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Ordinanza — n. 13838/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Inps ruling on agricultural contribution prescription and tax incentives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Didonna Trade s.r.l. against the Lecce Court of Appeal's decision regarding unpaid agricultural contributions and tax incentives. The appellant argued that the statute of limitations had not expired and that the company had paid lower contributions than required by the provincial collective agreement, thereby justifying the benefits. The court held that the limitation period runs from when the credit can be enforced, not from the date of the inspection notice, and found the company failed to prove the specific conditions for tax incentives. Consequently, the appeal was dismissed without ruling on costs because the opposing party, Inps, did not actively defend itself.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 1185 c.c.: The statute of limitations for social security credits begins when the right can be enforced, not upon the date of an inspection notice; failure to prove specific conditions for tax incentives mandates their exclusion.

Parole chiave

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statute of limitations agricultural contributions social security credit tax incentives provincial collective agreement omission of evidence procedural admissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 1185, co. 1 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 20 d.lgs. n. 375/93
Art. 6, co. 9 e 13 d.l. n. 338/89
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23346/25
Cass. 2432/19
Cass. 9752/17
Cass. 18119/20

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Testo completo

difesa dagli avvocati MICHELE DIDONNA,MARGHERITA PEDONE;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2026 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in1905 proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO,EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 463/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 21/04/2021 R.G.N. 13/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Lecce rigettava parzialmentel’opposizione proposta da Didonna Trade s.r.l. avverso unavviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ad omessacontribuzione dovuta per vari lavoratori agricoli assuntia tempo determinato, nonché al recupero delleagevolazioni contributive.Secondo la Corte, il credito non era prescritto, l’aziendaaveva erogato retribuzioni inferiori al minimalecontributivo calcolato sulla retribuzione dovuta in base alcontratto collettivo provinciale, più favorevole rispetto aquello nazionale, con conseguente obbligo contributivoomesso in relazione ai lavoratori oggetto di verificadell’Inps e, infine, non era dimostrata la sussistenza dellecondizioni per fruire delle agevolazioni contributive,comunque non spettanti atteso l’inadempimentocontributivo.Avverso la sentenza, Didonna Trade s.r.l. ricorre per tremotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1185, co.1 e2935 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che laprescrizione decorresse dalla data di invio della denunciaNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026di assunzione di mano d’opera agricola (Dmag).

Secondoparte ricorrente, tale sarebbe il termine iniziale diprescrizione ogni qual volta l’omissione contributiva siadipesa da un accertamento compiuto dall’Inps.Il motivo è infondato.Il termine di prescrizione del diritto di credito decorre dalmomento in cui esso può essere fatto valere, aprescindere dalla circostanza che tale diritto sia statoazionato dall’Inps a seguito di una attività ispettivad’accertamento.Ebbene, come già affermato da questa Corte(Cass.23346/25, Cass.2432/19), il diritto di credito puòessere fatto valere non già dalla data di invio delladenuncia di mano d’opera, ma dalla data fissata dallalegge per il pagamento contributivo.

In base all’art.6,co.14 d.l. n.536/87, in combinato disposto con l’art.2,co.1, lett. b), d.lgs. n.422/98, per il quarto trimestre del2007, la data di scadenza del pagamento contributivooltre la quale inizia a decorrere la prescrizione, erafissata al 16.6.2008, come rettamente affermato dallaCorte territoriale.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceomesso esame di fatto decisivo, per avere la Corteritenuto più favorevole la retribuzione prevista dalcontratto collettivo provinciale rispetto a quella previstadal contratto collettivo nazionale, senza considerare chel’Inps non aveva mai prodotto le tabelle retributiveallegato al contratto provinciale e quindi non avevadimostrato che la retribuzione del contratto provincialefosse superiore.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026Da un lato, infatti, esso non deduce un fatto storico masi limita a contestare una valutazione del materialeprobatorio compiuta dalla Corte d’appello, la quale haaffermato dimostrata la contribuzione inferiore alminimale, laddove secondo la ricorrente l’Inps non avevadato prova – mancando la produzione delle tabelleallegate al contratto collettivo provinciale – del maggioreminimale contributivo previsto da detto contratto.Dall’altro lato, il motivo si limita a richiamare le difese intal senso svolte in primo grado, senza però allegare chele stesse fossero state riproposte in appello ex art.346c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di un fatto decisivo, nonché violazione dell’art.6,co.9 e 13 d.l. n.338/89.Con un primo profilo, il motivo censura la sentenza peraver omesso di considerare che l’Inps aveva pretesodifferenze contributive anche rispetto a lavoratori per iquali erano stati invece rispettati i minimi retributivi delcontratto provinciale di lavoro.

Tanto risultava daiconteggi dell’Inps.La censura è infondata, poiché la Corte non è incorsa inalcuna omissione, avendo fornito una propria valutazionedel materiale istruttorio; in particolare avendo esclusoche l’omissione fosse stata estesa anche lavoratoridiversi da quelli oggetto di verifica dell’Inps, come infattirisultava dal prospetto prodotto dalla società,denominato Allegato A Inps.Con un secondo profilo di doglianza, il motivo si duoleche la sentenza abbia escluso gli sgravi per tutti ilavoratori e non per i soli lavoratori pagati conNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026retribuzioni inferiori al minimale previsto dal contrattoData pubblicazione 12/05/2026collettivo provinciale.La doglianza è inammissibile.Sul punto, la sentenza è fondata su una duplice ragionedecisoria.

Per un verso, la Corte ha affermato che lasocietà non aveva dimostrato la sussistenza deipresupposti per fruire delle agevolazioni contributive. Peraltro verso, ha aggiunto che, ad ogni modo, leagevolazioni andavano escluse, ai sensi dell’art.20 d.lgs.n.375/93, atteso il mancato rispetto del contrattocollettivo provinciale.Ora, il motivo censura solo tale secondo ratio, mentrenulla argomenta sulla prima.Va in proposito richiamato il costante orientamento dilegittimità secondo cui, in caso di doppia ratio decidendi,l’omessa impugnazione di una di esse, determinal’inammissibilità del motivo di censura relativo all’altra,per difetto di interesse (Cass.9752/17, Cass.18119/20).In conclusione, il ricorso va respinto senza pronunciasulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente