Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Rio Marcuz, challenged a second-instance judgment against the Ministry of Economic Development and Cevenini Marco but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rio Marcuz-ricorrente-controMinistero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controCevenini Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Rossi-controricorrente-avverso la sentenza n. 234/2022 emessa dalla Corte d’appello di Bolognail 17/03/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 21084/2022Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 12044/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per il Ministeroed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge per l’altro controricorrente.Così deciso in Roma, il 30/04/2026.Ileana Fedele