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Ordinanza — n. 12494/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative exclusion from promotion due to disciplinary sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12494/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Customs Agency inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude the employee from economic progression. The employee argued that disciplinary sanctions should be evaluated with a 'conditional admission' principle, allowing for future verification of their finality. The court rejected this, ruling that the administrative notice explicitly excluded such a mechanism for disciplinary records, and that the interpretation of this unilateral act falls outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 1324, 1362 cod. civ.: The interpretation of unilateral administrative acts regarding competition notices is not subject to cassation review if conducted according to civil code hermeneutic rules and adequately motivated.

Parole chiave

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conditional admission principle unilateral administrative act disciplinary sanctions economic progression cassation jurisdiction contractual interpretation administrative exclusion procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
e integrazioni, in relazione all’art. 360 co.
Art. 1324 cod. civ.
8713/04 proprio riferitNau meroa dlli ara ccolta generale 12494/2026interpretazione di un bando di concorso), secondo cui, iDnat a pubblicazione 04/05/2026tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, aisensi dell'art. 1324 cod.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 67 co. 2 CCNL 28.5.2004
Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsaN umero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 12494/2026applicazione dell’art. 67 co.
Art. 12 comma 5 d.l. n. 16/2012
Rileva al riguardo l’art. 12,comma 5, del d.l.
art. 1324 cod. civ
8713/04 proprio riferitNau meroa dlli ara ccolta generale 12494/2026interpretazione di un bando di concorso), secondo cui, iDnat a pubblicazione 04/05/2026tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, aisensi dell'art. 1324 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25397/2020
Cass. n. 8713/04
Cass. n. 4315/2020
Cass. n. 2551/2024
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Testo completo

gisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controCIAMPI ALBERTO;2026 - intimato –1122 avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 220/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rieti che avevaaccolto la domanda proposta da Alberto Ciampi, dipendenteNumero registro generale 8887/2022della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e inquadrato nellaN umero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 12494/20262^ area fascia retributiva F3, con la quale era stato chiestDoat a pubblicazione 04/05/2026l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento diesclusione dalla procedura di progressione economica (dallafascia retributiva F3 a F4 indetta con determinazione n.24485/RI/2017 della Direzione Centrale Personaledell’Agenzia), fondato sul fatto di avere “riportato negli ultimidue anni un provvedimento disciplinare con sanzione piùgrave di quelle previste dall’art. 67 co. 2 del CCNL28.5.2004”, perché nessuna delle due sanzioni inflitte potevaritenersi definitiva.2.

La sentenza di secondo grado, precisato che il Ciampi erastato destinatario, nel corso del 2016, di due sanzionidisciplinari conservative, costituite dalla sospensione dalservizio e dalla retribuzione rispettivamente per una e perundici giornate, riteneva che l’assenza di precedentidisciplinari dovesse essere valutata al momento delladomanda e che in ordine alle sanzioni irrogate dovesseessere intervenuta una decisione definitiva; inoltre,richiamando il precedente di legittimità n. 25397/2020,escludeva la possibilità di una ammissione con riserva, nonprevista dal bando, come invece stabilita dallo stesso per ladiversa ipotesi del possesso dei requisiti inerenti la posizionelavorativa: da qui la ritenuta inammissibilità di unavalutazione ex post, per le sanzioni disciplinari, all’esitodell’eventuale impugnazione.3.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato adun motivo, al quale non opponeva difese Alberto Ciampi,rimasto intimato.Ragioni della decisioneNumero registro generale 8887/20221. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsaN umero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 12494/2026applicazione dell’art. 67 co. 2 CCNL del 28.5.2004 e succDa.t a pubblicazione 04/05/2026mod. e integrazioni, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,per non avere la Corte territoriale applicato il principio dellaammissione con riserva, onde consentire lo scioglimentodella stessa e la verifica del possesso dei requisiti all’esitodella definizione dei relativi giudizi, con risolutiva esclusioneuna volta divenute definitive le statuizioni giudiziali diconferma delle sanzioni stesse, atteso che gli eventuali effettidelle decisioni retroagivano al momento della loroimpugnazione, nella fattispecie antecedente alla domandaamministrativa di partecipazione alla selezione.2.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata che, oltre ad averevalutato in modo diverso da quello prospettato dallaricorrente i principi statuiti con il citato precedente dilegittimità (Cass. n. 25397/2020), ha interpretato ladeterminazione con la quale è stato indetto il concorsointerno, escludendo che la stessa prevedesse l’ammissionecon riserva in relazione alle sanzioni disciplinari, che già alladata di presentazione della domanda, dovevano esseredotate di definitività.3. La ricorrente Agenzia non censura tale interpretazione iniure, attraverso la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, come era necessario trattandosi di un attounilaterale del datore di lavoro, non sindacabile dalla Cortedi Cassazione sotto il profilo dell’esegesi dello stesso in viadiretta, ma si limita ad offrire una opzione alternativa,inerente all’ammissione con riserva alla procedura selettiva,che invece era stata motivatamente esclusa, nella fattispeciein esame, con motivazione adeguata dalla Corte territoriale.4.

Al riguardo si richiama il principio statuito da questa CNuomretreo r egistro generale 8887/2022Numero sezionale 1122/2026(per tutte Cass. n. 8713/04 proprio riferitNau meroa dlli ara ccolta generale 12494/2026interpretazione di un bando di concorso), secondo cui, iDnat a pubblicazione 04/05/2026tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, aisensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - valeil principio secondo il quale la interpretazione della volontànegoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non èsoggetta al sindacato di legittimità, quando sia statacondotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt.1362 e seguenti cod. civ. e sia congruamente motivata.5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.6. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto7. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontidi quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazionea debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo.

Rileva al riguardo l’art. 12,comma 5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n.44/2012, che ha esteso alle Agenzie fiscali l’applicazionedell’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n.2551/2024). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.3.2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio