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Decreto — n. 12899/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12899/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Francesco Stante, challenged a second-instance judgment against the Bari Health Authority but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal proposed settlement extinction of proceedings statutory time limit litigation costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 11360/2025Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 12899/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

v. Francesco Stante-ricorrente-controAzienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Faretra-controricorrente-avverso la sentenza n. 248/2025 emessa dalla Corte d’appello di Bari il17/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 11360/2025Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 12899/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele