Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Edmondo Ruggiero, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Antonio Mastrapasqua, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Edmondo Ruggiero;-ricorrente-controMastrapasqua Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato AndreaSavella;-controricorrente-avverso la sentenza n. 664/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MNumero registro generale 19395/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 13674/2026Data pubblicazione 11/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15% da corrispondersi all’avvocato Andrea Savella, antistatario.Così deciso in Roma, l’11 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta