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Decreto — n. 12901/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12901/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12901/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controMancino Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio RosarioBongarzone-controricorrente-controLeonardi Francesco, Federici Daniela, Lanna Francesca, Russo GerardoNobile, Bernardini Carlo, Carlucci Gianluca, Bernardini Sergio, CensiBruno, Pendenza Italo, Moreschini Angelo, Caselli Emanuela, AndolfiLuigia, Bucciarelli Vincenzo, Soldo Giuseppina, rappresentati e difesidall'avvocato Alessandro Malizia-controricorrenti-nonché controSbardella Daniela-intimata-avverso la sentenza n. 800/2024 emessa dalla Corte d’appello di Roma il27/02/2024.Numero registro generale 9858/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 12901/2026Data pubblicazione 06/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12901/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 800/2024 emessa dalla Corte d’appello di Roma il27/02/2024.Numero registro generale 9858/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 12901/2026Data pubblicazione 06/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato onorario condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipi delle spese spese di difesa
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Testo completo

del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controMancino Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio RosarioBongarzone-controricorrente-controLeonardi Francesco, Federici Daniela, Lanna Francesca, Russo GerardoNobile, Bernardini Carlo, Carlucci Gianluca, Bernardini Sergio, CensiBruno, Pendenza Italo, Moreschini Angelo, Caselli Emanuela, AndolfiLuigia, Bucciarelli Vincenzo, Soldo Giuseppina, rappresentati e difesidall'avvocato Alessandro Malizia-controricorrenti-nonché controSbardella Daniela-intimata-avverso la sentenza n. 800/2024 emessa dalla Corte d’appello di Roma il27/02/2024.Numero registro generale 9858/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 12901/2026Data pubblicazione 06/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo per le parti controricorrenti, con distrazione in favore deidifensori antistatari, mentre nulla va disposto per la parte intimata chenon ha svolto attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle particontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ilcontroricorrente Luca Mancino in euro 2.200,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato AntonioRosario Bongarzone, difensore antistatario, e per gli altri controricorrentiin euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avvocato Alessandro Malizia, difensoreantistatario.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele