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Ordinanza — n. 14083/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; case extinguished under procedural law without merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14083/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Zeromak s.r.l., had previously challenged a lower court ruling that reinstated the employee and ordered back pay. The court ruled that the withdrawal was valid and procedurally compliant, thereby terminating the case without addressing the substantive labor law claims.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 1; Art. 390, comma 2; Art. 391, comma 1 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal filed by the special procurator before the chamber session validly extinguishes the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings special procurator labor dispute Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 1, cod. proc. civ.
La società ricorrente in data 18.2.2026 ha depositato atto di rinuncia alricorso.L’intervenuta rinuncia al ricorso è stata ritualmente formulata ai sensidell’art. 390 cod.
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La società ricorrente in data 18.2.2026 ha depositato atto di rinuncia alricorso.L’intervenuta rinuncia al ricorso è stata ritualmente formulata ai sensidell’art. 390 cod.
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n.
art. 390 cod. proc. civ
La società ricorrente in data 18.2.2026 ha depositato atto di rinuncia alricorso.L’intervenuta rinuncia al ricorso è stata ritualmente formulata ai sensidell’art. 390 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3.

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Testo completo

ntata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO DI CIOMMO;-ricorrente-controVENTURA MARTA ADRIANA- intimata–avverso la sentenza n. 135/2025 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 17.01.2025, N.R.G. 2053/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il Tribunale di Roma ha condannato Zeromak s.r.l. a corrispondere a MartaAdriana Ventura la somma di € 4825,74.La Ventura aveva chiesto che venisse accertata, ove necessario, la nullità deicontratti di apprendistato stipulati con la Zeromak in data 19.10.2017,18.11.2019 e 1.9.2021, che venisse dichiarata la sussistenza tra le parti di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30.9.2017 al27.6.2019, dal 18.11.2019 al 19.6.2020 e dal 11.8.2021 al 28.2.2022, o neidiversi periodi ritenuti di giustizia; aveva chiesto inoltre che per l’attività svoltanei suddetti periodi venisse accertato il suo diritto all’inquadramento nel 4°livello del CCNL Confcommercio Terziario o il diverso inquadramento nel CCNLritenuto di giustizia, con condanna della società convenuta al pagamento dellasomma di € 37.047,75 a titolo di differenze retributive; aveva chiesto altresì chevenisse dichiarata la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inesistenza e/o l’inefficacia e/ol’invalidità del licenziamento inflitto con decorrenza dal 28.2.2022 ed in viaprincipale aveva chiesto che alla società convenuta venisse ordinata la reintegradella Ventura nel posto di lavoro, con la condanna della medesima società alpagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, anche a titolo dirisarcimento del danno, oltre accessori, ed in via subordinata che la societàvenisse condannata al pagamento di un’indennità pari a 36 mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura di € 67.900,32 eal pagamento delle competenze di fine rapporto per la complessiva somma di €3540,56 o dei diversi importi ritenuti di giustizia; in via ulteriormentesubordinata aveva chiesto che il rapporto di lavoro venisse dichiarato estintodalla data del 28.2.2022, con condanna della società convenuta al pagamentodi un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento peril calcolo del TFR, per un importo complessivo di € 22.633,44 o del diversoimporto ritenuto di giustizia2.

La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello incidentale proposto daZeromak s.r.l. avverso tale sentenza; in parziale riforma della sentenzaimpugnata, confermata nel resto, ha annullato il licenziamento intimato daNumero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/2026Zeromak s.r.l. a Maria Adriana Ventura con nota del 28.2.2022, ha ordinato aZeromak s.r.l. la reintegrazione di Maria Adriana Venura nel posto di lavoro edha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurataall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, pari ad € 1253, 76 mensili, corrispondente al periodo dal giorno dellicenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso, non oltrele dodici mensilità, oltre accessori, nonché al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivareintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva e alpagamento dell’ulteriore somma di € 980,82 oltre accessori.3.

Avverso tale sentenza Zeromak s.r.l. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi.4. Maria Adriana Ventura è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente in data 18.2.2026 ha depositato atto di rinuncia alricorso.L’intervenuta rinuncia al ricorso è stata ritualmente formulata ai sensidell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto è stata sottoscritta dal procuratorespeciale della società ricorrente ed è intervenuta prima dell’adunanza camerale(art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.).2. Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ., atteso che Maria Adriana Ventura non ha svolto attività difensiva.4. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaNumero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/2026Corte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria Leone