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Ordinanza Interlocutoria — n. 12549/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders re-notification of appeal to absent sister due to procedural defect in service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12549/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal to the absent sister, Vincenza Ceriani, null and void because it was sent to her lawyer in the first instance rather than personally. While the appeal itself was not rejected, the procedural defect required the court to order a fresh personal notification within 60 days. Consequently, the case was remitted to the original docket for a new hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 330, comma 1 e 3, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: A notification to a party absent in the appellate instance via the first-instance counsel is null; the court must order personal re-notification to regularize the proceedings.

Parole chiave

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null notification cassation appeal personal service absent party procedural defect re-notification order remitted to docket motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 330, comma 1 e 3, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
10817 del 29/04/2008), occorredisporre il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
art. 291 c.p
10817 del 29/04/2008), occorredisporre il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. U, ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008
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Testo completo

e difesa dall'avvocato Andrea Olivaunitamente all’avvocato Jacopo Maioli-ricorrente-contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 266/2023 depositatail 27/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere Francesca Fucci.1. La ricorrente convenne in giudizio innanzi al Tribunale di BustoArsizio, in funzione di giudice del lavoro, Antonella Ceriani e VincenzaCeriani, in qualità di figlie della signora Luciana Ferrazzi, perNumero registro generale 14733/2023Numero sezionale 2003/2026Numero di raccolta generale 12549/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’accertamento dell’intercorrenza di un rapporto di lavoro di tiposubordinato alle dipendenze di Antonella Ceriani dall’1 agosto 2013 al 4marzo 2017, con mansioni di badante in favore della anziana madre,sussumibili nel livello CS del CCNL Lavoro Domestico, con condanna dellastessa al pagamento delle relative differenze retributive; in subordine,chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alledipendenze della stessa signora Ferrazzi, nelle more deceduta, concondanna di Antonella Ceriani, in qualità di erede e nei limiti della quotaereditaria, al pagamento delle relative differenze retributive.2.

Con sentenza depositata il 9 novembre 2022, il Tribunale di BustoArsizio accoglieva la domanda principale e, accertata la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa, condannavaAntonella Ceriani al pagamento delle differenze retributive calcolate ineuro 35.065,75, oltre accessori.3. Interposto gravame da parte della soccombente Antonella Ceriani, laCorte d’appello di Milano, con sentenza del 27 aprile 2023, lo accoglievaparzialmente, condannando la stessa al pagamento delle differenzeretributive in proporzione della quota ereditaria, avendo accertato lasussistenza del rapporto lavorativo subordinato alle dirette dipendenzedella Ferrazzi.4.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso AntonellaCeriani, nei confronti dell’originaria ricorrente e della sorella VincenzaCeriani, costituita in primo grado e contumace in appello, con quattromotivi. Nessuna delle parti ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.All’udienza camerale del 22 aprile 2026, il Collegio ha verificatol’irregolarità della notifica nei confronti di Vincenza Ceriani, in quantoeffettuata a mezzo pec al procuratore costituito nel giudizio di primogrado, laddove la stessa nel giudizio di appello era rimasta contumace.Numero registro generale 14733/2023Numero sezionale 2003/2026Numero di raccolta generale 12549/2026Data pubblicazione 04/05/20262.Rilevato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata neldomicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace inappello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichèeseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo,c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria dellenotificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effettipropri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta larinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.Sez.

U, ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008), occorredisporre il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. P.Q.MLa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ordina la rinotifica nei confrontidi VINCENZA CERIANI personalmente, entro 60 giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo per la fissazionedell’udienza di trattazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMargherita Maria Leone