Cassation court dismisses appeal against Inps tax relief ruling due to failure to prove 24-month unemployment requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelino s.p.a. inadmissible, upholding the Naples Court of Appeal's rejection of the opposition against an Inps tax relief notice. The lower court found that the workers were not unemployed for the required 24 months because they were previously fired and re-hired within six months, triggering a legal obligation to rehire. The appellant failed to provide specific evidence contradicting this finding regarding the duration of unemployment or the applicability of the rule to cyclical activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, co. 9 l. n. 407/90; Art. 4, co. 12 l. n. 92/12: The appeal is inadmissible when the appellant fails to specifically refute the finding that workers were unemployed for at least 24 months, as required by the statute, rather than merely arguing general inapplicability to cyclical activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a dall'avvocato NICOLA CORBO;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,1903 CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4215/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/04/2021 R.G.N. 2332/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta dallasocietà Angelino s.p.a. avverso un verbaleNumero registro generale 16903/2021Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 13836/2026Data pubblicazione 12/05/2026d’accertamento dell’Inps emesso per recupero di sgravicontributivi ex l. n.407/90.Secondo la Corte, non sussistevano i presupposti per losgravio poiché le assunzioni si riferivano a lavoratori nondisoccupati da oltre 24 mesi, come richiesto dall’art.8,co.9 l. n.407/90, tant’è che erano invece lavoratoripreviamente licenziati e riassunti entro 6 mesi,sussistendo dunque un preciso obbligo di riassunzione;inoltre, si trattava di lavoratori riassunti in violazione deldiritto di altri lavoratori licenziati aventi diritto allariassunzione con precedenza.Avverso la sentenza Angelino s.p.a. ricorre per quattromotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.8, co.9 l. n.407/90e dell’art.4, co.12 l. n.92/12, nonché omesso esame diun punto decisivo della causa, per avere la Corte ritenutoche vi fosse obbligo legale di riassunzione entro 6 mesi,nonostante si trattasse di lavoratori assunti ciclicamentead ogni anno scolastico, svolgendo la società servizi ditrasporto scolastico, sicché i lavoratori non potevanoessere considerati licenziati per riduzione del personalema per fine lavori, ovvero per fine del ciclo di trasportoscolastico.Numero registro generale 16903/2021Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 13836/2026Data pubblicazione 12/05/2026Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.8, co.9 l.n.407/90, anche in relazione alla l. n.92/12, nonchéomesso esame di un punto decisivo, ovvero che ilavoratori erano tutti disoccupati all’epoca della primaassunzione, e tanto dava diritto agli sgravi, fin quando lesuccessive riassunzioni fossero cadute nel termine di 36mesi dalla prima.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.8, co.9 l. n.407/90e dell’art.4, co.12, lett. b), l. n.92/12, nonché omessoesame di un punto decisivo della causa, ovvero chetrattavasi di attività ciclica, e quindi era inapplicabilel’obbligo di rispetto del diritto di altri lavoratori ad essereriassunti con precedenza.Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.8, co.9 l. n.407/90e dell’art.4, co.12, lett.
a) e b), l. n.92/12, nonchéomesso esame di un punto decisivo della causa, ovveroche il verbale di accertamento sanzionavaillegittimamente le ripetute assunzioni in violazione deldiritto di precedenza spettante però sempre ai medesimilavoratori, mentre non si potrebbe configurare unaviolazione plurima del diritto di precedenza ove ilavoratori titolari del medesimo diritto siano sempre glistessi.I motivi possono essere esaminati congiuntamente, esono nel loro complesso inammissibili.Dispone l’art.8, co.9 l. n.407/90 che “in caso diassunzioni con contratto a tempo indeterminato dilavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi oNumero registro generale 16903/2021Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 13836/2026Data pubblicazione 12/05/2026sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamentostraordinario di integrazione salariale da un periodouguale a quello suddetto, quando esse non sianoeffettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dallestesse imprese licenziati per giustificato motivooggettivo o per riduzione del personale o sospesi, icontributi previdenziali ed assistenziali sono applicatinella misura del 50 per cento”.Ora, la sentenza ha affermato che mancava il requisitocostitutivo del diritto allo sgravio previsto dall’art.8, co.9l. n.407/90, ovvero che si tratti di lavoratori disoccupati,oppure in cassa integrazione, da almeno 24 mesi.
Ciònon era, tant’è – prosegue la sentenza – che non erarispettato il requisito dell’art.4, co.12, lett.
a) l. n.92/12,ovvero che l’assunzione dei lavoratori non avvenga inadempimento di un obbligo legale o contrattuale diassunzione, laddove, nel caso di specie, di trattava dilavoratori riassunti entro 6 mesi dal precedentelicenziamento, e quindi con obbligo legale diriassunzione. Inoltre, prosegue la sentenza impugnata,non era rispettato l’ulteriore requisito di cui alla letterab) dell’art.4, co.12 l. n.92/12, ovvero che si tratti diassunzioni non in violazione del diritto di precedenza allariassunzione spettante ad altri lavoratori.Ora, i motivi argomentano circa l’inapplicabilitàdell’art.4, co.12, lett.
a) e b), l. n.92/12, al caso didestinata fisiologicamente ad interrompersi durante lapausa dall’attività scolastica, sicché non vi sarebbe statoalcun licenziamento per riduzione del personale.Numero registro generale 16903/2021Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 13836/2026Data pubblicazione 12/05/2026I motivi però non criticano specificamentel’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui sitrattava pur sempre di lavoratori non disoccupati daalmeno 24 mesi, come chiesto dall’art.8, co.9 l.n.407/90.Sul punto il secondo motivo si limita genericamente adaffermare che, al tempo della prima assunzione, ilavoratori erano disoccupati (e sarebbero poi stati piùvolte riassunti nell’arco di 36 mesi), ma non specifica chetale disoccupazione, come chiesto dall’art.8, co.9 l.n.407/90 durava da almeno 24 mesi, né specifica che ilrequisito della disoccupazione protratta per almeno 24mesi non potrebbe applicarsi in caso di attività ciclica.I motivi si limitano a dedurre che, contrariamente aquanto previsto dall’art.8, co.9 l. n.407/90, non sitratterebbe qui di lavoratori assunti “in sostituzione dilavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per… per riduzione del personale”, giacché non vi fulicenziamento per riduzione del personale, ma per finedel ciclo di attività.Come detto, i motivi nulla deducono a confutazione dellasentenza laddove ha invece richiamato l’art.8, co.9 l.n.407/90 nella diversa disposizione attinente alladisoccupazione protratta per almeno 24 mesi.All’inammissibilità del ricorso segue la condanna allespese di lite secondo soccombenza.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €7000Numero registro generale 16903/2021Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 13836/2026per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per speseData pubblicazione 12/05/2026generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente