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Ordinanza — n. 13008/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses mobility allowance claim due to missed 60-day statutory deadline under 1935 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13008/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that denied Emma Arienzo's mobility allowance claim. The applicant argued she was not a valid employee at the time of dismissal, but the court confirmed the administrative request was filed over six years after the employment ended. The court held that the 60-day deadline for submitting such requests is a strict statutory term designed to ensure legal certainty, which cannot be extended merely due to personal difficulties.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827 del 1935; Art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991: The sixty-day period for requesting a mobility allowance is a strict statutory term that determines the loss of the right, as it is established in the interest of legal certainty and cannot be prorogued or suspended except in exceptional cases expressly provided by law.

Parole chiave

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mobility allowance statutory deadline legal certainty administrative request decadence period force majeure strict time limit

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827 del 1935
Con la seconda doglianza deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 129 r.d.l.
Art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991
1827 del 1935 -giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l.n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Nel dettaglio, premesso che la s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 3 Cost
1827/1935, anche inrelazione all’art. 3 Cost., agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10744/2022
Conclusivamente, alla luce di tale ricostruzione fattuale,va qui ribadito, non essendo emersi argomenti per unarimeditazione, il principio già affermato da questa Corte (cfr.Cass. 10744/2022 e Cass.
Cass. n. 17404/2016
10744/2022 e Cass. n. 17404/2016), secondo cui, inmateria di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorniper la presentazione della domanda di ammissione al beneficio,previsti dall'art.

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Testo completo

121/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENASARRACINO.Numero sezionale 1529/20261. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenNzuam edroe dli raccolta generale 13008/2026Tribunale di Napoli Nord, rigettava la domanda proposta daD ata pubblicazione 06/05/2026Emma Arienzo di riconoscimento della indennità di mobilità peril periodo dal 17.7.2009 al 16.7.2012, rilevando la maturazionedella decadenza ai sensi dell’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del1935, in quanto, cessato il rapporto di lavoro in data16.7.2009, la domanda amministrativa veniva tardivamenteproposta solo il 25.2.2016.1.1.

La Corte Territoriale escludeva altresì che l’accertamentodel diritto alla provvidenza qui all’attenzione potesse rinvenirsinella precedente sentenza del 19.5.2015 del Tribunale diNapoli Nord che aveva riconosciuto il solo diritto dellalavoratrice all’iscrizione delle liste di mobilità a decorrere dal16.7.2009, tanto in ragione del duplice rilievo che l’iscrizionenelle predette liste rappresenta solo una delle condizioni perbeneficiare della prestazione in oggetto e che nella predettaprecedente controversia, conclusasi con la sentenza innanziricordata del 19.5.2015, nemmeno era stato evocato ingiudizio l’INPS, essendo convenuta la sola Regione Campania.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi lalavoratrice.3. Resiste con controricorso l’INPS.4. Entrambe le parte depositano memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Nel dettaglio, premesso che la s.r.l. Canali aveva licenziato indata 16.7.2009 per cessazione di attività tutti i propridipendenti, regolarizzati e “a nero”, in numNuemreoro registro generale 17350/2020Numero sezionale 1529/2026complessivamente superiore ai 15, la lavoratrice, qui ricoNrurmeenrot dei raccolta generale 13008/2026in cassazione, rappresenta che ella non era già più dipendenteD ata pubblicazione 06/05/2026di detta società sin dal 6.2.2009, data in cui era stata licenziataper giusta causa, lamentando, conseguentemente, la mancatavalutazione di detta circostanza da parte della Corteterritoriale.Emma Arienzo insiste che, avendo visto risolto il propriorapporto per licenziamento per motivi disciplinari, come dettoin data 6.2.2009, entro i 68 gg. dal 16.7.2009 non potevaavanzare alcuna domanda di mobilità all’Inps, sicché contesta,quindi, l’adozione di una decisione che assume non conferentecon i fatti di causa da parte della Corte di Appello.2.

Con la seconda doglianza deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, anche inrelazione all’art. 3 Cost., agli artt. 1362 e ss. c.c., agli artt. 1,12 e 14 Preleggi e agli 6 e 7 l. n. 223 del 1991, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Emma Arienzo rimarca che non avrebbe potutotempestivamente presentare la domanda volta all’erogazionedel beneficio in quanto al momento del licenziamento di tutti idipendenti per cessazione dell’attività, il 16.7.2009, non eratitolare di alcun diritto, con conseguente impossibilità diapplicare, nel caso di specie, la previsione di cui all’art. 129r.d.l. n. 1827 del 1935.3.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente inquanto, sebbene sotto angoli prospettici diversi, involgonol’esame della medesima questione, in disparte i profili diinammissibilità (cfr. infra), sono complessivamente infondati.Per ben comprendere il thema decidendum, va dato atto dellosvolgersi degli eventi storici nel modo che segue (comedesumibili dalla sentenza impugnata e dal ricorso Nupmeerro registro generale 17350/2020Numero sezionale 1529/2026cassazione). Numero di raccolta generale 13008/20263.1. Arienzo Emma, premetteva di essere stata licenziata perD ata pubblicazione 06/05/2026motivi disciplinari in data 6.2.2009 e di aver impugnato illicenziamento, ottenendo dal Tribunale di S.Maria C.V. lasentenza n. 2832/2011 di accertamento dell’illegittimità delrecesso con ordine di reintegra.

Aggiungeva che in virtù didetta sentenza, produttiva di effetti ex tunc, poiché la Canalis.r.l. aveva cessato la sua attività produttiva nelle more - indata 16.7.2009 – aveva chiesto l’iscrizione nelle liste dimobilità con decorrenza proprio dalla data del 16.7.2009,ottenendo il riconoscimento giudiziale di detto diritto consentenza n. 10503/2015 del Tribunale di Napoli (cfr. ricorsopag. 2 ed anche successivamente nel corpo del primo motivopag. 6-8).3.2. Tanto premesso, ricorda il Collegio, che l’indennità dimobilità (salve espresse previsioni derogatorie qui nemmenoinvocate) è concessa per le ipotesi di licenziamenti collettivi eper le ipotesi di disoccupazione involontaria, nelle qualisenz’altro non ricade quella del licenziamento disciplinare pergiusta causa.Ne consegue che l’unica possibilità di ottenere la provvidenzanon può che essere agganciata, quindi, alla sentenza delTribunale innanzi citata n. 2832/2011 che, accertandol’illegittimità del licenziamento e disponendo la reintegra coneffetto ex tunc, ha fatto rientrare la lavoratrice nel novero deilavoratori licenziati per cessazione di attività alla data del16.7.2009.Sono quindi del tutto irrilevanti – e dunque in parte quainammissibili - le doglianze svolte nei due motivi volte arimarcare la mancata valutazione del pregresso licenziamNeunmteoro registro generale 17350/2020Numero sezionale 1529/2026per ragioni disciplinari.

Numero di raccolta generale 13008/2026Per converso, va rimarcata l’infondatezza delle censure, nellaD ata pubblicazione 06/05/2026parte in cui contestano la maturazione della decadenza ex art.129 r.d.l. n. 1827 del 1935.Il Collegio, sulla base dei dati fattuali emergenti dalla sentenzaimpugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, evidenzia,infatti, la tardività della domanda amministrativa del25.2.2016, non solo rispetto alla data del 13.4.2011 diaccertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare econseguenziale reintegra ex tunc, ma anche rispettoall’iscrizione nelle liste di mobilità avvenuta in data 19.5.2015.3.3.

Conclusivamente, alla luce di tale ricostruzione fattuale,va qui ribadito, non essendo emersi argomenti per unarimeditazione, il principio già affermato da questa Corte (cfr.Cass. 10744/2022 e Cass. n. 17404/2016), secondo cui, inmateria di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorniper la presentazione della domanda di ammissione al beneficio,previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 -giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l.n. 223 del 1991 - determina la decadenza dal diritto,trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza diuna determinata situazione giuridica, la cui proroga,sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali,tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante ilmancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà,non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore.Nel caso di specie, parte ricorrente nemmeno ha allegato qualiavrebbero potuto essere i fatti a valutarsi quale “forzamaggiore” impeditiva del decorso del termine prescrizionale,né, alla luce della ricostruzione fattuale innanzi compiutNau,m evroi registro generale 17350/2020Numero sezionale 1529/2026sono i presupposti per la ricorrenza di siffatta ipotesi.

Numero di raccolta generale 13008/20264. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Data pubblicazione 06/05/20265. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese di lite, che liquidain complessivi € 2.800 per compenso, oltre € 200 per esborsi,accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 17350/2020Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 13008/2026Data pubblicazione 06/05/2026