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Ordinanza — n. 13348/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for failure to recognize external res judicata on debt notice annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13348/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's judgment, which had rejected the taxpayer's claim regarding the non-notification of debt notices. The taxpayer argued that the appellate court failed to examine a decisive fact: a prior annulment of the specific debt notice in question. The Court ruled that the lower appellate court's decision to declare no debt due on that specific notice was already legally binding due to an external res judicata established by a previous ruling. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for a new trial to address the consequences of this established legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: The court must recognize external res judicata when a prior judgment has definitively ruled on the existence or non-existence of a debt, preventing the lower court from ignoring such binding precedent.

Parole chiave

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external res judicata annulment of debt notice non-notification defense Cassation quashing preliminary assessment claim notificazione viziata prova dell'avvenuta notifica notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con il primo motivo è denunziata la violazione e/o Nufmaelrsoa re gistro generale 23817/2024Numero sezionale 1532/2026applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 115 c.p.c.
e dell’art. 115 c.p.c., in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13348/2026dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115 c.p.c., in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13348/2026dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
115 c.p.c., in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13348/2026dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
Con il terzo motivo è censurata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l.
Art. 617-618 c.p.c.
3 e5, c.p.c.Viene lamentato che la Corte territoriale ha errato nel ritenereinfondato il motivo di appello con il quale viene insistita latempestività dell’opposizione ex art. 617-618 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 414 c.p
art. 2909 c.c
Con il primo motivo è denunziata la violazione e/o Nufmaelrsoa re gistro generale 23817/2024Numero sezionale 1532/2026applicazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 30478/2025
Corte di Cassazione n. 30478/2021
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Testo completo

, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- resistente con mandato –1532nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;- intimato -avverso la sentenza n. 1655/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 1514/2023;Numero registro generale 23817/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 13348/2026del 25/03/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA Data pubblicazione 08/05/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di Roma confermava la sentenzapronunziata dal Tribunale di Tivoli di rigetto della domandaproposta da Paolo Mergè di accertamento dell’inesistenza dellenotifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese allacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201900006340000, accertamento preliminareall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei contributi,sollevata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.La Corte territoriale, premesso che la comunicazione preventivadi ipoteca n. 09776201900006340000 indica tra gli attisottostanti l’avviso n. 39720160031946865000 e che la litepermane unicamente con riguardo ad esso, poiché tutti gli altrisono stati annullati in sede giurisdizionale con sentenza passatain giudicato, rigettava le domande proposte dal contribuente inapplicazione della ragione più liquida, dando atto del depositoda parte dell’Inps della rituale notifica del sopraindicato avviso,notifica avvenuta per compiuta giacenza.2.

Avverso detta pronunzia, Paolo Mergè promuove ricorso percassazione, articolato in quattro motivi.3. Resta intimato l’INPS.4. ADER si costituisce tardivamente, ai soli fini di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la violazione e/o Nufmaelrsoa re gistro generale 23817/2024Numero sezionale 1532/2026applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 13348/2026dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. Data pubblicazione 08/05/2026Parte ricorrente sostiene che il giudice del gravame ha omessodi esaminare un fatto decisivo della controversia, così violandol’art. 2909 c.c. Nello specifico denunzia il mancato esame dellasentenza n. 1710/2022 della Corte di Appello di Roma che haannullato l’avviso di addebito n. 39720160031946865000presupposto della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria.2.

Con il secondo mezzo è lamentata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Paolo Mergè insiste ancora nell’eccezione di giudicato esterno(cfr. primo motivo), oltre che nella violazione dell’art. 115 c.p.c.per aver la Corte territoriale valutato solo parzialmente le proveintrodotte in giudizio.2.1. I primi due motivi, involgendo l’esame della medesimaquestione, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.Ebbene, nel caso di specie, osserva il Collegio che la non deltutto corretta individuazione del canale di accesso al ricorso, benpuò essere superata in forza di una lettura complessivadell’insieme censorio, che permette di enucleare e perimetrarele critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr.Cass.

S.U. n. 17931/2013, Cass. n. 10862/2018 ed anche Cass.n 32415/2021).Sono infatti ben chiari i termini della questione posta al Collegio:la presenza di un giudicato esterno portato dalla sentenza n.1710/2022 della Corte di Appello di Roma, pronunzia peraltroespressamente indicata a pag. 2 della sentenza impugnata,localizzata e versata in atti, il cui decisum - afferma la parteNumero registro generale 23817/2024ricorrente in cassazione – è di annullamento dell’avviso dNi umero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 13348/2026addebito n. 39720160031946865000, ovvero l’unico avvisDoat a pubblicazione 08/05/2026ancora in discussione.Ebbene, il Collegio ha verificato che effettivamente il dispositivodi detta pronunzia (depositata in atti) così recita, “inaccoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenzaappellata, ferma nel resto, dichiara che nulla è dovuto all’Inpscon riferimento ai contributi di cui all’avviso di addebiton.39720160031946865000 per prescrizione”.Tanto basta, vieppiù dopo la sentenza della Corte Edu Succicontro Italia del 28.10.2021 - accertato altresì che Cass. n.30478/2025 ha cassato detta pronunzia solo con riguardo allespese di lite - per affermare che effettivamente è caduto ilgiudicato sull’affermazione che nulla è dovuto in relazione aicontributi di cui all’avviso di addebiton.39720160031946865000.2.2.

Conseguentemente, come anticipato, vanno accolti i primidue motivi del ricorso per cassazione, cui fa seguito lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte diAppello di Roma, in diversa composizione, perché possa altresìverificare le conseguenze dell’accertato giudicato esterno anchesulla comunicazione preventiva di ipoteca indicata al punto 1 dei“Fatti di causa”.3. Con il terzo motivo è censurata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 edegli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e5, c.p.c.Viene lamentato che la Corte territoriale ha errato nel ritenereinfondato il motivo di appello con il quale viene insistita latempestività dell’opposizione ex art. 617-618 c.p.c. e che itermini vanno a tal fine calcolati dalla notifica dellaNumero registro generale 23817/2024comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta iNl umero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 13348/20263.12.2019, sicché è tempestivo l’inoltro del ricorso a mezzo peDcat a pubblicazione 08/05/2026in data 23.12.2019.4.

Con la quarta ed ultima censura è denunziata la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il ricorrente in cassazione lamenta l’erroneità della sentenza diappello, nella parte in cui ha rigettato il motivo di appelloproposto sulle spese processuali e volto ad ottenere la condannaal pagamento delle stesse, compensate, invece, dal giudice diprimo grado, sul presupposto della sussistenza di una ipotesi disoccombenza reciproca.Sostiene di esser stato sostanzialmente vittorioso anche nelgiudizio di prime cure.4.1.

L’accoglimento dei primi due motivi comportal’assorbimento del terzo e del quarto.5. Conclusivamente, in accoglimento dei primi due motivi,assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversacomposizione, che provederà altresì a liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata,rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,che provederà altresì a liquidare le spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 23817/2024Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 13348/2026Data pubblicazione 08/05/2026