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Ordinanza — n. 13714/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares case extinguished due to client's formal withdrawal citing scrupulous adherence to scrapping program commitments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13714/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellants formally withdrew their appeal on April 20, 2023. The clients argued they scrupulously adhered to commitments made during a 'rottamazione quater' procedure, thereby losing interest in the pending litigation regarding INPS and INAIL. The court accepted this withdrawal as valid, noting the lack of defensive activity by the insurance institutes and ruling against double contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003: A judgment is extinguished when the parties formally renounce their rights and actions, provided the renunciation is voluntary and supported by relevant documentation.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinction of proceedings rottamazione quater scrupulous adherence loss of interest double contribution fee INPS and INAIL

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 19976/2024
Sez. Un. n. 19976/2024
Sez. Un. n. 19976/2024).La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente

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Testo completo

i e difesi dall'avvocato MARCO MARAZZA;- ricorrenti -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1788 e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO,ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DEROSE;- resistente con mandato –nonché controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, S.C.C.I. S.P.A. - Societàdi Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimNuamterio -re gistro generale 29468/2020Numero sezionale 1788/2026avverso la sentenza n. 891/2020 della CORTE D'APPELLNOum edroi di raccolta generale 13714/2026ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 3711/2016;

Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.Meditral società Cons. a r.l. ed il dott. Fausto Leonelli, qualelegale rappresentante ed in proprio, impugnano sulla base di ununico motivo la sentenza n. 891/2020 della Corte d’appello diRoma nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primecure che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebitoconseguente, tra le altre cose, al disconoscimento di rapporti dicollaborazione a progetto.INPS ed INAIL non hanno svolto attività difensiva in questasede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è stata censurata per violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.In data 13 marzo 2026 è stata depositata rinuncia al ricorso checosì recita:

“in data 20 aprile 2023 i ricorrenti aderivano ad unprocedimento di cd rottamazione quater espressamenteimpegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggettoi carichi di cui alla dichiarazione stessa; che la società stascrupolosamente agendo in conformità agli impegni assunti conNumero registro generale 29468/2020il procedimento di definizione agevolata; che pertanto Ni umero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 13714/2026ricorrenti non hanno più interesse a coltivare il giudiziDoat a pubblicazione 11/05/2026pendente innanzi a questa Suprema Corte, cui intendonorinunciare.

Ciò premesso, rinunciano ai diritti e all’azioneesercitati con il ricorso di cui pertanto chiedono l’estinzione delprocesso con compensazione delle spese di lite”.La rinuncia è sottoscritta dalla parte ed alla stessa è allegatadocumentazione relativa alla rottamazione.Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Nulla quanto alle spese, in assenza di attività difensiva degliIstituti.Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento deldoppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinunciaal ricorso (Cass. Sez. Un. n. 19976/2024).La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente