Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zulian Nadia, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Ministry of Education, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, terminating the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the cassation proceedings.
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!Numero registro generale 22431/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 13283/2026Data pubblicazione 08/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROsul ricorso iscritto al n. 22431/2024 R.G. proposto da:Zulian Nadia, rappresentata e difesa dall’avvocato Nino Filippo Moriggia;-ricorrente-controMinistero dell’Istruzione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 247/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il13/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Numero registro generale 22431/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 13283/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta