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Ordinanza — n. 13447/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against lawyer, ruling payment deadline extended to July 6, 2010, interrupting prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13447/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court of Naples, overturning the dismissal of the tax claim. The lower court had declared the contributions prescribed because the notification occurred after the June 16, 2010, deadline, ignoring a specific decree extending the payment date to July 6, 2010, for professionals under the minimum regime. The Court ruled that this extension applies to all such professionals, making the July 6 date the correct start of the five-year prescription period, which was validly interrupted by the notification in June 2015.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8 c.c.; d.P.C.M. 10 giugno 2010: The payment deadline extension for professionals under the minimum regime applies to all such contributors, establishing July 6, 2010, as the correct start date for the five-year prescription period.

Parole chiave

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prescription period interruption INPS contributions minimum regime professionals payment deadline extension Gestione separata fiscal decree application tax liability enforcement

Disposizioni normative citate

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Art. 2941, n. 8 c.c.
regime dei minimi non era soggettaagli studi di settore.Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n.
Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995
2935c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995,all’art.
Art. 18 del d. lgs. n. 241/1997
335/1995,all’art. 18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art.
Art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
241/1997, all’art. 17 del d.P.R.
d.P.C.M. del 10 giugno 2010
435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17970/2022
Cass. n. 6400/2025
17970/2022, nello stessosenso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, Cass.
Cass. n. 28729/2024
Cass. n. 73/2014

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Testo completo

e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO,LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;- ricorrenti -2026contro1873ANIELLO MARIA ROSARIA;- intimata –avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/01/2022 R.G.N. 746/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.Numero registro generale 18341/2022Numero di raccolta generale 13447/20261.- Maria Rosaria Aniello ha impugnato davanti al Tribunale diData pubblicazione 09/05/2026Santa Maria Capua Vetere un avviso di addebito notificatodall’INPS per l’importo di € 1.877,75 per contributi dovuti in favoredella Gestione separata anno 2009, cui era stata iscritta di ufficio.Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i contributirichiesti dall’INPS.La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame propostodall’INPS avverso la suddetta sentenza, ritenendo decorso iltermine di prescrizione quinquennale, in quanto tale termine per icontributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009 decorredalla scadenza degli stessi in data 16 giugno 2010, per cui l’avvisobonario notificato alla professionista in data 30 giugno 2015 èintervenuto successivamente alla maturazione della prescrizione.La Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza del terminedi prescrizione debba computarsi dalla data di scadenza delversamento dei contributi, senza che incida in alcun modo lapresentazione della dichiarazione dei redditi.Ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso concreto ildifferimento del termine di versamento dei contributi per l’anno2009 disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto poiché laricorrente beneficiava del c.d. regime dei minimi non era soggettaagli studi di settore.Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di dolo del contribuente dovutoalla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulandoun’unica censura.3.- Maria Rosaria Aniello resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scNrumitetreo .re gistro generale 18341/2022Numero sezionale 1873/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilNumero di raccolta generale 13447/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Data pubblicazione 09/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995,all’art. 18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre2001, n. 435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenutonon applicabile il differimento della scadenza del versamento deicontributi al 6 luglio 2010.2.- La censura è fondata.Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allaGestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi;

b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024);

c) in senso opposto non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione inquestione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass. n. 19403/2019);

d) in tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la Nummearon rcegaisttrao generale 18341/2022Numero sezionale 1873/2026compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi eNumero di raccolta generale 13447/2026l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il reDlaattai vpuobb licazione 09/05/2026accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).2.1.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, che costituisceoggetto del presente giudizio, il d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, haprevisto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui al d.l. 30 agosto 1993, n.331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi diammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio disettore dal relativo decreto di approvazione del Ministrodell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett.

a) e "dal7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b).Deve essere data continuità al costante orientamento di questaCorte secondo cui il differimento del termine di pagamentoconcerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore enon soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi(siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (...)" (così Cass. n. 17970/2022, nello stessosenso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, Cass. n.28729/2024).2.2.- Ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidaNtumoe,r o dreegivstreo generale 18341/2022Numero sezionale 1873/2026riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaNumero di raccolta generale 13447/2026quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (vD.a,ta dpuabb licazione 09/05/2026ultimo, Cass. n. 73/2014), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.M.10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delegadi cui al d. lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).2.3.- Alla luce di tali principi non può essere condivisa lapronuncia della Corte di appello che, in maniera conforme algiudice di primo grado, ha dichiarato prescritto il creditocontributivo vantato dall’INPS a seguito dell’iscrizione di ufficio perl’anno 2009 alla Gestione separata dell’Avv.

Maria Rosaria Aniello,per non essere ad essa applicabile il differimento al 6 luglio 2010della scadenza del termine per effettuare il versamento deicontributi.Dovendo, allora, nella fattispecie in esame essere individuataquale data di decorrenza il 6 luglio 2010, la notifica dell’avvisobonario avvenuta il 30 giugno 2015 ha utilmente interrotto laprescrizione quinquennale.3.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, chenel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese