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Ordinanza — n. 12389/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription start date based on sector studies, not individual tax regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12389/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's dismissal of a contribution claim. The lower court incorrectly determined the prescription period began in 2015 based on the claimant's specific tax regime, whereas the INPS argued the deadline was extended to July 2010 for all professionals in the relevant sector. The Court ruled that the extension applies objectively to the sector's activities, not subjectively to the individual's tax status, thereby invalidating the lower court's calculation of the prescription term.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2944 c.c.; d.P.C.M. 10 giugno 2010: The extension of the payment deadline for contributions applies objectively to all professionals exercising the relevant economic activities defined in sector studies, regardless of whether they are subject to the specific tax regime resulting from those studies.

Parole chiave

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prescription period social security contributions sector studies tax regime INPS claim objection to dismissal cassation review computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
Art. 2935 and 2944 cod. civ.
Art. 2, paragraphs 26-31, Law 8 August 1995, no. 335
civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995,n.
Art. 18, D.Lgs. 9 July 1997, no. 241
335, dell’art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
Art. 17, D.P.R. 7 December 2001, no. 435
D.P.C.M. 10 June 2010

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950
Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24584
Cass., sez. lav., 29 ottobre 2025, n. 28626
Cass., sez. lav., 24 aprile 2025, n. 10892
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Testo completo

in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiCARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTERADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– ricorrente –controGRAVANTE MARIA– intimata –per la cassazione della sentenza n. 2254 del 2024 della CORTED’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 27 maggio 2024 (R.G.N.1165/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia delNumero registro generale 24901/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 12389/2026Data pubblicazione 03/05/2026Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha annullato, perl’intervenuta prescrizione, l’avviso di addebito notificato all’avvocataMaria Gravante il 30 giugno 2015 per il pagamento della contribuzionedovuta alla Gestione separata per l’anno 2009.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale haevidenziato che la prescrizione decorre dal 16 giugno 2010, termineprevisto per il pagamento dei contributi, e che il quinquennio è dunquegià decorso il 30 giugno 2015, data della ricezione del primo attointerruttivo comprovato in causa.All’Istituto non giova addurre la circostanza che sia stato differitoal 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi da parte deisoggetti che esercitano attività economiche per le quali sono statielaborati studi di settore.Tale differimento, difatti, è inapplicabile al caso di specie, in quantola professionista beneficiava «del regime dei cd. contribuenti minimi,espressamente esonerati dall’assoggettamento [a]gli studi di settore»(pagina 3 della sentenza d’appello) e l’INPS non ha dimostrato ipresupposti di operatività della proroga che ha invocato.2.– Ricorre l’INPS, sulla base di un motivo, per la cassazione dellasentenza d’appello.3.– L’avvocata Maria Gravante, pure ritualmente evocata ingiudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2935e 2944 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995,n. 335, dell’art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’art.- 2 -Numero registro generale 24901/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 12389/2026Data pubblicazione 03/05/202617 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno2010.Avrebbe errato la Corte di merito nel considerare prescritti icontributi dovuti dall’avvocata Maria Gravante alla Gestione separataper l’anno 2009, ad onta della proroga al 6 luglio 2010, disposta dald.P.C.M. 10 giugno 2010 a beneficio dei soggetti che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.Tale proroga, idonea a incidere sul dies a quo della prescrizionequinquennale, riguarderebbe «tutti i contribuenti che esercitanoassoggettati a tali studi per non aver scelto un diverso regimed’imposizione» (pagina 6 del ricorso per cassazione).Tempestivo, pertanto, sarebbe l’atto di costituzione in moraricevuto il 30 giugno 2015.2.– Il ricorso è fondato.3.– La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separatadecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950) e, a tale riguardo,assumono rilievo anche le previsioni dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M.10 giugno 2010, dettate in attuazione dell’art. 12, comma 5, deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Cass., sez. lav., 19 aprile2021, n. 10273).I termini sono differiti al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione,per i contribuenti «che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427».In virtù dell’univoco dettato testuale del d.P.C.M. 10 giugno 2010,il differimento non è circoscritto, dunque, a coloro i quali, in concreto,alle risultanze di tali studi siano fiscalmente assoggettati per non avere- 3 -Numero registro generale 24901/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 12389/2026Data pubblicazione 03/05/2026scelto un diverso regime d’imposizione (sentenza n. 10273 del 2021,cit., in motivazione, pagina 6).Invero, «ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattoreoggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile aduna di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanzedegli studi medesimi» (Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24584,punto 11 del Considerato).4.– Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 29ottobre 2025, n. 28626, punto 3.3. del Considerato, 16 giugno 2025,n. 16063, e 24 aprile 2025, n. 10892, sul differimento al 6 luglio 2010),si è discostata la Corte d’appello di Napoli, nel reputare dirimente laconcreta sottoposizione alle risultanze degli studi di settore (pagina 3della sentenza impugnata).L’error in iudicando nella determinazione del termine iniziale dellaprescrizione ha condotto a ritenere prescritta la pretesa dell’Istituto ea considerare irrilevante l’atto interruttivo del 30 giugno 2015 (pagina4 della pronuncia d’appello).5.– Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del ricorsoe la cassazione della sentenza impugnata.6.– La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame in conformità aiprincìpi ribaditi nella presente ordinanza.7.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.- 4 -Numero registro generale 24901/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 12389/2026Data pubblicazione 03/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -