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Ordinanza — n. 13928/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor inspection fine, ruling joint defendants fully liable for procedural costs due to total loss on opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13928/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by TR Costruzioni s.r.l. and Antonio Genovese against a labor inspection fine. The lower court had partially upheld the fine while declaring the company's opposition inadmissible due to lack of interest to act. The Supreme Court affirmed this outcome, noting that both defendants shared identical arguments and conclusions throughout the proceedings. Consequently, the appellants were condemned to pay half of the total litigation costs for both trial and appeal stages.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 70 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: When multiple defendants share identical grounds for opposition and appeal, and one is declared totally unsuccessful while the other is not partially victorious, the court may order joint liability for the full litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor inspection fine lack of interest to act joint liability for costs identical procedural grounds partial victory in appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 70 c.p.c.
Art. 97 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art.
art. 115 c.p
non è stata contestatadall’opponente ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
art. 360 c.p
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “In relazioneall’art. 360 c.p.c.

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Testo completo

to STEFANO MANZOLI;- ricorrenti -controISPETTORATO AREA METROPOLITANA TORINO - AOSTA (già2026 ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO), in1565 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 242/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 89/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGICASO.Numero registro generale 23881/2023Numero di raccolta generale 13928/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Con sentenza n. 3041/2022 il Tribunale di Torino avevaprovveduto come segue: - aveva dichiarato la carenza diinteresse ad agire della TR Costruzione s.r.l.; - aveva respintol’opposizione e per l’effetto aveva confermato l’ordinanzaingiunzione; - aveva condannato TR Costruzioni e AntonioGenovese in proprio e quale legale rappresentante all’integralerimborso delle spese del giudizio in favore dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Torino, liquidandole in € 2.612,00 percompensi oltre spese generali.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTorino ha così provveduto:

“Respinge l’appello proposto da TRCOSTRUZIONI SRL; in parziale accoglimento dell’appelloproposto da Genovese Antonio, conferma l’ordinanzaingiunzione opposta (n1070/2021) limitatamente alla violazionesub 2). Condanna gli appellanti in solido a rimborsareall’appellato la metà delle spese di entrambi i gradi, liquidateper l’intero, per il primo grado come da sentenza e per ilpresente in € 3172,80 oltre spese generali, compensata larestante metà; dichiara la sussistenza delle condizioni perl’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante TR COSTRUZIONIsrl, di un importo pari a quello del contributo unificato dovutoper l’impugnazione”.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevache la TR Costruzioni s.r.l. e Genovese Antonio, in proprio equale rappresentante della stessa società, avevano propostoopposizione all’ordinanza ingiunzione n. 1070/2021, emessa il29.7.2021 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino – ITL– dell’importo di € 9.025,65, di cui € 9.000,00 a titolo di sanzioniper le seguenti violazioni contestate:Numero registro generale 23881/2023“1) Art. 3, 3° co., DL 12/02 convert. dalla L. 73/02, come modifN. umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026art. 22, co. 1 D.Lgs. 151/15 – Norma Sanzionatoria Art. 3, 3D°at a pubblicazione 13/05/2026co.

DL 12/02 convert. dalla L. 73/02, modif. art. 22, 1° co.D.Lgs. 151/15 che prevede una sanzione amm.va da euro 1.500a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo – Peraver impiegato due lavoratori subordinati senza la preventivacomunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;2) Art. 39, co. 1 e 2 DL 112/08 convert. con modificazioni nellaL. 133/08 (violazione riferita a più di dieci lavoratori ovvero adun periodo superiore a dodici mesi) – Norma sanzionatoria art.39 co. 7 DL 112/08 convert. e modif.

L. 133/08 DL 12/02, modif.art. 22, co. 5 D.Lgs 151/15, che prevede una sanzione amm.vada euro 1000 a euro 6.000 se la violazione si riferisce a più didieci lavoratori ovvero ad un periodo superiore a dodici mesi –Per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni nelLibro Unico del Lavoro ovvero ha effettuato infedeli registrazioniper n. 58 lavoratori subordinati e per mesi 4”.4. Premetteva, inoltre, la Corte:

a) i motivi di opposizionedei ricorrenti;

b) quanto deciso dall’adito Tribunale di Torino; c)le conclusioni rassegnate dagli opponenti nell’atto di appello; d)la trascrizione dei motivi della decisione del primo giudice.5. Tutto ciò premesso, la Corte distrettuale, superatal’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevatadall’ispettorato, disattendeva il primo motivo d’appello; con talemotivo era censurata la sentenza di primo grado nella parte incui aveva ritenuto la carenza di interesse ad agire di TRCostruzioni s.r.l. sostenendosi che quale obbligata in solido (perle stesse violazioni) era evidente come la società destinatariaNumero registro generale 23881/2023dell’ingiunzione (unitamente al suo legale rappresentante)N umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026aveva tutto l’interesse giuridico a contraddire la medesima.

Data pubblicazione 13/05/20266. Giudicava infondato il secondo motivo d’appello a mezzodel quale era riproposta l’eccezione di nullità dell’ordinanzaingiunzione per mancata audizione dell’interessato (inviolazione o falsa applicazione dell’art. 18 L. 689/81).7. La Corte riteneva, altresì, infondato il terzo motivod’appello con il quale si contestava quanto ritenuto dal primogiudice che aveva rilevato come: “La sanzione di cui al punto 2(omesse/infedeli registrazioni sul Libro Unico del lavoro per n.58 lavoratori per mesi n.

4) non è stata contestatadall’opponente ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Sul punto dunque nonoccorre motivare altro”.8. La Corte, invece, giudicava fondato il quarto motivo diimpugnazione, con il quale veniva contestato quanto ritenutodal primo giudice in relazione all’addebito sub 1 dell’ordinanzaingiunzione.9. Avverso tale decisione la TR Costruzioni s.r.l. e AntonioGenovese hanno proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi e successiva memoria.10. Resiste l’Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aostacon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “In relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione o falsa applicazione degli artt.6 Legge 689/81 e 100 c.p.c. relativamente all’interesse ad agiredi TR Costruzioni”.2. Tale motivo è inammissibile.Numero registro generale 23881/20233. Occorre premettere che la Corte territoriale aveva datoN umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026conto che il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione dDait a pubblicazione 13/05/2026carenza di interesse ad agire di TR Costruzioni s.r.l. avversol’ordinanza ingiunzione n. 1070/2021, sollevata dalla ITL,osservando che:“Nei confronti di TR COSTRUZIONI SRL è stata emessa, inqualità di obbligata in solido, solo l’ordinanza n. 1071/2021, nonoggetto della presente ingiunzione.L’ordinanza 1070/2021, oggetto di opposizione, è stata emessainvece nei confronti del solo obbligato principale, AntonioGenovese.Pertanto ai sensi dell’art. 6 L. 689/81 l’ordinanza non potevaessere impugnata da soggetto non destinatario della stessaevidentemente carente di interesse ad agire”.3.1.

Nel pronunciarsi sul primo motivo degli alloraappellanti circa la stessa questione, la Corte ha ritenuto di noncondividerlo “posto che il vincolo di solidarietà che esiste tra lapersona giuridica e il trasgressore non comporta chequest’ultimo possa considerarsi legittimato ad impugnarel’ordinanza emessa a carico dell’obbligato in solido e viceversa,stante l’autonomia delle rispettive posizioni”.Ha considerato in tal senso che: L’ordinanza, quindi, può essere impugnata solo dalsoggetto a cui è stata notificata e che è stato individuato qualelegittimo destinatario.Nel caso di specie l’ordinanza ingiunzione n. 1070/2021 è statanotificata al Sig.

Genovese Antonio, in qualità di trasgressore,pertanto, non poteva essere impugnata dalla TR COSTRUZIONINumero registro generale 23881/2023SRL, che ha ricevuto separata ordinanza n. 1071/2021, inN umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026qualità di obbligato solidale ex art. 6 L. n. 689/1981. Data pubblicazione 13/05/2026Il ricorrente TR COSTRUZIONI SRL, nella sua veste di obbligatoin solido ex art. 6 l. 689/1981, destinatario dell’ordinanzaingiunzione n. 1071/2021, ritualmente notificata, potevaimpugnare solo quest’ultima ordinanza.Infatti, nel giudizio di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 150/2011il soggetto legittimato a proporre opposizione avversol’ordinanza ingiunzione è solamente “il titolare di un interessegiuridico e non di mero fatto alla rimozione degli effetti di unprovvedimento del quale è diretto destinatario”, ossia coluicontro il quale è stata notificata l’ordinanza ingiunzione nellaqualità di diretto responsabile dell’illecito oppure di obbligatosolidale (V. ex multis Cass.

Civ. 22 luglio 1996 n. 6573; Cass.Civ. 28 febbraio 2006 n. 4506; Cass. Civ. 11 gennaio 2007 n.325 .4. I ricorrenti per cassazione deducono attualmente che laCorte d’appello, nel motivare come sopra, avrebbe dimenticato“che TR Costruzioni è proprio obbligata in solido e, come tale,viene individuata dall’ordinanza n. 1070/2021 oggetto diopposizione”.A riguardo sostengono che: E’ infatti sufficiente leggere tale ordinanza per rilevare che:- a pag. 1 vengono indicati Genovese Antonio quale obbligatoprincipale e la TR Costruzioni quale obbligato in solido e vengonoad entrambi contestate le violazioni elencate;- a pag. 2 viene ordinato il pagamento della somma di €9.000,00 al sig.

Genovese Antonio ed “alla Ditta in qualità diNumero registro generale 23881/2023obbligato in solido”, ingiungendo altresì “ai predetti” di pagareN umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026entro 30 giorni”. Data pubblicazione 13/05/2026Aggiungono: “come già ribadito in primo grado e nel ricorso inappello, che all’atto dell’opposizione non vi era alcuna provadell’esistenza dell’altra ordinanza, rubricata al n. 1071/021 ediretta alla sola TR Costruzioni e, tanto meno, della sua notificaalla medesima.Né può escludere la legittimazione di TR Costruzioni l’ulterioreassunto contenuto nella sentenza impugnata (p.

10) per cui,legittimato a proporre opposizione è solamente “il titolare di uninteresse giuridico e non di mero fatto alla rimozione degli effettidi un provvedimento del quale è diretto destinatario”, posto cheTR Costruzioni è pacificamente destinataria dell’ingiunzione(unitamente al suo legale rappresentante) ed ha tuttol’interesse giuridico a contraddire la medesima per evitare diessere obbligata al pagamento in caso di insolvenza del sig.Genovese .5. Osserva, allora, il Collegio che la censura, formulataesclusivamente in chiave di dedotta violazione o falsaapplicazione delle norme di legge indicate nella relativa rubricaex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., s’incentra su unaccertamento fattuale diverso da quello in base al quale la Cortedi merito ha formato il proprio convincimento in diritto.Come si è visto, infatti, quest’ultima non ha affatto esclusoche la società TR Costruzioni rivestisse, secondo l’Ispettoratodel lavoro, la qualità di obbligata in solido ex art. 6 l. n.689/1981, ma ha accertato che in tale veste aveva ricevuto altrae distinta ordinanza ingiunzione con il n. 1071/2021, laddovel’ordinanza ingiunzione unicamente opposta in questoNumero registro generale 23881/2023procedimento, n. 1070/2021 era stata notificata solo aNl umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026Genovese.

Data pubblicazione 13/05/2026Il motivo di ricorso in esame, invece, fa leva sul contenutodell’ordinanza ingiunzione n. 1070/2021 che ora sostengono iricorrenti, ma che non è stato assolutamente constatato daigiudici del doppio grado di merito in tali termini; né – soggiungeil Collegio – essi assumono di aver evidenziato i relativi aspettialla Corte d’appello nel primo motivo che è stato senz’altroesaminato da quest’ultima.E a questa Corte di legittimità è precluso il diretto esame diun error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.,né profila errori d’interpretazione del contenuto dell’unicaordinanza oggetto d’opposizione.6.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: “Inrelazione all’art. 360 c.p.c. n. 3: Violazione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Deducono in sintesi che: Lacondanna della parte “parzialmente vittoriosa” alla rifusionedelle spese di lite contrasta con il disposto normativo, sia sulpiano dell’interpretazione letterale, sia sul pianodell’interpretazione logica, sia sul piano dell’interpretazionecostituzionalmente orientata”, e che nella specie: “la condannadegli esponenti alla rifusione del 50% delle spese del giudizio èassolutamente illegittima ed ingiustificata e si insta per la suariforma”.7.

Tale censura è infondata.8. Come già riferito in narrativa, la Corte territoriale harespinto l’appello proposto dalla TR Costruzioni s.r.l.; il che haimplicato la totale e confermata reiezione dell’opposizioneall’ordinanza ingiunzione n. 1070/2021 quanto a detta società.Numero registro generale 23881/2023Ha, invece, accolto parzialmente l’appello proposto da GenoveseN umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026Antonio, confermando la stessa ordinanza oppostDaat a pubblicazione 13/05/2026limitatamente alla violazione sub 2); e ciò ha comportatol’accoglimento dell’originaria opposizione del Genovese solocirca quanto contestato al capo 1) della medesima ordinanza.La Corte d’appello ha condannato “gli appellanti in solido arimborsare all’appellato la metà delle spese di entrambi i gradi,liquidate per l’intero, per il primo grado come da sentenza e peril presente in € 3.172,80 oltre spese generali, compensando larestante metà”.8.1.

In motivazione, poi, si legge in proposito: “In base alprincipio della soccombenza (conferma solo parzialedell’ordinanza ingiunzione opposta) gli appellanti devono esserecondannati in solido a rimborsare all’appellato metà delle spesedel giudizio, liquidate per l’intero, per il primo grado come dasentenza e per il presente in € 3.172,80 oltre spese generali,con compensazione della restante metà”.9. Tale regolamento delle spese processuali risultaincensurabile in questa sede di legittimità, in base all’esitocomplessivo del giudizio per i due opponenti.10.

Invero, questi ultimi avevano proposto un’unicaopposizione alla ridetta ordinanza-ingiunzione per le medesimeragioni e, parimenti, avevano proposto un unico appello,rassegnando le stesse conclusioni comuni nell’atto di gravame(v. pagg. 5-6 dell’impugnata sentenza), in base a motivid’appello parimenti da loro condivisi (come, del resto, per imotivi del ricorso per cassazione in esame).10.1. Pertanto, rispetto alla TR Costruzioni s.r.l., come giàaccennato, l’esito complessivo del giudizio di merito vedeva lasocietà totalmente soccombente quanto all’opposizione allaridetta ordinanza ingiunzione per la sua carenza d’interesNsuem earod re gistro generale 23881/2023Numero sezionale 1565/2026agire rispetto ad essa (e tale statuizione è stata confermNumaetrao dii nra ccolta generale 13928/2026questa sede di legittimità, stante la declaratorDiaat a pubblicazione 13/05/2026d’inammissibilità del primo motivo di ricorso).10.2.

In relazione al Genovese, poi, l’esito finale dei duegradi di merito non individuava quest’ultimo come parzialmentevittorioso, sia per aver condiviso le ragioni d’opposizione e poid’appello della società (risultate del tutto infondate perquest’ultima) sia perché la p.a. ingiungente, quale attrice insenso sostanziale, nei suoi confronti rimaneva vittoriosa quantoalla violazione sub 2) del provvedimento opposto.11. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore del controricorrente, che liquida in €2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.3.2026.Numero registro generale 23881/2023La PresidenteN umero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 13928/2026Data pubblicazione 13/05/2026Antonella Pagetta