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Decreto — n. 12887/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12887/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, representing an injured party against INAIL, had not acted to preserve the case after the deadline expired. Consequently, the court declared the proceedings extinguished and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction INAIL liability dispute litigation cost allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25205/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 12887/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

cato Arturo Marescaunitamente agli avvocati Marcello Bonomo, Enrico Maria d'Onofrio-ricorrente-controINAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Dario Buzzelli-controricorrente-avverso la sentenza n. 536/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano il04/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25205/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 12887/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che, in considerazione dellacomplessità delle questioni e dell’epoca in cui sono intervenute le decisionirispetto alla data di proposizione del ricorso, possono essereintegralmente compensate fra le parti;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara integralmente compensate fra le parti delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele