Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Antonio Tripodi, representing the insurance entity, did not act to preserve the appeal after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of notification results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to Antonio Tripodi-ricorrente-controEpap Ente Di Previdenza E Assistenza Pluricategoriale Degli Attuari DeiChimici E Fisici,dei Dottori Agrono, rappresentato e difeso dall'avvocatoDaniela Jouvenal unitamente all’avvocato Gianmatteo Nunziante-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.753/2022 depositatail 17/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9600/2023Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 13159/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (in ragione del fatto che la decisione è fondata su recentiprecedenti di legittimità); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 06/05/2026Gabriella Marchese