Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Paola Catani, challenged a decree against the Red Cross, but the court noted the lapse of time without any intervention. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Paola Catani-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa in liquidazione coatta amministrativa,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 132/2024 emesso dal Tribunale di Roma il18/01/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 4735/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 13274/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/05/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele