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Ordinanza — n. 13003/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INAIL appeal as prior judgments on accounting changes predated payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13003/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the INAIL appeal inadmissible, rejecting the claim that prior judgments were merely declarative of cessation rather than based on payment. The court found that INAIL's accounting adjustments occurred before the company paid the concessionaire, making the timeline incompatible with its current argument. Consequently, the lower court's factual assessment regarding the chronology of events was deemed unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; The appeal is inadmissible when the decisive chronological fact contradicts the appellant's thesis, rendering the lower court's factual finding on the timing of accounting changes and payment unassailable.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal res judicata effect chronological facts accounting adjustments prior judgments

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
INAIL si duole di violazione dell'art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c
INAIL si duole di violazione dell'art. 2909 c.c.

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Testo completo

ntante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA';- ricorrente -contro2026 NASCA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro177 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZOIACOBONE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2158/2019 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1521/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello diBari ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto la domanda, svolta dalla società attualecontroricorrente, per il rimborso delle somme versateall'INAIL allo scopo di evitare che la relativa cartellaesattoriale venisse posta in esecuzione, e per essere statoacclarato che non fosse dovuta in altri due giudizi, sfociatiin sentenze dichiarative di cessazione della materia delcontendere; infine, per avere INAIL riconosciutoespressamente che le somme risultanti dal verbale diaccertamento ispettivo impugnato non fossero più dovute aseguito di sistemazioni contabili intervenute, mediotempore, in esito alla rettifica dell’inquadramento settoriale.2.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame - incentrato sulnon esservi stato mai un riconoscimento sulla non debenzadelle somme scaturite dal verbale ispettivo - analiticamenteesaminando i fatti che avevano preceduto la controversiaall’esame, rimarcandone la dislocazione nel tempo.3. Avverso tale sentenza INAIL ha proposto ricorso affidato adue motivi, al quale ha opposto difese Nasca s.r.l. concontroricorso, ulteriormente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. INAIL si duole di violazione dell'art. 2909 c.c. e omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte di merito erroneamente interpretato ilgiudicato (le due sentenze del Tribunale di Bari qualipresupposto della fondatezza della pretesa della società) sulquale la Corte di merito aveva basato la fondatezza dellapretesa della società, per avere, invece, le precedentidecisioni passate in giudicato posto fine alla controversiaNumero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per l’avvenuto pagamento, e non già per il riconoscNiummeeron dti ora ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026della pretesa azionata; e per illogicità e carenza dimotivazione valida per avere la Corte di merito rigettato ilgravame senza nulla aggiungere in ordine alla legittimitàdei provvedimenti presupposti, vale a dire il verbaleispettivo e il provvedimento di inquadramento.5.

Entrambi i motivi non colgono nel segno e devedichiararsene l’inammissibilità perché il fulcro delladecisione risiede nel dato cronologico dirimente eincompatibile con la tesi svolta da INAIL, avendo il giudicedi prime cure, con la condivisione della Corte del gravame,rimarcato che le sistemazioni contabili addotte da INAIL amotivo della richiesta cessazione della materia delcontendere nei giudizi pregressi erano intervenute in epocaantecedente al pagamento della società al concessionariodel servizio della riscossione, per tale via ritenendoaccreditata, ed accertata, l’ondivaga difesa di INAIL che, neiprecedenti due giudizi, aveva chiesto la cessazione dellamateria del contendere, in luogo del rigetto della pretesa,assumendosi, peraltro, l'onere delle relative spese di lite.6.

Tale apprezzamento in fatto, con doppia conforme, nonrisultando rappresentati fatti non esaminati dal giudice diprime cure e decisivi per l’esito del giudizio, è insindacabilein questa sede.7. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.8. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato LorenzoIacobone dichiaratosi anticipatario. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la partericorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00Numero registro generale 5503/2020Numero sezionale 177/2026per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionalNiu,m eorolt dri era ccolta generale 13003/2026Data pubblicazione 06/05/2026accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, condistrazione in favore dell’avvocato Lorenzo Iacobone.

Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito