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Ordinanza — n. 14062/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against labor inspectorate sanctions, ruling territorial bodies succeeded former directorates post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14062/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing Vincenzo Nappi's appeal regarding labor sanctions. The lower court had incorrectly denied the territorial labor inspectorate standing, claiming the Ministry retained jurisdiction over pre-2017 cases. The Court ruled that the territorial inspectorates legally succeeded the former territorial directorates under the 2015 reform, thereby granting them the necessary procedural standing to contest these specific administrative penalties.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 149/2015; Art. 110 c.p.c.: Following the 2015 reform abolishing territorial labor directorates, the territorial labor inspectorates legally succeeded them, acquiring full procedural standing to contest administrative sanctions issued prior to January 1, 2017.

Parole chiave

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labor inspectorate standing administrative sanctions appeal territorial directorate reform procedural succession Minister of Labor jurisdiction risarcimento per errore giudiziario imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 149/2015
1, 2, 6, 8, 11,comma 2, d.lgs. n. 149/2015, nonché dell’art.
Art. 110 c.p.c.
Art. 4 legge n. 260/1958
Art. 101, comma 2 cod. proc. civ.
A tanto consegue la cassazione della decisione con effetto di assorbimentodel secondo motivo, con cui il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 2, cod.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.360, comma primo, n.
Art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo.Evidenzia che il d.lgs.
Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo.Evidenzia che il d.lgs.
art. 110 c.p
art. 24 Cost
e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.360, comma primo, n.
art. 4 legge n. 260/1958

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. L., 09/05/2023, n. 12269
Il motivo è fondato alla luce della condivisibile giurisprudenza di questaCorte (Cass. Sez. L., 09/05/2023, n. 12269) secondo cui a seguito dellasoppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs.
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Testo completo

te-controISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato–avverso la sentenza n. 3752/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 28.09.2022, N.R.G. 2363/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 7980/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 14062/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione proposta da Vincenzo Nappiavverso l’ordinanza ingiunzione n. 575/15 emessa dalla Direzione Territoriale delLavoro di Napoli, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessivasomma di € 25.930,90 di cui € 25.900,00 per le sanzioni pecuniarieamministrative dipendenti da alcune violazioni in materia di denunzia eregistrazione dei rapporti di lavoro subordinato.2.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello propostoda Vincenzo Nappi avverso tale sentenza.3. La Corte territoriale ha rilevato che il gravame era stato proposto dal Nappisolo contro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli.4. Ha escluso che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli si identificassegiuridicamente, salva la sua diversa denominazione, con la Direzione Territorialedel Lavoro di Napoli e affermato che nessuna norma risultava avere trasferitoall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o alle sue articolazioni organizzative irapporti giuridici concernenti le sanzioni amministrative irrogate dal Ministerodel Lavoro e dalle sue articolazioni periferiche, pendenti alla data del 1.1.2017.5.

Ha pertanto ritenuto che la legittimazione processuale relativa ai rapportigiuridici concernenti le sanzioni amministrative irrogate dalle soppressearticolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spettassesolo al medesimo Ministero.6. Non condividendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui l’art.4 della legge n. 260/1958 si applica in tutte le ipotesi in cuil’errore di identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di dirittopubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha escluso chel’errore nell’individuazione dell’ente munito di soggettività giuridica pubblica daevocare nel processo di appello potesse essere sanato mediante la rimessione intermini prevista da tale disposizione, anche a volerla ritenere applicabile aigiudizi di impugnazione.Numero registro generale 7980/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 14062/20267.

Avverso tale sentenza Vincenzo Nappi ha proposto ricorso per cassazioneData pubblicazione 13/05/2026sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1, 2, 6, 8, 11,comma 2, d.lgs. n. 149/2015, nonché dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art.110 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo.Evidenzia che il d.lgs. n. 149/2015 ha previsto la successione dell’Ispettoratonella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della Direzione Territoriale delLavoro, nonché il trasferimento all’Ispettorato delle risorse strumentali delMinistero del Lavoro destinate allo svolgimento dell’attività ispettiva e dellerisorse derivanti dalle sanzioni amministrative applicate nel caso di impiego dilavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione delrapporto da pare del datore di lavoro privato, tra le quali ricadono le sanzionicomminate con l’ordinanza ingiunzione opposta.Precisa che la successione dell’Ispettorato nel rapporto in esame si eramanifestata attraverso l’iscrizione a ruolo esattoriale delle sanzioniamministrative comminate con l’ordinanza opposta ad opera dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro.Aggiunge che sul piano processuale la successione dell’Ispettorato del Lavorodi Napoli alla Direzione Territoriale del Lavoro era avvenuta nel giudizio di primogrado con dichiarazione resa nelle note di trattazione scritta per l’udienza del2.12.2021.2.

Il motivo è fondato alla luce della condivisibile giurisprudenza di questaCorte (Cass. Sez. L., 09/05/2023, n. 12269) secondo cui a seguito dellasoppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs. n. 149 del2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - con effettodal 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici,concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionatadata spetta alle sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensidell'art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs. (inNumero registro generale 7980/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 14062/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che avevadichiarato inammissibile l'appello proposto dalla sede territoriale dell'Ispettoratonazionale del lavoro, avverso la pronunzia di accoglimento dell'opposizione adordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro, sulpresupposto che la legittimazione processuale spettasse al Ministero del lavoro).Non è conforme a tale principio la sentenza impugnata, che ha escluso iltrasferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o alle sue articolazioniorganizzative dei rapporti giuridici concernenti le sanzioni amministrativeirrogate dal Ministero o dalle sue articolazioni periferiche pendenti a 1.1.2017,ed ha altresì escluso la legittimazione processuale dell’Ispettorato del Lavorosuccedute alla Direzione Territoriale del Lavoro in relazione a detti rapporti diNapoli.3.

A tanto consegue la cassazione della decisione con effetto di assorbimentodel secondo motivo, con cui il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiaratol’inammissibilità dell’appello senza indicare alcuna questione rilevabile d’ufficioin violazione del contradittorio (con conseguente concreto pregiudizio delricorrente ad un giusto processo), e del terzo motivo, proposto in viasubordinata, con il quale il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 4 legge n. 260/1958, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio la ritenuta irritualecostituzione del rapporto processuale.4.

In conclusione va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenzaimpugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Cortedi Appello di Napoli in diversa composizione, anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di NapoliNumero registro generale 7980/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 14062/2026Data pubblicazione 13/05/2026in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta