Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new ground and failure to cite prior defense documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible, ordering the Institute to pay litigation costs. The appeal was rejected because the sole ground raised was a new argument regarding the scope of the prior judgment, which had never been previously advanced. Furthermore, the applicant failed to cite the specific sections of the lower court's defense where this issue was allegedly discussed, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the ground constitutes a new objection not previously raised, or if the applicant fails to indicate the specific parts of the lower court's defense where the issue was discussed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
eso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLAPATTERI, SERGIO PREDEN;- ricorrente -contro2026 MINUTI ENRICO, BARTOLI LEDO, DIARA FRANCO, BIANCHI1782 GIORGIO, BERRETTA ROBERTO, rappresentati e difesidall'avvocato LUCIANO BARSOTTI;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.Numero sezionale 1782/20261.Con l’impugnata sentenza n. 330 del 2020, la Corte d’Naupmperoe dlli ora ccolta generale 12453/2026di Firenze ha respinto l’appello principale proposto dall’I.N.P.SDa.t a pubblicazione 04/05/2026e l’appello incidentale proposto dai signori Roberto Berretta,avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva rigettatol’opposizione ai decreti ingiuntivi proposta dall’Istituto,condannando quest’ultimo a corrispondere a Giorgio Bianchi ledifferenze dovute sui ratei di pensione nella misura di € 97.52mensili, per il periodo dal 1.10.2007 al 20.3.2009, oltreaccessori di legge.2.
In particolare, la Corte territoriale, dopo avere respintol’eccezione d’inammissibilità del gravame, ha confermato ildictum di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto ladomanda di riliquidazione della pensione non assoggettata altermine di decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 edaveva ritenuto non decorso il termine prescrizionale del dirittoazionato.3.Inoltre, la sentenza ha anche escluso che fosse coperto dalgiudicato il diritto al ricalcolo, fin dall’origine, del trattamentopensionistico ed ha ritenuto corretto il giudizio del tribunale cheaveva escluso l’improponibilità della domanda, pur valutando ilcomportamento delle parti private, di frazionamento del credito,rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite,dichiarate compensate.4.
L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad ununico motivo, cui resistono le suindicate parti private concontroricorso e con successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c..5. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 25249/2020RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 12453/20261. Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazionDeat a pubblicazione 04/05/2026e falsa applicazione degli artt. 633 e seguenti c.p.c., nonchédell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., tutti in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.In particolare, l’I.N.P.S. si duole che la Corte fiorentina avrebbeerroneamente ritenuto coperto dal giudicato l’accertamento deldiritto al ricalcolo della pensione, fin dall’originaria decorrenza,nonostante la richiesta oggetto del decreto ingiuntivo oppostofosse stata limitata alla decorrenza dal febbraio 2010 e, per ilsignor Bianchi, dal marzo 2009.2.
Il motivo, come formulato, è inammissibile.3. Invero, va, infatti qui ricordato che, secondo lo stabileindirizzo di questa Corte, enunciato a Sezioni unite(21/02/2022, n. 5633) e sempre ribadito (da ultimo, n. 13662del 2025), il ricorso per cassazione, con cui venga denunciata laviolazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena diinammissibilità, tra l'altro, secondo quanto prescritto ai finidell'autosufficienza del ricorso dall'art. 366, primo comma, n. 6c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato, contenente il precettosostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, essendoonere in tal caso del ricorrente, che ne invochi l'efficacia nelgiudizio pendente, a pena d'inammissibilità del motivo,riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza, chesi assume essere passata in giudicato, non essendo a tal finesufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis,Cass., 23/06/2017, n. 15737).4.
Orbene, nel caso di specie, va detto che la violazione delgiudicato non si rende scrutinabile, dato che, non riproducendoil ricorso il contenuto integrale degli atti di rilievo, se non perNumero registro generale 25249/2020stralci, non risulta possibile apprezzare, anche solo in astrattoN, umero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 12453/2026il perimetro esatto del vizio lamentato. Data pubblicazione 04/05/20265. Analogamente, con specifico riferimento alla censura diviolazione dell’art. 112 c.p.c., di cui al motivo, va rilevato che laparte ricorrente non ha riprodotto almeno nei punti essenziali,ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. né il ricorsooriginario, né l'atto di appello, al fine di consentire a questaCorte di valutare - nel rispetto del principio di autosufficienza -l'eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione dedotto,essendosi il ricorrente limitato a svolgere una sintesi delcontenuto del ricorso di primo di primo grado ed a riprodurreinsufficienti stralci delle conclusioni dell’atto di appello.6.
In ogni caso, come eccepito dai controricorrenti, questomotivo, per i profili di pretesa violazione degli artt. 112 e 633c.p.c. configura una censura nuova, in quanto il nucleo delladoglianza attiene a passaggi motivazionali della sentenzad’appello, passaggi che in realtà riproducono argomenti giàespressi dal tribunale di Livorno in primo grado, senza tuttaviache tali doglianze siano state mai in precedenza sollevate.7. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, rigorosa inproposito: qualora una determinata questione giuridica nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, néindicata nelle conclusioni epigrafate, il ricorrente che ripropongala questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità, per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scrittodifensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (nn. 25546 del 2006; n. 15422 del 2005; n. 507N0um edroe rle gistro generale 25249/2020Numero sezionale 1782/20262009).
Numero di raccolta generale 12453/20268. Dunque, concorrono diverse ragioni che impongono dDait a pubblicazione 04/05/2026ritenere il ricorso inammissibile.9. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore deicontroricorrenti come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.LA PRESIDENTE