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Ordinanza — n. 13165/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where employer failed to prove part-time conversion due to full-time work evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13165/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the employer failed to prove a valid part-time conversion. The court noted that despite a written contract change, witness testimony confirmed the employee worked full-time hours, shifting the burden of proof to the employer. Consequently, the appellate court correctly awarded unpaid wages based on the presumption of full-time employment.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 414 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The employer bears the burden of proving a change in working hours; failure to provide contrary evidence to witness testimony regarding full-time work results in the presumption of the original full-time status.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof labor full time presumption part time conversion wage difference claim witness testimony weight inadmissible appeal labor dispute Italy lavoratori a tempo parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 414 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2, co. 1 e 2, d.lgs. n. 61/2000
artt. 2697 c.c
3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115c.p.c., 2 e 8 d.lgs.
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Testo completo

e difeso dall’avv. Flavio Vincenzo Ponte.ricorrentecontroProvenzano Antoniella, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Coschignano.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 262/2023pubblicata in data 08/03/2023, n.r.g. 47/2021, notificata in data28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello.1.- Antonietta Provenzano aveva lavorato alle dipendenze di CaroleiDeduceva di non aver mai goduto di ferie, di avere svolto sistematicamentelavoro straordinario non pagato e di aver percepito una retribuzioneinferiore a quella risultante dalle buste paga.Numero registro generale 11219/2023Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 13165/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto adìva il Tribunale di Castrovillari per ottenere la condanna delCarolei al pagamento della complessiva somma di euro 146.983,92 per ipredetti titoli.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale accoglieva la domanda limitatamente agli importi riconosciuticome dovuti dal convenuto per i mesi da maggio a luglio 2012 e per il t.f.r.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva inparte il gravame interposto dalla lavoratrice e condannava Carolei Francescoa pagare all’appellante la somma di euro 27.549,80 a titolo di differenzeretributive relative al periodo ottobre 2010 – agosto 2012, nonché lasomma di euro 8.645,44 a titolo di differenza di t.f.r.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) per il periodo dal 21/10/2010 in poi la ricorrente, che prima lavorava atempo pieno, ha sottoscritto un contratto di trasformazione delrapporto da full time in part time al 50%;b) tuttavia manca la prova che tale riduzione oraria abbia avuto concretac) anzi dalle testimonianze si evince in modo univoco che la lavoratriceha continuato a svolgere il suo lavoro, con mansioni di cassiera, sia lamattina, sia il pomeriggio, in contrasto con quanto previsto nelpredetto contratto, ai sensi del quale la prestazione lavorativa dovevaessere resa solo la mattina dalle 09,00 alle 13,00 da martedì a sabato;d) era dunque il datore di lavoro onerato di dimostrare la eventualediversa dislocazione del monte orario originariamente previsto, benpotendosi altrimenti presumere che la prestazione lavorativa resa fuoridalle fasce orarie concordate sia stata eseguita in aggiunta a quellostesso monte orario;e) inoltre ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2, d.lgs. n. 61/2000, sarebbe statanecessaria una pattuizione scritta per modificare la collocazione dellaprestazione lavorativa nella giornata; tale pattuizione scritta èmancata;f) dunque deve ritenersi che il rapporto di lavoro si sia sempre svoltocome full time, perché i testimoni addotti dal datore di lavoro sonoNumero registro generale 11219/2023Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 13165/2026Data pubblicazione 07/05/2026inattendibili, in considerazione dei loro rapporti di parentela o didipendenza con il Carolei;g) le differenze retributive sono agevolmente calcolabili, medianteraddoppio dell’importo indicato nelle buste paga, calcolato secondo ilpart time al 50%;h) ne consegue anche una differenza del t.f.r.4.- Avverso tale sentenza Carolei Francesco ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- Provenzano Antoniella ha resistito con controricorso.6.- Il ricorso, originariamente fissato per l’adunanza camerale del19/03/2024, è stato rinviato a nuovo ruolo e poi nuovamente fissato.7.- Le parti hanno depositato memoria per entrambe le adunanzecamerali.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115c.p.c., 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000 per avere la Corte territoriale ritenuto“presumibile” che la prestazione lavorativa pomeridiana fosse stata eseguitain aggiunta a quella nella fascia oraria concordata nel contratto scritto dipart time e per avere posto a suo carico l’onere probatorio invece gravantesulla lavoratrice.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con quella parte della motivazione, in cui iGiudici d’appello, a prescindere da ciò che fosse “presumibile”, hannoritenuto provato che nessuna modificazione oraria era intervenuta tra leparti, essendosi il rapporto svolto sempre nella medesima modalità full time.Occorre infatti ricordare che il primo periodo del rapporto di lavoro erastato full time – fatto pacifico tra le parti – e solo da ottobre 2010 era statapattuita per iscritto la trasformazione del rapporto in part time.In tal senso si colloca coerentemente quanto affermato al punto 11 dellasentenza, in cui si legge “11.

Il collegio reputa indimostrato che la modificadell’orario di lavoro, formalmente pattuita, abbia avuto concretaNumero registro generale 11219/2023Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 13165/2026Data pubblicazione 07/05/2026punto decisivo: la ricorrente, anche dopo aver visto formalmente ridurre ilsuo orario di lavoro, ha svolto l’attività di cassiera sia di mattina, sia dipomeriggio. I testimoni da lei citati (il maresciallo dei carabinieri GodutoPiernicola e il cliente del negozio Cappello Antonio), pur non sapendo riferirecon precisione sul suo orario di lavoro hanno concordato che erano solitivederla non solo di mattina, ma anche nel pomeriggio.

E ciò non è smentitodai testimoni citati dal resistente (Avato Damiano, che nel 2012 avevalavorato come muratore nei locali del negozio; Busa Pasquale, che alledipendenze del resistente ha lavorato tra il 2010 e il 2012; Carolei Diego,figlio del resistente, che nel 2010 aveva quindici anni): anch’essi, infatti,hanno confermato di aver visto a volte lavorare la ricorrente di pomeriggioanche in questo secondo periodo” .Quindi, hanno aggiunto: “13. La circostanza, concernente l’impegnolavorativo pomeridiano della ricorrente, è però in contrasto con la clausoladel contratto di lavoro part-time in base alla quale lei avrebbe dovutolavorare solo al mattino, dalle 9 alle 13 per cinque giorni alla settimana, dalmartedì al sabato.

14. La contrarietà a quanto pattuito milita a sfavore deldatore di lavoro ed è indizio che il rapporto di lavoro, a dispetto dellamodificazione dell’orario formalmente pattuita, ha continuato a svolgersi atempo pieno”.Si tratta di un quadro probatorio complessivo ampiamente sufficiente asostenere la decisione, a prescindere da ogni altra considerazione sugli oneriprobatori del datore di lavoro.Sulla base di questo incontestato dato di fatto e delle prove raccolte,dunque, al par.

19. della sentenza d’appello la Corte territoriale pervienealla conclusione, per cui da un lato conferma il rigetto della domanda dellalavoratrice relativa al lavoro straordinario, dall’altro, però, accoglie l’appello,e quindi la domanda, in relazione al full time ritenuto perdurante tale anchenel periodo in cui formalmente era stata pattuita la trasformazione in parttime, evidentemente considerando raggiunta la prova della persistenza delfull time ed assente, invece, una prova contraria da parte datoriale. In talmodo i Giudici d’appello hanno ritenuto raggiunta la prova del full time,tanto da aver riportato quella parte della loro deposizione in cui entrambi itestimoni addotti dalla lavoratrice avevano riferito di aver visto l’appellanteNumero registro generale 11219/2023Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 13165/2026Data pubblicazione 07/05/2026lavorare “e di mattina e di pomeriggio”.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

3) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116, 414 c.p.c. e 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territorialerispetto a quello individuato dal Tribunale” e per avere applicato una“presunzione” di inefficacia della trasformazione del rapporto di lavoro dafull time a part time.Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non coglie la ratio decidendicome sopra illustrata, dall’altro perché attraverso l’impropria deduzione diuna violazione di legge mira ad ottenere, inammissibilmente in questa sede,una diversa valutazione delle prove risetto a quella compiuta dal guidice delmerito.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo, con distrazione al difensore della controricorrente, dichiaratasiantistataria.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente arimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali e accessori di legge, con distrazione aldifensore della controricorrente, dichiaratasi antistataria.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 01/04/2026.La Presidentedott.ssa Adriana Doronzo