Italian court dismisses labor law appeal due to plaintiff's late withdrawal creating lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the labor dispute extinguished because the plaintiff formally withdrew her cassation appeal before the hearing. Although the lower court had rejected her claims regarding an indefinite-term employment relationship with Automania s.n.c., the plaintiff abandoned her arguments via email. The court ruled that this voluntary withdrawal created a lack of interest in continuing the proceedings, thereby ending the case without substantive review of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. proc. civ.; Art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002: A party's voluntary withdrawal of an appeal prior to the hearing extinguishes the proceedings due to lack of interest, precluding any evaluation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
;-ricorrente-controAUTOMANIA DEI FRATELLI ADRIANO E STEFANO VELLEI S.N.C., in persona dellegale rappresentante pro tempore, nonché VELLEI ADRIANO e VELLEI STEFANOin proprio, rappresentati e difesi dall’Avvocato EMIDIO CORRADETTI;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 305/2022 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata indata 14.10.2022, N.R.G. 55/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.02.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/20261.
La Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da Maria PiaDi Vittori avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva rigettatole sue domande, volte ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Automania s.n.c. deicondanna della suddetta società al pagamento delle differenze retributive nellamisura di € 20.818,17, oltre accessori.2. La Corte territoriale ha valutato le risultanze istruttorie ed ha ritenutoindimostrato il carattere subordinato del rapporto.3.
Avverso tale sentenza Maria Pia Di Vittori ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.4. Automania s.n.c. dei Fratelli Adriano e Stefano Vellei, nonché AdrianoVellei e Stefano Vellei in proprio, hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ., in relazione all’assolvimento dell’onere probatorio, per non avere la Corteterritoriale considerato la prova documentale allegata e non ammessa, costituitadalle conversazioni intercorse tra la Di Vittori e Francesca Tosi, indicata e citatacome teste e deceduta nelle more del giudizio.2.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ., per omessa escussione di altro testimone di parte ricorrente in luogo dellateste Tosi, deceduta.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ. per non avere la Corte territoriale valutato con attenzione le dichiarazionirese dal teste Costantini, verso il quale la Di Vittori aveva sporto denunciaquerela.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione di legge, manifestaillogicità in relazione alla prova che la ricorrente aveva svolto attività lavorativaNumero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/2026ed era sottoposta al potere datoriale., per non avere la Corte territorialeammesso prova documentale decisiva.5.
Il difensore della ricorrente con nota del 12.1.2026 ha rappresentato chela medesima ha rinunciato al ricorso come da mail del 17.12.2025 allegata.6. La dichiarazione di rinuncia della parte ricorrente, intervenuta primadell’adunanza camerale, determina la carenza di interesse a proseguire nelgravame ed esprime la volontà di abdicare alle doglianze inizialmente esposteavverso la sentenza impugnata, palesandosi in tal modo una causa impeditivadi ogni valutazione del ricorso proposto, al quale la stessa parte rinuncianteaveva dato avvio.7. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.8.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.9. La natura della pronuncia, (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018;Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, diversare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto dellaproposizione dell’impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per carenza di interesse e compensa lespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/2026