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Ordinanza — n. 12831/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to submit the appealed appellate court judgment as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12831/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the contested appellate judgment within the statutory timeframe. The clerical certification confirmed that the required document was missing from the electronic file and that the attached file merely reproduced the first-instance judgment. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the contested judgment of the court of appeal within the prescribed time limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to submit judgment statutory time limits clerical certification court of cassation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il ricorso è improcedibile non risultando assolto l’onere, perla parte ricorrente, di depositare la sentenza impugnata aisensi dell'art. 369, secondo comma, n.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

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Testo completo

entata e difesa dagli avvocati PATRIZIO IVO D'ANDREA,PIERMASSIMO CHIRULLI;- ricorrente -contro2025 CASO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati5297 ADRIANO CASELLATO, MATELDA LO FIEGO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 506/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 210/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero registro generale 26239/2024Numero sezionale 5297/2025Numero di raccolta generale 12831/20261. Il ricorso è improcedibile non risultando assolto l’onere, perla parte ricorrente, di depositare la sentenza impugnata aisensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.2.

La rituale certificazione del funzionario di cancelleriaacquisita attesta che agli atti del fascicolo telematico non sirinviene il provvedimento impugnato, la sentenza dellaCorte d’appello di Milano n.506 del 2024 e che, per di più, ilfile denominato “sentenza d’appello” riproduceesclusivamente la sentenza di primo grado del Tribunale diBusto Arsizio in data 13 novembre 2023.3. Alla sanzione della improcedibilità segue, coerente, lacondanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la partericorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltreaccessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Aisensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18dicembre 2025La PresidenteLucia Esposito