Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital dividends from sole shareholder companies are not business income for social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, which had rejected the social security agency's claim for unpaid contributions. The INPS argued that dividends from sole shareholder companies should be treated as business income to increase the contribution base, while the opposing party contended these were capital gains. The court ruled that the tax law fiction distinguishing founder profits from capital gains does not apply to social security purposes, confirming that only actual business income qualifies for contribution calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384; Art. 53, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 917/1986: The distinction between founder profits and capital gains in tax law is a fiscal fiction that does not affect the qualification of income for social security contribution purposes, meaning capital dividends remain excluded from the contribution base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
empore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI,ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -360 controTASSONE CHIARA, rappresentata e difesa dagli avvocatiMARINA MASCIA, ALESSANDRO VIGLIETTI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 558/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 804/2018;Numero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/202627/01/2026 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO.1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello diTorino ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto l'opposizione avverso avvisi di addebito concernentila contribuzione non versata alla Gestione commercianti sulreddito eccedente il minimale.2. La Corte territoriale ha osservato che i redditi dipartecipazione relativi a due società di capitali spettantiquale socio unico di una società di capitali e per la quota dipartecipazione di A.F.I. s.r.l. in Mobili Agù s.r.l. potrebberoessere inclusi nell'imponibile contributivo per la Gestionecommercianti soltanto se fossero qualificabili come redditid'impresa, qualificazione che, nel caso di specie, dev'essereesclusa, con la conseguente infondatezza della pretesadell'INPS.3.
L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello,formulando un motivo di censura.4. Tassone Chiara, socia lavoratrice della Mobili Agù s.r.l.resiste con controricorso, illustrato da memoria depositatain prossimità dell'adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n.233, con l'art. 53, comma 2, lettera d), del decreto delNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917Nu, mee roc odi nra ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6.
L'Istituto lamenta che i giudici d'appello abbianoerroneamente escluso l'obbligo di contribuzione nei confrontidella Gestione commercianti per i redditi derivanti dallapartecipazione del signor Fabrizio Agù, coadiuvantedell’attuale controricorrente nella s.r.l. Mobili Agù, agli utilidelle due società di capitali indicate nei paragrafi cheprecedono, quale socio unico (della A.F.I. s.r.l.) e con quotadi partecipazione nella s.r.l. Mobili Agù. Dei redditi in esame,da capitale e dividendi, si dovrebbe tener conto nelladeterminazione della base imponibile, sulla quale si computala contribuzione dovuta, trattandosi di redditi a disposizionedel lavoratore autonomo che ne migliorano il tenore di vitae saranno utili per il miglioramento della prestazionepensionistica e quindi dell’adeguatezza della stessa.7.
Il ricorso è infondato.8. Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione inrelazione a un'attività lavorativa che determina ilriconoscimento di una tutela previdenziale obbligatoria,deve includere la totalità dei redditi d'impresa, secondo lanozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella baseimponibile sulla quale si determina la contribuzione dovuta.Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, comequelli derivanti da una partecipazione a società di capitaliche non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stessosenso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961).9.
Dai princìpi richiamati questa Corte, con riferimento allapeculiare posizione del socio fondatore, ha tratto i seguenticorollari.Numero registro generale 6386/202010. Benché la legge, all'art. 53, comma 2, lettera d, del D.P.R.N umero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 12842/2026n. 917 del 1986, distingua tra la partecipazione agli utili delData pubblicazione 05/05/2026socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio nonfondatore, qualificando la prima come reddito da lavoroautonomo e la seconda come reddito di capitale, tuttavia"tale distinzione non giova alla posizione dell'INPS nellafattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR èuna fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali, manon anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditiai fini contributivi" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n.16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre2023, n. 26437, punto 9 del Considerato).11.
A tale orientamento occorre dare continuità, in difetto dirilievi critici che inducano a rimeditarlo.12. Si rivela, dunque, conforme a diritto la sentenza impugnata,nell'escludere dall'imponibile contributivo gli utili costituentiredditi da capitale, in quanto estranei a quei redditid'impresa, cui la legge conferisce rilievo ai fini delladeterminazione della base di computo della contribuzionedovuta.13. Dai rilievi esposti discende il rigetto del ricorso.14. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo. P.Q.M15. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi,euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori dilegge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributoNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,coN. um1e,ro dsi era ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia Esposito