Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, San Pio di Benevento, challenged a lower court ruling against INPS, while the opposing party submitted only a constitutive memorandum without active defense. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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San Pio di Benevento, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. MariaAnnunziata Chiarizio-controricorrente-nonché controI.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoEmanuele De Rose unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino-resistente-avverso la sentenza n. 2075/2025 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il01/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 22003/2025Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 12896/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente, mentre nulla va dispostoin favore dell’l’I.N.P.S., che si è limitato a depositare memoria dicostituzione senza svolgere attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele