Italian Court rejects correction of order for incidental costs due to implicit compensation rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Mayor's request to correct an order regarding incidental litigation costs. The appellant argued that the court failed to explicitly address these expenses, yet the court found the compensation for reciprocal defeat implicitly covered the entire proceedings, including the incidental phase. Consequently, the court ruled that no separate liquidation was necessary and no costs could be awarded in a correction proceeding where no final loser exists.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 373 c.p.c.; Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; The order for costs in a suspension proceeding does not require explicit liquidation as it is provisional, and correction proceedings cannot award costs when no party is definitively defeated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA IDA RINALDI, SIMONETTA PAGLIAZZO,MARCO RUSSO;- resistente per correzione -per la correzione dell’ordinanza n. 17600/2025della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,depositata il 30/06/2025 nei procedimenti riunitiR.G.N. 9976/2024, 13173/2024;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Dott.CATERINA MAROTTA.Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026RILEVATO CHE1.
Il ricorrente in epigrafe chiede la correzionedell’ordinanza di questa Corte n. 17600/2025 incausa contro il Comune di Sassari, nella parte incui non ha espressamente provveduto sulle speseper il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta di sospensione dellasentenza della Corte d’Appello che avevacondannato il Comune al risarcimento del danno,richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con il lavoratore; sostiene che permero errore materiale non si sia provveduto su talispese, essendosi questa Corte pronunciata solo sulricorso principale e su quello incidentale (concompensazione integrale delle spese del giudizio dicassazione giustificata da reciproca soccombenza).2.
Il ricorrente e l’amministrazione comunalehanno depositato memoria per l’odierna adunanza.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso non è fondato.2. La regolamentazione delle spese di literiguarda tutto il giudizio come pervenuto all’esamedella Corte di legittimità e quindi anche l’eventualefase incidentale, sicché la disposta compensazioneè da intendersi relativa, appunto, a tutto il giudizioe quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello).3. Come chiarito da Cass. n. 25283/2025,l’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c., nelprocedimento di sospensione dell’esecuzione dellaNumero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza di appello non deve contenere laliquidazione delle spese, trattandosi di unapronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia ècondizionata all’esito del giudizio di cassazione e difronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione,nell’ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità; e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c.
è informata alprincipio della soccombenza, riferito all’esito finaledel giudizio (v. Cass. n. 20893/2025).4. Nel caso di specie, deve evincersi dalcompendio motivazionale complessivo che ladisposta compensazione delle spese in ragionedella reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quelle della fase incidentale,in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa.5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente procedimento, in quanto (Cass. S.U. n.29432/2024) nel procedimento di correzione deglierrori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.,di natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra leparti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabilein alcun caso una situazione di soccombenza, aisensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente,partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per correzione dierrore materiale. Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio