Italian Court of Cassation quashes appeal judgment for irreconcilable conflict between awarding and offsetting litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a portion of the Bari Court of Appeal's judgment due to an irreconcilable conflict between its operative part and reasoning regarding litigation costs. INPS argued that the court wrongly ordered them to pay costs despite the reasoning stating they should be offset. The court held that in labor proceedings, the operative part is the only binding element and cannot be contradicted by the reasoning, rendering the sentence partially null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, 161 c.p.c.; In labor proceedings, the operative part of a judgment is the exclusive source of the judicial command and cannot be contradicted by the reasoning, making an irreconcilable conflict grounds for nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ntato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO,VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;- ricorrente -contro2026 RUSSO MICHELE;179 - intimato -avverso la sentenza n. 2152/2019 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 04/11/2019 R.G.N. 1902/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero registro generale 18051/2020Numero sezionale 179/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello diBari, per quanto in questa sede rileva, ha condannato, indispositivo, l'INPS a pagare anche le spese del gravame,laddove in motivazione aveva motivatamente disposto lacompensazione delle spese del gravame.2.
Avverso tale sentenza INPS ha proposto ricorso affidato aun motivo, al quale il controricorrente non ha oppostodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE3. INPS si duole di violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. perinsanabile contrasto tra dispositivo e motivazione per averela Corte di merito onerato l’istituto previdenziale delle spesedi lite del giudizio di gravame, laddove in motivazione neaveva chiaramente e motivatamente affermato lacompensazione.4. Ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso per difformitàtra motivazione e dispositivo.5. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte ilprincipio secondo cui, nel rito del lavoro, il dispositivo lettoin udienza è atto processuale a rilevanza esterna cheracchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali,oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzionenei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati insede di redazione della motivazione, onde il contrastoinsanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullitàdella sentenza, con conseguente impossibilità di applicare ilprocedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (cfr. tra lenumerose Cass. nn. 22661 del 2007, 7698 del 2008, 8894del 2010).Numero registro generale 18051/2020Numero sezionale 179/20266.
Nel caso di specie, il contrasto appare assolutNou,m erno odi nra ccolta generale 12844/2026Data pubblicazione 06/05/2026potendo giustificarsi la condanna alla rifusione delle spesedel giudizio di gravame con le considerazioni svolte nellaparte motiva della sentenza univocamente orientateall’applicazione della regola della compensazione dellespese del gravame.7. La sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causarinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata inparte qua e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 18051/2020Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12844/2026Data pubblicazione 06/05/2026