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Ordinanza Interlocutoria — n. 12990/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding dismissal for just cause and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12990/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that reinstated a worker and ordered reintegration after dismissing him for just cause. The appellant argued that the dismissal was invalid because the employee filed a lawsuit within the statutory sixty-day period without prior administrative appeal. The court recognized the legal issue regarding the effects of filing a lawsuit on the six-month deadline for administrative appeals as having potential nomofilactic importance. Consequently, the case was remanded to the lower court for public hearing to address this unresolved legal question.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 legge n. 604/1966; The mere deposit of a judicial appeal within the sixty-day period does not automatically prevent the loss of the right to administrative appeal if no prior administrative challenge was filed.

Parole chiave

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dismissal for just cause administrative appeal deadline judicial appeal effect reintegration of worker nomofilactic importance

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n.
Art. 6 comma 1 legge n. 604/1966
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 legge n.
Art. 2119 c.c.
3 c.p.c.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché dell’art.
Art. 3 comma 2 d. lgs. n. 23/2015
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n.
Art. 18 comma 4 l. 300/1970
n.23/2015 e dell’art. 18, comma 4 l.
Art. 112 c.p.c.
, nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo al regime di tutelaapplicato; censura la decisione in quanto il lavoratore aveva invocato il regimesanzionatorio previsto dall’art.
Art. 3 comma 2 d. lgs. n. 23/2005
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n.
Art. 18 commi 1 e 2 l n. 300/1970
n.23/2015 e dell’art. 18, comma 4 l.
art. 6, comma 1 legge n. 604/1966
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 legge n. 604/1966censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il mero deposito del ricorsointroduttivo del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del recessodatoriale fosse di per sé sufficiente ad impedire la decadenza ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13679 del 11/03/2026
Cass n. 32418 del 2025

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Testo completo

e difesadall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI;- ricorrente -controDE CARLO ROSARIO, rappresentato e difeso dall' avvocato2026 FRANCESCO SABATELLI;1096 - resistente con procura -avverso la sentenza n. 153/2024 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 16/05/2025 R.G.N. 85/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.Numero registro generale 15880/2025Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 12990/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza, respinto l’appelloincidentale di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in accoglimento dell’appello principale diRosario De Carlo ha annullato il licenziamento per giusta causa a questi intimato in data15 aprile 2022 e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale difatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra, oltre al versamento deicontributi previdenziali ed assistenziali.2.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha depositato procuraRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 legge n. 604/1966censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il mero deposito del ricorsointroduttivo del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del recessodatoriale fosse di per sé sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 6 cit. e ciò anche inassenza di impugnativa stragiudiziale e senza che il ricorso giudiziale fosse notificato aldatore di lavoro nello stesso termine.2.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità dellasentenza per omessa pronunzia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello in ragionedella intervenuta modifica delle conclusioni rassegnate nell’atto di gravame rispetto aquelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio.3. Con il terzo motivo ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché dell’art. 3, comma 2 d. lgs. n.23/2015 e dell’art. 18, comma 4 l. 300/1970 e, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.,apparenza e contraddittorietà di motivazione; la sentenza impugnata è censurata perescluso la giusta causa di recesso per “insussistenza del fatto” pur avendo accertata laNumero registro generale 15880/2025sussistenza del fatto materiale, in tal modo mostrando di confondere il Nfuamtetro seczoionatle1s0t9a6/t2o02 6Numero di raccolta generale 12990/2026con la sua valutazione in termini di incidenza sul vincolo fiduciario.Data pubblicazione 06/05/20264.

Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. , nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo al regime di tutelaapplicato; censura la decisione in quanto il lavoratore aveva invocato il regimesanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 2 d. lgs. n. 23/2005, di reintegrazione cd.appariva giustificato il riconoscimento della maggiore tutela attribuita rappresentata oltreche dalla reintegrazione dal pagamento dell’indennità risarcitoria dal licenziamento finoalla effettiva reintegra, e dal connesso versamento dei contributi previdenziali eassistenziali.5.

Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazionee/o falsa applicazione dell’art. 18 , commi 1 e 2 l n. 300/1970 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs n. 23/2015 per avere la Corte di merito applicato la tutela reintegratoria piena senzaconsiderare l’applicabilità, ratione temporis, del disposto dell’art. 3 comma 2 d. lgs cit.applicato sul rilievo.6. Il Collegio reputa che il ricorso, in particolare il primo motivo, concernente il temadegli effetti, ai fini della decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/1966, del deposito, nelrispetto del termine di sessanta giorni, del ricorso giudiziale, non preceduto dallaimpugnativa stragiudiziale di licenziamento, e degli effetti connessi alla mancata notificadello stesso nel termine di sessanta giorni alla parte datrice di lavoro dell’atto depositato,ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla interpretazionedell’art. 6 l n. 604 del 1966 nel testo vigente ratione temporis rispetto al quale questaCorte non si è ancora pronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovoruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiatonel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto (cfr.,da ultimo, Cass. n. 13679 del Data pubblicazione 11/03/2026 2025; conf.

Cass n. 32418del 2025).Numero registro generale 15880/2025Numero sezionale 1096/2026 P.Q.MData pubblicazione 06/05/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2026La PresidenteMargherita Maria Leone