, contraddittorio, illogico,incoerente e non congruo il proprio convincimento circa la dichiaratainapplicabilità dell’accordo aziendale del 05/03/2020.Il motivo è assorbito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, degliartt. 20, 21, 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 4 del trattatodell’Unione Europea e 288 del TFUE per avere la Corte territoriale negato lasussistenza di una discriminazione indiretta.
Questa doglianza è dichiaratanella sintesi del motivo (v. ricorso per cassazione, p. 2), ma poi nel suosviluppo (v. ricorso per cassazione, p. 34 ss.) il ricorrente si limita ad invocaregiurisprudenza della Corte di Giustizia europea e a proporre istanza di rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE. Trattasi, dunque, di un “non motivo”, soltantodi un’istanza di rinvio pregiudiziale, da rigettare, vista la sua inammissibilitàper mancata indicazione delle norme interne rispetto alle quali la clausola 4dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e le altre “fonti” europeeinvocate sarebbero ostative.Numero registro generale 5758/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 14088/2026Data pubblicazione 13/05/2026In ogni caso ogni questione astrattamente configurabile di discriminazioneindiretta resta assorbita.4.- Il giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità.
P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/03/2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone