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Ordinanza — n. 12528/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to prior labor dispute settlement rendering interest in action lacking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12528/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court had previously confirmed a settlement agreement reached in 2022. The appellant, a water company, sought to overturn a labor court decision regarding employee classification and wage differences. The court ruled that the existence of the prior settlement extinguished the legal interest necessary to pursue the cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; A labor dispute appeal is inadmissible if a valid settlement agreement was reached during the proceedings, as it creates a lack of interest in action.

Parole chiave

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lack of interest in action labor dispute settlement cassation inadmissibility prior conciliation agreement Art. 100 c.p.c.

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Deve, dunque, essere dichiarata la inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.del ricorrente.3.
art. 100 c.p
Deve, dunque, essere dichiarata la inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.del ricorrente.3.

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Testo completo

appresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURRA';- ricorrente -contro2026 CANGIANO GIUSEPPE;71 - intimato -avverso la sentenza n. 4904/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2090/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.RILEVATO CHE1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diNapoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesimaNumero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026sede che aveva accolto la domanda proposta da GiNuusmeerpo pdi era ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/2026Cangiano, dipendente di ABC-Acqua Bene Comune Napoli-Azienda speciale, per l'accertamento del dirittoall'inquadramento nel superiore VI livello di cui al CCNL settoreAcqua-gas con decorrenza 1.2.2010 e la condanna alpagamento delle differenze retributive da calcolarsi in separatogiudizio.2.

La Corte ha, dapprima, rilevato che le stesse mansioni cosìcome descritte nel ricorso introduttivo del giudizio venivanosvolte altresì dai colleghi di lavoro del Cangiano (inquadrati nelVI livello); in ogni caso ha rilevato che sulla base dellacomparazione tra mansioni accertate in corso di causa edeclaratorie contrattuali, ricorrevano i requisiti essenziali del VIlivello, qualifica di “ispettore/preventista”.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Aziendaspeciale con tre motivi. Il controricorrente è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1.

In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, l’Aziendaha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta latransazione della lite, in sede sindacale, in data 14.2.2022.2. Deve, dunque, essere dichiarata la inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.del ricorrente.3. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione delcontroricorrente. P.Q.MLA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gNeumnenroa dii ora ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/20262026.La Presidentedott.ssa Margherita Maria Leone