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Ordinanza — n. 12118/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding evidence misinterpretation under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12118/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Napoli Servizi s.p.a. inadmissible. The appellant argued that the appellate court erred in fact by failing to prove the suppression of the worker's duties, but the court found no specific grounds linking the evidence to the alleged error. The court ruled that without a precise indication of the factual or procedural flaw, the appeal cannot be examined on merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the exact grounds for the alleged violation of law or error of fact, as the court cannot review the merits without clear indications of the defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement error of fact review evidence misinterpretation civil procedure law nuova formazione nella stessa professione ripristino delle indennità disoccupazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
art. 2103 cod. civ
73 del 20.11.2015, mentre nel caso di specie il lavoratorenon aveva posto in essere alcuna delle condotte ivi elencate, e la società nullagli aveva contestato in merito.Nel prospettare la violazione dell’art. 2103 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - , Sentenza n.6774 del 01/03/2022
(Sez. 1 - , Sentenza n.6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).Inoltre la censura riconduce all’art.
Cass. Sez. U., 05/03/2024, n.5792
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Testo completo

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO LUCIANI;-ricorrente-controBATTIMELLI SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGITREMANTE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 645/2023 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 20.02.2023, N.R.G. 1287/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.02.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/2026Data pubblicazione 30/04/20261.Il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande proposte da SalvatoreBattimelli nei confronti della Napoli Servizi s.p.a., volte ad ottenere il ripristinodell’incarico di responsabile UOC, il corrispondente trattamento economicofissato nell’accordo conciliativo del 25.1.2016 ed il risarcimento dei danni perl’illecito comportamento del datore di lavoro.2.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello propostoda Salvatore Battimelli, in parziale riforma di tale sentenza ha condannato NapoliServizi s.p.a. a reintegrare il lavoratore nel ruolo di responsabile di UOC e alpagamento della relativa indennità, oltre accessori dalla maturazione del creditoal soddisfo.3. La Corte territoriale ha ritenuto indimostrato che le funzioni attribuite alBattimelli come responsabile fossero state di fatto soppresse ed ha rilevato chela revoca dell’incarico di responsabile UOC, al medesimo attribuito dopo l’accordotransattivo, per espressa previsione aziendale poteva avvenire solo nei casitassativi indicati dalla determina n. 73 del 20.11.2015, mentre nel caso di specieil lavoratore non aveva posto in essere alcuna delle condotte ivi elencate e lasocietà nulla gli aveva contestato in merito.4.

In difetto di allegazione e di prova, il giudice di appello ha invece rigettatola domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.5. Avverso tale sentenza Napoli Servizi s.p.a. ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.6. Salvatore Battimelli ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2103 cod. civ., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere incentrato il proprio sindacatosull’effettività della soppressione.Numero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/2026Evidenzia che il mutamento di mansioni non aveva comportato il mutamentoData pubblicazione 30/04/2026del livello e della categoria di appartenenza del Battimelli; aggiunge che lamobilità non ha quale presupposto la soppressione delle mansioni precedenti.Sostiene che qualora, come nel caso di specie, si sia effettivamente verificatala riorganizzazione, il giudice ai fini del vaglio della legittimità della nuovaassegnazione è tenuto a valutare unicamente la conformità dei poteri datorialiall’assetto previsto dall’art. 2103 cod. civ.Assume pertanto che nel caso di specie il giudice di appello avrebbe dovutolimitarsi a verificare l’effettività della riorganizzazione, senza valutare lasoppressione dell’attività.Lamenta che le statuizioni riguardanti la mancata soppressione delle funzionidi UOC e la riassegnazione delle mansioni di responsabile UOC costituisconoun’intromissione rispetto all’azione imprenditoriale realizzata da Napoli Servizi ecostituzionalmente garantita.Precisa che nel caso di specie le funzioni proprie della UOC alla quale erapreposto il lavoratore non erano state soppresse, ma riorganizzate.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum e non siconfronta con la decisione impugnata, da cui risulta che il ricorrente nel ricorsodi primo grado aveva chiesto il ripristino dell’incarico di responsabile UOC e delcorrispondente trattamento economico, a lui attribuiti con accordo transattivodel 25.1.2016.Risulta inoltre che con il primo motivo di appello il Battimelli aveva lamentatol’illegittimità della suddetta revoca, in quanto il trattamento economico relativoall’incarico di responsabile UOC era stato riconosciuto in sede transattiva comecorrispettivo della rinuncia al superminimo; aveva inoltre lamentato che lasoppressione della funzione di responsabile UOC, dedotta dalla società afondamento della revoca, non era effettiva; con il secondo motivo di appello illavoratore aveva lamentato l’illegittimità della revoca, in quanto non era fondatasu alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione organizzativan. 27 del 20.11.2015.Dalla sentenza impugnata risulta dunque che la ricorrente aveva fondato ladomanda proposta nel ricorso di primo grado sull’inadempimento dell’accordoNumero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/2026transattivo da parte della società e sulla mancanza delle ragioni dedotte daData pubblicazione 30/04/2026Napoli Servizi s.p.a. a fondamento della revoca.La Corte territoriale ha preso atto delle censure proposte dal Battimelli,incentrate sull’inadempimento dell’accordo transattivo e sull’insussistenza delleragioni addotte dalla società a fondamento della revoca dell’incarico e deltrattamento economico (entrambi pattuiti “in cambio della rinuncia alsuperminimo”) ed ha esaminato la fondatezza dei suddetti motivi di gravame,ritenendo indimostrato che le funzioni attribuite al Battimelli come responsabilefossero state effettivamente soppresse e rilevando che la revoca dell’incarico diresponsabile UOC, al medesimo attribuito dopo l’accordo transattivo, in forza diespressa previsione aziendale poteva avvenire solo nei tassativi casi indicatidalla determina n. 73 del 20.11.2015, mentre nel caso di specie il lavoratorenon aveva posto in essere alcuna delle condotte ivi elencate, e la società nullagli aveva contestato in merito.Nel prospettare la violazione dell’art. 2103 cod. civ., la censura non coglie lestatuizioni della Corte territoriale, che ha ritenuto insussistente la soppressionedelle funzioni di responsabile della UOC in precedenza attribuite al Battimelli,addotte a fondamento della revoca, e non ha in alcun modo sindacatol’opportunità della scelta datoriale.La sentenza impugnata ha accolto le domande del ricorrente perl’inadempimento dell’accordo transattivo, in quanto la revoca dell’incarico e deltrattamento economico attribuiti al Battimelli in esecuzione di tale accordo nonerano stati giustificati dalla ragione organizzativa che la stessa società avevainvocato a sostegno della revoca.La censura da un lato non mette in discussione l’accordo transattivo e nonne deduce l’illegittimità, dall’altro non prospetta che la revoca dell’incarico erastata formalmente disposta per ragioni diverse da quelle individuate dalla Corteterritoriale.Numero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/20263.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 30/04/2026degli artt. 115 e 116 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, o insubordine n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a fondamentodella decisione una prova inesistente.Lamenta il travisamento della prova testimoniale, avendo la Corte territorialecommesso un errore di percezione rispetto al contenuto e alla portata delladeposizione dell’unico teste escusso, di cui riporta il contenuto.Sostiene che tale deposizione ha confermato l’effettività della riorganizzazionee la soppressione della UOC precedentemente occupata dal Battimelli; evidenziache la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la soppressione della UOC, enon delle relative funzioni.4.

La censura è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sesi alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n.6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoconfigura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).Inoltre la censura riconduce all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.la mancata riconducibilità dell’informazione probatoria relativa ad un fattosostanziale (l’effettiva soppressione della UOC Servizi Ispettivi e Sicurezza) alladeposizione dell’unico teste escusso.Numero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito chiarito che iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass.

Sez. U., 05/03/2024, n.5792).Si è infatti precisato che qualora il fatto posto a fondamento della decisionenon esiste nei termini recepiti dal giudice, costituisce un “non fatto”, cioè di unfatto la cui considerazione nella sua oggettiva effettività, è stata in fin dei contiomessa.5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 17251/2023Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 12118/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria Leone