Italian Supreme Court dismisses appeal due to incomplete appellate judgment preventing legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant submitted an incomplete copy of the lower court's judgment. The appellant argued for higher pay levels, but the appellate court's full reasoning was missing from the submitted document. Consequently, the court ruled that this procedural defect violates Article 369 of the Code of Civil Procedure, rendering the entire appeal procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2) c.p.c.; In cassation proceedings, the submission of an incomplete authentic copy of the appealed judgment renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
S.R.L., in persona del legale1952rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato STEFANIA DI CIOMMO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 305/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 332/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GeneraleDott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026udito l'avvocato LORENZO MINISCI per delega aNuvmveoroc dai rtaocc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026udito l'avvocato STEFANIA DI CIOMMO.1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diL’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, haparzialmente accolto le domande proposte da Marco Di Martilenei confronti della società Dinamic Service s.r.l. e ha accertatolo svolgimento – dal 2014 al 2019 - di mansioni di livellosuperiore a quello attribuito dal datore di lavoro (livello C3 dicui al CCNL settore Carta-Industria), rigettando le ulterioridomande.2. Avverso l'anzidetta sentenza, il lavoratore ha propostoricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società haresistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto che il ricorrente haprodotto una copia autentica della sentenza in formailleggibile, in quanto risultano evidenti salti logici (tra unapagina e l’altra) nell’esposizione dei fatti e della motivazionetali da fare chiaramente intuire l’incompletezza delprovvedimento. La omissione di numerose pagine dellasentenza impugnata impedisce una ricostruzione del percorsologico-giuridico seguito dal giudice di appello nonché lacomprensione dei motivi del ricorso (i quali trascrivono soloalcune parti della sentenza impugnata, funzionaliall’esposizione delle censure).2.
La sentenza impugnata non risulta, per altra via, nelladisponibilità del giudice, non avendo provveduto a depositarlanemmeno il controricorrente (cfr., da ultimo, con riguardo alleformalità necessarie per evitare la dichiarazione diNumero registro generale 2519/2024improcedibilità del ricorso, Cass. SS.UU. n. 21349 del 202N2u,m ero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12818/2026con ampi richiami di giurisprudenza; in ordine alla produzioneData pubblicazione 05/05/2026della sentenza impugnata completa di tutti gli elementiidentificativi cfr.
Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023).3. Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso percassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copiaautentica della sentenza impugnata in forma incompleta, talecioè da non consentire la conoscenza della motivazione postaa base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2,n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. n.1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass.n. 28713/2024).4. In conclusione, il ricorso è improcedibile e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.5.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.
13. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commNumae r1o d-ib raicsc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile2026.Il Consigliere estensore Il Presidentedott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Margherita Maria Leone