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Ordinanza — n. 12429/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against school transfer ruling due to procedural violation of administrative review rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12429/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that declared a school transfer decision illegal. The school director argued she lacked standing because she had been assigned to Rome, but the appellate court confirmed her interest remained valid as she would return to Foligno in August 2024. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the administrative body failed to notify the director of the inspection report before the transfer took effect, thereby violating her right to defense and rendering the transfer null.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When an administrative act infringes upon the right of defense by failing to allow the interested party to examine and counter-argue against the facts forming the basis of the decision, the act is null and the court must examine the legality of the procedure without assessing the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative procedure right of defense school transfer environmental incompatibility nullity of administrative act procedural violation standing to sue

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
100 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 2103 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso per cassazionel’amministrazione denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 2103 c.c., in relazione all’art.
art. 100 c.p
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 468 d.lgs. n. 297/1994
Con il secondo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 468 d.lgs. n. 297/1994 e 21 d.P.R.
art 21 d.P.R. n. 399/1988
Con riguardo ai profili procedurali, quindi, l'art. 21 d.P.R.n.
art. 2103 c.c
Con il terzo motivo di ricorso per cassazionel’amministrazione denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 2103 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1778/2016

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Testo completo

a del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO;- ricorrenti -2026 contro1476 PALADINO LAURA CARMEN, rappresentata e difesadall'avvocato FRANCESCO ALLIEGRO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 57/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 01/04/2023 R.G.N. 19/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Numero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

La Corte d’Appello di Perugia, in riforma di sentenza (dirigetto delle domande) del Tribunale di Spoleto, dichiaravaillegittimo il decreto dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionaleper l'Umbria Prot. N. R.000353.19-08-2020, con cui erano statidisposti il mutamento di incarico nei confronti della dirigentescolastica Laura Carmen Paladino e l'assegnazione allamedesima della titolarità presso l'istituzione scolasticaPGIC83000P – I.C. Foligno 3 a decorrere dal 1° settembre 2020.2. La dirigente scolastica, a tempo indeterminato conincarico triennale dall’1.9.2019 presso il Liceo Scientifico“Galeazzo Alessi” di Perugia, aveva agito in giudizio al fine diottenere la declaratoria della nullità o illegittimità deltrasferimento d’ufficio presso l’Istituto comprensivo “GalileoGalilei” di Foligno e il riconoscimento del suo diritto a mantenerela titolarità nella sede di Perugia.

Il trasferimento d’ufficio erastato disposto a seguito di attività ispettiva, decisionedell’amministrazione di assegnazione di una nuova sede dititolarità alla dirigente, invito alla stessa a esprimere unapreferenza tra alcune sedi indicate, in difetto di sceltaindividuazione d’ufficio e invio per l’a.s. 2020/21 pressol'istituto scolastico di Foligno. Nel frattempo, la dirigente avevapresentato domanda di mobilità interregionale verso la RegioneLazio, non aveva ottenuto il trasferimento interregionale, maaveva visto accolta la richiesta di assegnazione provvisoria exart. 42-bis d. lgs. n. 151/2001 per tre anni presso l’I.C.

“S.C.Donati” in Roma (dall’a.s. 2021/22 a quello 2023/24).3. Il Tribunale respingeva il ricorso della direttrice, ritenendola carenza di interesse ad agire, in considerazionedell’assegnazione provvisoria a istituto scolastico in Roma.Numero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/20264. La Corte d’Appello accoglieva l’appello della lavoNruamterroic dei r,a ccolta generale 12429/2026Data pubblicazione 04/05/2026ritenendo la permanenza, invece, dell’interesse ad agire,poiché, al termine dell’assegnazione al 31.8.2024, la dirigentedoveva riprendere servizio presso l’Istituto Galilei in Foligno;affermava, inoltre, l’effettiva natura di trasferimento perincompatibilità ambientale del provvedimento emanato dall’USRil 19.8.2020.5.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ilMinistero con tre motivi; resiste con controricorso, illustrato damemoria, la dirigente scolastica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo erroneità e contraddittorietàdella motivazione in punto di carenza dell’attualità dell’interessead agire.2. Il motivo è infondato.3. La Corte di Perugia ha evidenziato con accertamento difatto come l’assegnazione ad incarico in Roma fosse provvisoria(ancorché per un triennio), con conseguente permanenza dellatitolarità dell’incarico in Foligno, a seguito di trasferimento perincompatibilità ambientale contestato e corrispondentepermanenza dell’interesse all’accertamento giudiziale circa lalegittimità o meno di detto trasferimento d’ufficio (invero, partericorrente ha anche documentato in memoria la riassegnazionepresso l’istituzione scolastica in Foligno a decorrere dallascadenza dell’incarico provvisorio in Roma).4.

Con il secondo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 468 d.lgs. n. 297/1994 e 21 d.P.R. n. 399/1988 in materia diNumero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/2026trasferimento per incompatibilità ambientale del personaNluem edroe dlli ara ccolta generale 12429/2026Data pubblicazione 04/05/2026scuola, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., permotivazione errata e contraddittoria in ordine alla ricorrenza deipresupposti per lo svolgimento di un procedimento diincompatibilità ambientale nei confronti di un dirigentescolastico, sostenendo che la normativa in materia ditrasferimenti per incompatibilità ambientale non è applicabile aidirigenti scolastici a far data dall’1.9.2000 (entrata in vigore deld. lgs. n. 59/1998 di conferimento ai capi di istituzioniscolastiche della qualifica dirigenziale, con conseguentedisciplina del mancato rinnovo o revoca dell’incarico dirigenzialein base al d.lgs. n. 165/2001 e al CCNL di categoria).5.

Il motivo è infondato.6. Osserva il Collegio che la lettura della normativaapplicabile propugnata con il motivo di ricorso non ècondivisibile.7. L’art. 468 d. lgs. n. 297/1994 risulta tutt’ora vigente ecomprende espressamente nel suo ambito di applicazione anchei dirigenti scolastici, mentre l’art 21 d.P.R. n. 399/1988 prevedeuna determinata procedura per il trasferimento perincompatibilità ambientale, con garanzia del contraddittorio edella possibilità di difesa del dipendente. Proprio la violazionedel principio del contraddittorio e del diritto di difesa nellaprocedura di trasferimento per incompatibilità ambientale inesame, perché adottato in violazione delle norme regolatricidell’istituto, non di natura strettamente disciplinare, ma in ognicaso soggetto a garanzie formali e sostanziali a tutela deiprincipi generali ora ricordati, ha fondato l’annullamento deltrasferimento per cui è causa.8.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che iltrasferimento degli insegnanti (ma anche dei dirigenti scolastici,Numero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/2026per quanto sopra rilevato) per incompatibilità ambientaleN,u mcehroe d i èra ccolta generale 12429/2026Data pubblicazione 04/05/2026regolato dagli artt. 468 e 469 d.lgs. n. 297/1994, ove lacontrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e,per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall’art.2103 c.c., ha natura cautelare e non disciplinare (Cass. n.10833/2017, richiamata nella motivazione della sentenzaimpugnata).9.

Infatti, il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dipermanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficioambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non èannoverabile tra i provvedimenti disciplinari, atteso che lasituazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive osituazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo,indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione didoveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione edisorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimentodell'attività lavorativa.10.

Con riguardo ai profili procedurali, quindi, l'art. 21 d.P.R.n. 399/1988, prevede, con disposizione applicabile a tutto ilpersonale della scuola, che il trasferimento d'ufficio perincompatibilità, ferma restando la normativa vigente, puòessere disposto solo dopo la contestazione dei fattideterminativi delle incompatibilità da parte dell'organocompetente a predisporre il trasferimento stesso, e che ildipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha dirittodi prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa ilprocedimento e di controdedurre e avanzare richieste diaccertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fannodecadere la proposta.

Al fine di rendere concreto il diritto deldipendente a prendere visione degli atti e a controdedurre, ènecessario che l'amministrazione avvisi il medesimo delNumero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/2026deposito degli atti e gli assegni un termine per l'esamNeum dereo dgi lrai ccolta generale 12429/2026Data pubblicazione 04/05/2026stessi e per eventuali controdeduzioni. Ciò non è avvenuto nelcaso di specie, in base ad accertamento in fatto non rivedibilein questa sede.11. Diversamente, il CCNL di categoria (Personale Dirigentedell’Area V) disciplina il diverso istituto del mutamentod’incarico sul profilo funzionale e non disciplina l’istitutodell’incompatibilità ambientale.12.

Con il terzo motivo di ricorso per cassazionel’amministrazione denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per motivazione errata e contraddittoria in ordine allasussistenza del potere del datore di lavoro di disporre iltrasferimento del dipendente ad altra unità produttiva quandolo stesso costituisca acclarata causa di disorganizzazione edisfunzione, sostenendo che la sentenza gravata non haverificato la fondatezza o meno del provvedimento e l’effettivocorretto esercizio del potere datoriale di disporre il mutamentodi incarico - trasferimento ad altra scuola della controparte, eche, quand’anche la fattispecie in esame integrasse gli estremidi un trasferimento per incompatibilità ambientale e laprocedura non sia stata seguita correttamentedall’amministrazione, la Corte di merito avrebbe dovutocomunque verificare nel merito la vicenda dedotta in giudizio.13.

Il motivo non è fondato.14. Sebbene l’incompatibilità ambientale operi sul pianooggettivo, la verifica della legittimità della procedura è postadalla legge in funzione di garanzia del contraddittorio e delladifesa del lavoratore (come sopra evidenziato), sicché,verificata l’illegittimità per violazione di detti principi, ciòpreclude l’esame nel merito (trattandosi di nullità di protezione,Numero registro generale 11195/2023Numero sezionale 1476/2026a tutela di interessi e diritti fondamentali). Come evidNeunmzerioa dti ora ccolta generale 12429/2026Data pubblicazione 04/05/2026dalla sentenza impugnata, infatti, nel caso di specie “l’averefornito la documentazione, peraltro incompleta, in un momentoposteriore all’adozione del trasferimento e alla sua esecuzione… non ha consentito alla dirigente di controdedurre in meritoalle risultanze dell’ispezione, né di chiedere nuovi accertamentidi fatto, che, in ipotesi, avrebbero potuto risolversi a suofavore”.15.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laregola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.16. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento deldoppio del contributo unificato (Cass.n.1778/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della SezioneLavoro del 19 marzo 2026.Il PresidenteIrene Tricomi