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Ordinanza — n. 12841/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses pension equalization claim when employee opts for lump-sum capitalization of supplementary benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a lower court order to pay pension equalization differences. The fund argued that converting periodic benefits into a lump sum extinguished the right to future equalization, but the court found the opposite. The court ruled that the right to equalization persists until the actual payment of the lump sum, meaning the lower court erred by applying the rule retroactively to periods before the conversion.

Regesto Legislator

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Art. 1197, 1292, 1362 c.c.; In supplementary pension schemes, the right to automatic equalization of the lump-sum capitalization payment persists until the actual payment of the capital sum, extinguishing only at that moment.

Parole chiave

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supplementary pension capitalization lump sum pension equalization extinction of obligation retroactive application revisione compensazione della rendita ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1197 c.c.
Art. 1292 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1, comma 55, l. n. 243/2004

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21689/2024
Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021
Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022
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Testo completo

EMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DINAPOLI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE DELUCA TAMAJO, PAOLO TOSI;2026 - ricorrenti -362 controMANNINI BENITO, IULIANO IMMACOLATA, DELL'AEREROSARIA, GROSSO GENNARO; MEZZINI PIERLUIGI, BUCCIELISABETTA, MEZZINI FEDERICA, nella qualità di eredi diMEZZINI DARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE FERRARO;- controricorrenti -nonché controNumero registro generale 12048/2023TREMATERRA LUIGI, TROJANO ALFONSO; Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026- intimati -Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza n. 4200/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/11/2022 R.G.N. 208/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO.1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva,Intesa San Paolo S.p.a. a pagare agli attuali controricorrentile differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovutea titolo di perequazione del trattamento medesimomaturate dal luglio 2008 al giugno 2013.2. Avverso tale pronuncia Intesa San Paolo S.p.a. ha propostoricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura,successivamente illustrati con memoria; i controricorrenti inepigrafe indicati hanno resistito con controricorso,anch'esso successivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., per nonavere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odiernicontroricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione acarico del Fondo complementare per gli ex dipendenti delBanco di Napoli dovesse comportare l'infondatezza dellapretesa di ottenere la perequazione del trattamentopensionistico relativamente al periodo successivo allacapitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazioneperiodica alla quale la perequazione accedeva.4.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c. per nonNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026aver la Corte territoriale ritenuto che le parti avNuemsesroe dri ora ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo conun'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza diogni pretesa connessa all'obbligazione originaria.5. Come in altri precedenti di legittimità (per tutti, Cass.n.21689/2024) i due motivi possono essere trattaticongiuntamente, in considerazione dell'intima connessionedelle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsicontinuità alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, in tema di previdenza complementare, lapercezione del trattamento pensionistico in una sommacapitale una tantum determina l'estinzione dellaprestazione pensionistica integrativa periodica, conconseguente venir meno, da tale momento, del diritto allaperequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.18383 e 18384 del 2022).6.

E‘ stato documentato nel giudizio di merito che tutti gliodierni controricorrenti hanno optato per la capitalizzazionedel rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore alperiodo in relazione al quale hanno domandato le differenzesul trattamento pensionistico complementare rivenienti dalloro diritto a mantenere la perequazione anche in datasuccessiva all'entrata in vigore della normad'interpretazione autentica costituita dall'art. 1, comma 55,l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata ingiudicato.7. La sentenza impugnata, che ha accolto le preteseeconomiche degli intimati in relazione a periodi successivial momento in cui ciascuno di essi aveva percepito lasomma capitale una tantum, non si è attenuta al principioNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026secondo cui, fermo restando il diritto del pensioNnumaetroo di ara ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026mantenere il meccanismo di perequazione statuito dalgiudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anchesuccessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino almomento del computo della somma da liquidarsi in capitalee si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativaa cui si correla, alla data in cui risulta percepita la sommain capitale una tantum di liquidazione dell'interotrattamento pensionistico integrativo.8.

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di censura chesaranno riesaminati dal giudice di merito.9. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perquanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'Appello diNapoli, in diversa composizione, per nuovo esame delgravame e che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026Dat a pubblicazione 05/05/2026