Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Monica Luraschi, challenged a Milan appellate court ruling against the Ministry of Education, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the losing party bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ocato Monica Luraschi;-ricorrente-controMinistero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il11/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 23294/2023Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 13285/2026Data pubblicazione 08/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta