Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the appeal does not challenge all grounds of the appellate court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the heirs against the City of Torino inadmissible. The heirs argued that the municipality imposed stricter income thresholds than national law for free healthcare, but the appellate court upheld the decision based on multiple grounds including municipal regulatory power and lack of proof regarding family composition. The court rejected the appeal because the single ground of complaint did not address the entirety of the reasoning supporting the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint do not exhaust the rationes decidendi supporting the contested decision, thereby leaving the unchallenged reasoning immune from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A;- ricorrenti -controCOMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato SUSANNA TUCCARI;2026- controricorrente –avverso la sentenza n. 540/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 165/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.1. Gli attuali ricorrenti si dolgono della violazione del diritto afruire della prestazione sanitaria gratuita per la defuntaNumero registro generale 10846/2024congiunta per il periodo di degenza in Residenza SanitariaN umero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 13147/2026Assistita, per avere l’ente territoriale - nella specie il ComunDeat a pubblicazione 07/05/2026di Torino - introdotto soglie reddituali ISEE, per l’accesso allaprestazione, più stringenti rispetto alle soglie redditualipreviste dalla legislazione nazionale.2. La Corte d’appello, riformando la decisione di prime cure, haaccolto il gravame del Comune dipanando le seguentiargomentazioni:
a) le norme di rango statale si limitano adelineare il riparto di competenza tra Regioni e Comuni; b)deriva da punto a) che il regolamento comunale non sia incontrasto con la normativa nazionale;
c) la deliberacomunale si inscrive nella cornice della normativa regionalecon la previsione, per la platea dei beneficiari aspirantiall’integrazione della retta per la degenza, accanto all’ISEE,della proprietà di immobili del valore di euro 51.645,69; d)la diversa interpretazione propugnata dagli eredi non risultaneanche corroborata dall’allegazione della composizione delnucleo familiare; e) è rimasta indimostrata, in ultimo, lanatura peggiorativa del criterio adottato dal Comune rispettoall’ISEE.3. La sentenza è impugnata da Schirripa Teresa e SchirripaGiuseppe, con ricorso affidato ad un unico motivo,ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste il Comunedi Torino, con controricorso ulteriormente illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.
I ricorrenti si dolgono di violazione di legge ed omessoesame di fatti decisivi e attingono la sentenza impugnataesclusivamente quanto all’estensione del potere regolatoriodel Comune nel delineare criteri più restrittivi per l’accessoalle prestazioni sociali agevolate.Numero registro generale 10846/20245. Il ricorso è inammissibile. Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 13147/20266. La ragione della qui dichiarata inammissibilità scaturiscDeat a pubblicazione 07/05/2026dalla constatazione che la censura svolta dalle partiricorrenti, con il motivo in disamina, non esaurisce la totalitàdelle rationes decidendi che sorreggono la decisioneimpugnata.7.
La sentenza emessa dalla Corte di appello risulta fondatasulle plurime argomentazioni descritte nei paragrafi cheprecedono, le quali afferiscono tanto alla cornice dellapotestà regolatoria comunale, quanto ai diversi profili, nonoggetto di censura ad opera dei ricorrenti, degli oneri diallegazione non assolti in ordine alla composizione del nucleofamiliare e, del pari, quanto all’indimostrata naturapeggiorativa del criterio adottato dal Comune nelbilanciamento con i diversi criteri ISEE.8. Orbene, come questa Corte ha già avuto più volte modo diaffermare, è sufficiente che anche una sola delle rationesdecidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbiaformato oggetto di idonea censura (ovvero sia statarespinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazioneavverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v.
Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).9. Non già per carenza di interesse, come pure si è da questaCorte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386;Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118;Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n.16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato inordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass.,13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass.,Numero registro generale 10846/202422/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658;
Cass.,N umero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 13147/202613/7/2005, n. 14740). Data pubblicazione 07/05/202610. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna le partiricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 peresborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltreaccessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 10846/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 13147/2026Data pubblicazione 07/05/2026