Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement proposal. The appellant, represented by Maria Rosa Pranteda, challenged a lower court decision against INPS, but the procedural silence triggered automatic dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the dismissed proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
avvocato Maria RosaPranteda-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Ester AdaSciplino, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.750/2025depositata il 16/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1353/2026Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 13164/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (la dichiarazione in atti non rileva ai fini dell’esenzione ex art.152 disp.att.c.p.c.); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 06/05/2026Gabriella Marchese