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Ordinanza — n. 13922/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant bears costs as administration did not accept withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13922/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the proceedings. Although the appellant initially filed the appeal against a labor inspectorate's fine, his lawyer subsequently submitted a valid act of renunciation which was duly notified to the State Attorney. The court ruled that because the opposing administration did not adhere to the withdrawal, the appellant must bear the litigation costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and if the opposing party does not accept the withdrawal, the withdrawing party bears the costs; the principle of withdrawal does not apply by analogy to exceptional administrative sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation administrative sanction Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
essendo la rinuncia regolare, dev’essere dichiaratal’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;3.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché lanorma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazionee di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, nonè suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 391 c.p
essendo la rinuncia regolare, dev’essere dichiaratal’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;3.

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Testo completo

A MONTANARI;- ricorrente -controISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA, in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1564 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 122/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 29/05/2023 R.G.N. 182/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGICASO.RILEVATONumero registro generale 16924/2023che: Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 13922/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appellodi Genova rigettava l’appello proposto da Carella Marcello, qualetitolare della ditta individuale Edil CM contro la sentenza delTribunale di La Spezia n. 374/2021, che aveva rigettatol’opposizione da lui proposta all’ordinanza-ingiunzione n.57/2019 con la quale l’Ispettorato territoriale del lavoro di LaSpezia gli aveva irrogato la sanzione amministrativa dicomplessivi € 21.000,00 per una serie di illeciti;2. Avverso tale decisione Carella Marcello ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;3.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di La Spezia haresistito con controricorso;CONSIDERATOche:1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale ildifensore del ricorrente ha depositato telematicamente il10.3.2026 atto in pari data, nel quale il ricorrente dichiara dirinunciare al ricorso per cassazione notificato in data 10.8.2023ed agli atti del relativo procedimento; l’atto è, altresì,sottoscritto dal difensore del ricorrente e risulta regolarmentenotificato all’Avvocatura generale dello Stato in data 11.3.2026.2. essendo la rinuncia regolare, dev’essere dichiaratal’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;3. giusta l’art. 391 c.p.c., non avendo l’amministrazionecontroricorrente aderito a tale rinuncia, le spese del giudizio dicassazione devono essere poste a carico del ricorrente cheN uvmie hroa re gistro generale 16924/2023Numero sezionale 1564/2026dato causa, e sono liquidate come in dispositivo.

Numero di raccolta generale 13922/2026Data pubblicazione 13/05/20264. non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché lanorma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazionee di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, nonè suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Condanna il ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.3.2026.La PresidenteAntonella Pagetta