Decreto — n. 12484/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvocato Giulio Musu-ricorrente-controIstituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SergioPreden unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo, Antonella Patteri,Giuseppina Giannico-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.187/2023depositata il 01/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte delcontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, a norma del 2° commadell’art. 391 c.p.c.;che si ravvisano i presupposti per una compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fattiNumero registro generale 24578/2023Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 12484/2026Data pubblicazione 04/05/2026posti a fondamento della domanda ed evidenziate nella sentenzaimpugnata, desumibili peraltro dal diverso esito dell’accertamentoprobatorio fra primo e secondo grado di giudizio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 12484/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte delcontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, a norma del 2° commadell’art. 391 c.p.c.;che si ravvisano i presupposti per una compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fattiNumero registro generale 24578/2023Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 12484/2026Data pubblicazione 04/05/2026posti a fondamento della domanda ed evidenziate nella sentenzaimpugnata, desumibili peraltro dal diverso esito dell’accertamentoprobatorio fra primo e secondo grado di giudizio;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vocato Giulio Musu-ricorrente-controIstituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SergioPreden unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo, Antonella Patteri,Giuseppina Giannico-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.187/2023depositata il 01/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte delcontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, a norma del 2° commadell’art. 391 c.p.c.;che si ravvisano i presupposti per una compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fattiNumero registro generale 24578/2023Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 12484/2026Data pubblicazione 04/05/2026posti a fondamento della domanda ed evidenziate nella sentenzaimpugnata, desumibili peraltro dal diverso esito dell’accertamentoprobatorio fra primo e secondo grado di giudizio;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 30/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo