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Ordinanza — n. 12256/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on prescription start date for social security contributions, ruling it begins at payment deadline, not tax declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12256/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Bologna Court of Appeal's rejection of the five-year prescription defense regarding social security contributions. The appellant argued the prescription period started from the tax declaration date, while the lower court held it began from the payment deadline. The court ruled that the obligation arises from the production of income, making the prescription start at the payment deadline, not the declaration date.

Regesto Legislator

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Art. 2934, 2935 c.c.; The prescription period for social security contributions begins on the payment deadline, not the tax declaration date, as the obligation stems from the income-producing fact itself.

Parole chiave

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social security contributions prescription period start tax declaration date payment deadline INPS management five year limitation separate management

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 9, l. n. 335/1995
Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione ederrata applicazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, daleggersi in connessione con gli artt.
Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
lav., 7 novembre 2022, n.32685, punto 3.1 delle Ragioni della decisione).1.2.Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplinagenerale dell’art. 2935 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ., ai sensidell'art. 360, comma 1, n.
Art. 6, D.M. 281/96
Con il secondo motivo di ricorso, la parte deduce violazione ederrata applicazione dell'art. 6, D.M. 281/96, dell'art.
Art. 18, comma 12, legge n. 111/2011
281/96, dell'art. 18, comma12, legge n.
Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
lav., 7 novembre 2022, n.32685, punto 3.1 delle Ragioni della decisione).1.2.Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplinagenerale dell’art. 2935 cod.
Art. 3, legge n. 179/1958
Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione ederrata applicazione dell'art. 3, comma 9, l.
Art. 10, legge n. 6/1981
Art. 7, 23 e 37, statuto Inarcassa

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25755/2023
Il motivo è fondato e va accolto.La prescrizione dei contributi per la gestione separata decorre dallascadenza del pagamento e non dalla data della dichiarazione deiredditi, come confermato da numerose pronunce di questa Corte(ex plurimis: Cass. n. 25755/2023, n.
Cass. n. 24584/2024
Cass. n. 3086/2025
Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072
Cass. n. 16626 del 21/06/2025

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Testo completo

OCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA996 SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 174/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 26/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.Numero registro generale 24239/2021Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 12256/20261.Con sentenza n. 174/21, la Corte d'Appello di Bologna,decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dispostodalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n.26818/19, ritenuto configurabile il giudicato interno sulla debenzadei contributi, ha rigettato l’eccezione di prescrizionequinquennale, inizialmente rimasta assorbita.

La Corte ha stabilitoche la prescrizione iniziava dal giorno in cui era stata presentatala dichiarazione dei redditi (21 settembre 2008), considerando larichiesta di pagamento notificata dall’INPS il 20 giugno 2013 comeun valido atto interruttivo della prescrizione.Avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha proposto ricorsoaffidato a due motivi.L’INPS è rimasto intimato, depositando procura alle liti.La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa inprossimità dell’udienza, costituendosi con nuovo difensore erinunciando al secondo motivo di ricorso.All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione ederrata applicazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, daleggersi in connessione con gli artt. 2934 e 2935 cod. civ., ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Lamenta che la Corte d'Appello di Bologna ha fondato il propriodictum su pronunce di merito superate dalla giurisprudenza piùrecente della Corte di Cassazione in ordine al dies a quo didecorrenza del termine di prescrizione, da individuarsi non nelladata di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma in quelladella scadenza dei contributi richiesti.Numero registro generale 24239/2021Nella specie, il termine di pagamento dei contributi relativi all’aNnunmoer o sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 12256/20262007 scadeva il 16 giugno 2008 e la notifica dell’avviso bonario daData pubblicazione 01/05/2026parte dell’INPS interveniva in data 20/06/2013.

A quella data ilperiodo di prescrizione di cinque anni era già trascorso.1.1. Il motivo è fondato e va accolto.La prescrizione dei contributi per la gestione separata decorre dallascadenza del pagamento e non dalla data della dichiarazione deiredditi, come confermato da numerose pronunce di questa Corte(ex plurimis: Cass. n. 25755/2023, n. 24584/2024, n.3086/2025), a cui il Collegio aderisce.L’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto apresentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non èpresupposto del credito contributivo, così come non lo è rispettoall’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n.32685, punto 3.1 delle Ragioni della decisione).1.2.Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplinagenerale dell’art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizionedal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferiscerilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica diesercitarlo.

Per giurisprudenza costante di questa Corte,l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione, è solo quella legata a causegiuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gliimpedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevanonelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleatedall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n.22072).1.3. Nello specifico, trattandosi di contributi dovuti per l'anno2007, il dies a quo andava fissato al 16.6.2008 (non essendo stataprevista proroga dai D.P.C.M.) e, pertanto, la richiesta dipagamento dell’INPS del 20.6.2013, in difetto di Naumlterrio regaistttroi generale 24239/2021Numero sezionale 996/2026interruttivi, andava considerata tardiva, perché intervenutaNumero di raccolta generale 12256/2026quando il termine quinquennale era oramai spirato.

Data pubblicazione 01/05/2026Dunque, il motivo è fondato e va accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte deduce violazione ederrata applicazione dell'art. 6, D.M. 281/96, dell'art. 18, comma12, legge n. 111/2011 e, conseguentemente, dell'art. 2, comma26, legge n. 335/1995, da leggersi in connessione con l'art. 3 dellalegge n. 179/1958; artt. 10 e 21, legge n. 6/1981; artt. 7, 23 e37, statuto Inarcassa applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.La parte ripropone l’eccezione di non debenza dei contributiprevidenziali alla gestione separata INPS, assumendo di essere giàiscritta al proprio albo professionale di competenza.A tale motivo di ricorso la parte ha inteso rinunciare con memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c., prodotta in prossimità dell’udienza.La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quellaprevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione dellaparte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando ladisposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione diuna valutazione tecnica concernente le più opportune modalità diesercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalitàdel difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasiapprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure propostecon i motivi oggetto di rinuncia (Cass. n. 16626 del 21/06/2025).3.

Da quanto precede, consegue la cassazione della sentenzaimpugnata quanto al primo motivo accolto, con rinvio alla Corted'Appello di Bologna che, in diversa composizione, esaminerà iltema della prescrizione qui devoluto alla luce dei principi sopraindicati.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Numero registro generale 24239/2021 P.Q.MNumero di raccolta generale 12256/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaData pubblicazione 01/05/2026alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale della IV Sezione, in data25.02.2026La PresidenteLucia Esposito