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Ordinanza — n. 12806/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated for withdrawn appeal regarding public employment prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12806/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew the cassation request. The lower court had previously ruled that retributive and contributory credits were prescribed, while the plaintiff argued for continued employment status and economic progression. The Court granted full compensation for litigation costs because the withdrawn appeal was substantially based on a question of law that had been remitted to the Supreme Court and subsequently resolved in the plaintiff's favor by a later ruling.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal without the opposing party's acceptance, the proceedings are extinguished but the withdrawing party is not condemned to pay costs, and the Court may order full cost compensation if the withdrawn appeal was substantially based on a question of law later resolved in their favor.

Parole chiave

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withdrawal of cassation appeal extinction of litigation compensation of litigation costs public employment prescription substantially founded appeal indennità per lavoro ridotto retroattiva accredito per compiti assistenziali retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Vista l’intervenuta rituale rinuncia al ricorso, giusto l’art. 391 c.p.c.,va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.2.
d.lgs. n. 40 del 2006
391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006,che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante spettandoal giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifichecircostanze meritevoli di apprezzamento.3.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 391 c.p
Vista l’intervenuta rituale rinuncia al ricorso, giusto l’art. 391 c.p.c.,va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 6051 del 2023
Cass. SU n. 36197 del 2023
Cass. n. 9474 del 2020
Come già affermato da questa Corte (v., Cass. n. 9474 del 2020)quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguitol'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo non operal'art.
Cass. n. 34025/2023
228 del 2012, in tema di raddoppiodel contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass.
Cass. n. 33175/2015
34025/2023, Cass. n. 33175/2015).
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Testo completo

ERITO, in persona del1472 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 18729/2023Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12806/2026rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLAData pubblicazione 05/05/2026D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 340/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 222/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere Dott.

DARIO CONTE.1. Con sentenza n. 340 del 7 aprile 2023 la Corte di Appello di Palermo,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del2/2/2021, dichiarava prescritti i crediti retributivi e contributivimaturati in capo a Enza Tortorici sino al 31/12/2013.2. La ricorrente aveva agìto in giudizio per la riqualificazione delrapporto nel senso del lavoro subordinato a termine, con la qualifica diassistente amministrativo, dei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa stipulati con l’allora Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca sin dal 1/7/2001; per il riconoscimentodel trattamento economico con la progressione economica nella misuraprevista per il personale di ruolo; per il risarcimento del danno presuntoda precarizzazione.3.

Il Tribunale aveva accolto le domande proposte tranne quellarisarcitoria stante l’intervenuta stabilizzazione. Aveva respintol’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero sull’assunto che alladecorrenza del termine in corso di rapporto ostasse la natura precariadel rapporto.4. Il Ministero aveva impugnato con l’appello solo la statuizione sullaprescrizione.Numero registro generale 18729/2023Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12806/20265. In appello il contraddittorio era stato esteso nei confronti dell’Inps,Data pubblicazione 05/05/2026che si era rimesso al giudizio della Corte riservandosi il calcolo deicontributi omessi nei limiti del non prescritto.6.

La Corte territoriale accoglieva il gravame, sulla base dei princìpiinvalsi a partire da Cass. SU n. 575/2003.7. Per la cassazione della sentenza ha notificato ricorso la lavoratrice,affidato a tre motivi.8. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’INPS hanno resistito concontroricorso.9. Con atto presentato il 17/2/2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorsoper cassazione, come ribadito con la memoria depositata in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vista l’intervenuta rituale rinuncia al ricorso, giusto l’art. 391 c.p.c.,va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.2.

Come già affermato da questa Corte (v., Cass. n. 9474 del 2020)quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguitol'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo non operal'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006,che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante spettandoal giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifichecircostanze meritevoli di apprezzamento.3. Si ritiene di dover compensare le spese, come consentito dall’art.391, comma 2, c.p.c., tenuto conto del fatto che al momento dellanotifica del ricorso per cassazione (27/9/2023) la questione delladecorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto di lavoropubblico precario in caso di reiterazione, seguita da stabilizzazione,aveva formato oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corteda parte di Cass. ord. n.6051 del 28 febbraio 2023, sulla quale il ricorsoera sostanzialmente fondato.

Questione risolta in senso negativo soloNumero registro generale 18729/2023Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12806/2026con la successiva Cass. SU n. 36197 del 28 dicembre 2023, che haData pubblicazione 05/05/2026peraltro riconosciuto espressamente la serietà delle ragioni dirimeditazione sollecitate dall’ordinanza di rimessione, tanto dacompensare anch’essa le spese di quel giudizio.4. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensainteramente tra le parti le spese.5. Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppiodel contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensainteramente tra le parti le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.Il PresidenteIrene Tricomi