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Ordinanza — n. 14033/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses civil penalty appeal for contributory evasion based on erroneous reporting without fraudulent intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14033/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected Hewlett Packard Italiana s.r.l.'s appeal against an INPS civil penalty notice regarding erroneous monthly declarations. The company admitted to reporting errors concerning a manager's contribution base but argued the lack of fraudulent intent and the application of a statutory cap excluded liability. The court held that the company's admission of error and subsequent payment of the debt negated the requirement for fraudulent intent, and the second ground was inadmissible as it merely contradicted the appellate court's factual findings without presenting new decisive evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 116, co. 8 l. n. 388/00; Art. 2, co. 18 l. n. 335/95: Erroneous reporting of contribution bases without fraudulent intent does not constitute contributory evasion when the debtor acknowledges the debt and pays it, as the statutory cap applies only to those with pre-1996 seniority.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributory evasion fraudulent intent statutory cap monthly declarations civil penalty notice admission of debt appellate review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, co. 8 l. n. 388/00
Art. 2, co. 18 l. n. 335/95
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

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Testo completo

sentata e difesa dagli avvocatiRAFFAELE DE LUCA TAMAJO;- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in1901 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO,EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1182/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 01/08/2019 R.G.N. 676/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026Data pubblicazione 13/05/2026RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Milano rigettava l’opposizione proposta daHewlett Packard Italiana s.r.l. avverso un avviso diaddebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto ilpagamento di sanzioni civili dovute a titolo di evasionecontributiva, avendo la società presentato all’Inpsdenunce mensili erronee relativamente allacontribuzione dovuta sulle retribuzioni corrisposte a unproprio dirigente.Secondo la Corte d’appello, l’Inps già in primo gradoaveva eccepito che le denunce mensili fosseroinveritiere, sicché l’atto d’appello non conteneva alcunanuova allegazione sul punto.

L’erroneità delle denunceera ammessa dalla società, la quale aveva poiriconosciuto il debito contributivo, mentre la stessa nonaveva offerto alcuna prova dell’assenza di intento dioccultare il proprio debito.Avverso la sentenza, Hewlett Packard Italiana s.r.l.ricorre per tre motivi.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.)s.p.a., resiste con controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8 l.n.388/00, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistereNumero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’ipotesi di evasione contributiva nonostante l’assenza dialcun intento fraudolento da parte della società, la qualeera incorsa, per colpa, in un errore di diritto circa laposizione contributiva del proprio dirigente, ritenendoapplicabile il massimale della base retributiva epensionabile previsto dall’art.2, co.18 l. n.335/95, nonconsiderando che però il dirigente aveva un’anzianitàcontributiva antecedente al 1996, e quindi non erasoggetto al limite del massimale.

Del resto, la societàaveva poi provveduto a pagare il debito contributivoresiduo e, inoltre, aveva sempre denunciato all’Inpsl’intera retribuzione e non solo quella pari al massimale.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceomesso esame di un fatto decisivo, nonché violazionee/o falsa applicazione dell’art.116, co.8 l. n.388/00. LaCorte d’appello non avrebbe considerato che leretribuzioni corrisposte al dirigente erano sempre statedenunciate per intero, e non solo nei limiti del massimaleerroneamente applicato. Ciò escludeva l’intenzione dioccultare l’ammontare delle retribuzioni e quindi deldebito contributivo.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt.437 c.p.c. e116, co.8 l. n.388/00, per avere la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che l’Inps già in primo gradoavesse contestato l’esistenza di denunce mensiliinveritiere, laddove tale contestazione fu svolta in modoinammissibile solo in secondo grado.Va innanzitutto dichiarata la tardività della notifica delcontroricorso, tentata a mezzo dell’ufficiale giudiziario indata 12.2.20, ma non riuscita; la successiva notifica viaNumero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026Data pubblicazione 13/05/2026pec avvenne in data 19.3.2020, fuori dal termine fissatodall’art.370 c.p.c., essendo il ricorso notificato in data3.1.2020.Tanto premesso, i primi due motivi possono essereesaminati congiuntamente, data la loro intimaconnessione.Essi sono infondati.Occorre partire dalla considerazione che la Corted’appello ha accertato l’esistenza di denunce mensili(DM10) infedeli, ovvero che indicavano dati contributivierronei, come confermato dalla stessa società, che poi,a distanza di anni, aveva provveduto a regolarizzare laposizione contributiva su sollecitazione del dirigente,fattosi parte diligente nella richiesta di verificare lapropria situazione.Trattasi di accertamento di fatto non contestato dalmotivo, e che può essere censurato nei soli limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.A tale accertamento, ha fatto seguito l’esatto principio didiritto per cui al caso di omessa o infedele denunciamensile corrisponde la fattispecie di evasionecontributiva e non di omissione, la quale suppone ilmancato pagamento dei contributi a valle di denunceregolari.

La Corte ha poi proseguito applicando ilprincipio di diritto per cui l’omessa o infedele denuncia fapresumere la volontà di occultare il debito contributivo,salva la prova contraria che può essere offerta dal datoredi lavoro (v. tra le tante Cass.20446/2022,Cass.17119/2015).Numero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte d’appello ha escluso che la società avesseofferto la prova dell’assenza di intento fraudolento;nemmeno aveva mai specificato in cosa fosse consistitol’errore incolpevole.Trattasi ancora una volta di accertamento di fatto, circala sussistenza di intento doloso, censurabile nei soli limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.A tal riguardo va considerato il secondo motivo, cheadduce come fatto decisivo la circostanza per cui ledenunce mensili indicavano l’intera contribuzione, e nonsolo la misura pari al massimale contributivoerroneamente applicato ex art.2, co.18 l. n.335/95, ariprova dell’assenza di una volontà di occultare il propriodebito contributivo.Il motivo è per un verso inammissibile, poiché tende aconfutare la valutazione in fatto compiuta dalla Corte, laquale ha motivato considerando proprio le denuncemensili e affermandone la loro non veridicità.Per altro verso, il motivo è infondato per assenza didecisività del fatto asseritamente omesso.

Invero,l’art.2, co.18 l. n.335/95 esclude il massimale della basecontributiva e pensionabile per i lavoratori con anzianitàcontributiva già maturata prima del 1996 (“Per ilavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivonoa far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionisticheobbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per ilsistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo1, è stabilito un massimale annuo della base contributivae pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodicontributivi e sulle quote di pensione successivi alla datadi prima assunzione, ovvero successivi alla data diNumero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026esercizio dell'opzione”).

Il solo importo della retribuzioneData pubblicazione 13/05/2026corrisposta non era perciò di per sé sufficiente ai fini diescludere l’intento doloso, poiché non sufficiente inassenza di menzione, nella denuncia, di una anzianitàcontributiva del dipendente già precedente al 1996,anzianità che – sola – impediva l’applicazione delmassimale e consentiva di rendere edotto l’Inpsdell’esatto calcolo contributivo.Ancora, il fatto omesso (denuncia di una retribuzioneintegrale) non risulta decisivo al fine di superare lamotivazione della sentenza secondo cui le denunce nondistinguevano le retribuzioni pagate ai singoli lavoratori,poiché non risultavano i loro nominativi né la loro età.Il terzo motivo è inammissibile per difetto diautosufficienza.La società lamenta che solo nell’atto d’appello, e non conla memoria costitutiva di primo grado, l’Inps avrebbe inmodo inammissibile dedotto la presenza di denuncemensili non veritiere.Il motivo però non trascrive né riporta in modo compiutoil tenore della memoria costitutiva dell’Inps in primogrado, né del ricorso in appello, onde consentire laverifica comparativa dei due atti ai fini della dedottaviolazione del divieto di novum, negata dalla sentenza.In conclusione, il ricorso va respinto, senza condannaalle spese di lite data la tardiva notifica del controricorso.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellaNumero registro generale 2440/2020Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 14033/2026Data pubblicazione 13/05/2026sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente