Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13133/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 13133/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, represented by Fabrizio Paragallo, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal appeal 40 day deadline proposed settlement extinction proceedings legal costs allocation Code Civil Procedure default judgment economia processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2540/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il05/08/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380bis c.p
2540/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il05/08/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Paragallo;-ricorrente-controConti Maura, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria LidiaPorzio;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2540/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il05/08/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 2521/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 13133/2026Data pubblicazione 07/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.950,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta