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Ordinanza — n. 12008/2026 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal dismissal for simulated transfer, ruling transfer date before 2010 law excludes new decadenza term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12008/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the lower court's dismissal of workers' claims regarding a simulated business transfer, ruling the appeal admissible. The workers argued that the transfer occurring in May 2010 should not trigger the new statutory decadenza term introduced by Law 183/2010, as the law only applies to transfers after its entry into force. The Court agreed, holding that the specific reference to the transfer date in the statute limits its temporal application to post-2010 transfers, thereby invalidating the lower court's application of the new deadline to pre-existing transfers.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 4 lett. c) l. 183/2010; Art. 2112 c.c.: The specific reference to the transfer date in the decadenza provision limits its application to business transfers occurring after the law's entry into force, excluding earlier transfers from the new deadline.

Parole chiave

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business transfer simulation statutory decadenza term Law 183/2010 application intertemporal validity labor contract transfer Cassazione quashing transfer date threshold cessione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 4 lett. c) l. 183/2010
La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulmaturarsi della decadenza ai sensi dell’art. 32 l.
Art. 2112 c.c.
183/2010, censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuta assoggettata a regimedecadenziale una fattispecie di cessione ex art. 2112 c.c.realizzatasi anteriormente alla entrata in vigore dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
Tale approdo interpretativo muove dalle seguenticondivisibili considerazioni: - l'art. 252 disp.
art. 2112 c.c
183/2010, censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuta assoggettata a regimedecadenziale una fattispecie di cessione ex art. 2112 c.c.realizzatasi anteriormente alla entrata in vigore dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il motivo inesame debba essere deciso in continuità dell’approdonomofilattico cui è pervenuta questa Corte con la sentenza n.6649/2020, seguita da plurime decisioni conformi, che qui sirichiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 252 disp. att. c.c
Tale approdo interpretativo muove dalle seguenticondivisibili considerazioni: - l'art. 252 disp. att. c.c.
art. 252 disp. att. c.p
Tale approdo interpretativo muove dalle seguenticondivisibili considerazioni: - l'art. 252 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 966 del 2021
anche Cass. n. 966 del 2021).4.
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Testo completo

NI, DESIDERIO ANTONIO,GRAZIOSO LUISA, IAPPELLI VINCENZO, IOVINE UGO, IORIOPASQUALE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE2026 - ricorrenti -786 controG.S. S.P.A. (GIA' S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALES.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI RIZZO,NUNZIO RIZZO, SIMONETTA CANDELA;- controricorrente -nonché controNumero registro generale 9929/2022- intimato -N umero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 12008/2026avverso la sentenza n. 4723/2021 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 30/04/2026NAPOLI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 2169/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA.1. La Corte di appello di Napoli, pronunziando sull’appelloprincipale degli originari ricorrenti e sull’appello incidentale diS.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (da ora S.S.C.), inaccoglimento della impugnazione della società, ha dichiaratoinammissibile la domanda dei lavoratori intesa a far valere lanatura simulata della cessione del ramo di azienda - da S.S.C.a Iper Casoria s.r.l.- ed alla conseguente condanna della societàcedente alla costituzione o reintegra nel rapporto di lavoro allerelative dipendenze, oltre che al risarcimento del danno pari alladifferenza tra la retribuzione spettante e quanto percepito pereffetto della illegittima messa in cassa integrazione deilavoratori da parte di Iper Casoria S.R.L., società cessionaria.2.

La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulmaturarsi della decadenza ai sensi dell’art. 32 l. n. 183 del 2010.Ad avviso della Corte di merito infatti, la circostanza che lacessione del ramo di azienda si era perfezionata nel maggio2010 non sottraeva la fattispecie all’applicazione del regimedecadenziale introdotto con l’art. 32 comma 4 lett.

c) della leggen. 183/2010, ma determinava solo lo spostamento di relativadecorrenza alla data di entrata in vigore della modificalegislativa; ciò in conformità del principio generaledell'ordinamento in materia di termini secondo il quale, ove unamodifica normativa introduca un termine di decadenza primaNumero registro generale 9929/2022Numero sezionale 786/2026non previsto, la nuova disciplina opera anche per le sitNuumaezrioo dni rai ccolta generale 12008/2026Data pubblicazione 30/04/2026soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine restafissata con riferimento all'entrata in vigore della modificalegislativa.3.

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso ilavoratori originari ricorrenti sulla base di due motivi; G.S. S.p.A(già Società Sviluppo Commerciale S.r.l.) ha depositatocontroricorso; il Fallimento Iper Casoria s.r.l. è rimasto intimato.Parte controricorrente ha depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono ex art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 4, lett.

c) l. n. 183/2010, censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuta assoggettata a regimedecadenziale una fattispecie di cessione ex art. 2112 c.c.realizzatasi anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 32 cit..2. Con un secondo gruppo di censure svolgono deduzionidichiaratamente intese a contestare l’accertamento di primecure, denunziando:

a) erronea valutazione della simulazione ditrasferimento del ramo di azienda e omessa motivazione circail mancato espletamento di prova testimoniale;

b) erroneavalutazione degli artt. 1344 e 1345 c.c. e della normativa di cuialla legge n. 223/1991.Numero registro generale 9929/20223. Il primo motivo deve essere accolto con effetto diN umero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 12008/2026assorbimento delle ulteriori censure sviluppate nell’atto diData pubblicazione 30/04/2026impugnazione.3.1. In punto di fatto è pacifico che la cessione del ramo diazienda per cui è causa - della quale si assume il caratteresimulato - si è perfezionata nel maggio 2010, prima dell’entratain vigore (il 24 novembre 2010) della legge n. 183 del 2010 ilcui art. 32, comma 4 lett. c), nel testo applicabile rationetemporis, per quel che qui rileva, stabiliva che le disposizioni dicui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dal comma 1, si applicano anche alla cessione dicontratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 delcodice civile con termine decorrente dalla data deltrasferimento.3.2.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il motivo inesame debba essere deciso in continuità dell’approdonomofilattico cui è pervenuta questa Corte con la sentenza n.6649/2020, seguita da plurime decisioni conformi, che qui sirichiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (tra lequali Cass. n. 18954/2020, n. 20240/2020, n. 23526/2021, n.12893/2023, n. 12898/2023, n. 19173/2023, n. 20407/2023,n. 14039/2024).3.3. In particolare, nella decisione capofila (Cass. n.6469/2020) è stato ritenuto che in tema di cessione delcontratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza dicui all'art. 32, comma 4 lett.

c) della l. n. 183 del 2010, non siapplica alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigoredella predetta legge, secondo quanto emergentedall'interpretazione letterale della norma - di carattereNumero registro generale 9929/2022Numero sezionale 786/2026eccezionale - che individua espressamente il "dies a qNuuom"er od dei ral ccolta generale 12008/2026Data pubblicazione 30/04/2026termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché,sul piano logico-sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art.32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contrattia termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesianche per quelli già scaduti.3.4.

Tale approdo interpretativo muove dalle seguenticondivisibili considerazioni: - l'art. 252 disp. att. c.c. costituisceespressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi diintroduzione di un termine di decadenza prima non previsto, trale due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantirel'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore conl'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella ditutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a nonvedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso nonimputabile; - tale bilanciamento è realizzato attraverso laprevisione per cui la nuova disciplina si applica anche allesituazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termineviene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modificalegislativa; - l'applicazione di detti principi richiede duecondizioni:

a) la prima, è rappresentata dal fatto che inprecedenza non fosse previsto, per la fattispecie in esame, alcuntermine di decadenza;

b) la seconda, è costituita dal fatto chenon sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi.La a S.C., nei precedenti richiamati, ha proceduto ad analizzareil testo dell'art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalentedi interpretazione letterale e con particolare attenzione allalocuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento",al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizionesuddetta l’individuazione della decorrenza dell'ambito operativoNumero registro generale 9929/2022Numero sezionale 786/2026della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressNiuomnereo ddi rai ccolta generale 12008/2026Data pubblicazione 30/04/2026diritto intertemporale; ha osservato a riguardo che il legislatorenon si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispeciecontrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuandoesattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha difatto limitato il campo di applicazione temporale della normaunicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data deltrasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data dientrata in vigore della legge n. 183/2010; ciò sul rilievo che lasuddetta precisazione, nell’articolazione della norma, simanifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta alimitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione dicui all'art. 252 disp. att. c.p.c.; con la conseguenza che laspecifica indicazione del momento della data del trasferimentodeve essere intesa come il dies a quo del termine di decadenza,e non come fatto generatore della decadenza medesima (che èinvece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica chelo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cuiappunto far decorrere il termine) che quale espressione di dirittointertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità del nuovoregime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette adecadenza; ha valorizzato come significativo il riferimento chelegislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non aquello, per esempio, di comunicazione preventiva delprovvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendoaddirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare lacircostanza che è il momento traslativo ad assumere decisivitàai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, comelogica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, comefatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge.

Sullascorta di tali considerazioni si è quindi pervenuti all’affermazioneNumero registro generale 9929/2022che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c.,N umero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 12008/2026il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigoreData pubblicazione 30/04/2026della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine didecadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.

c) della legge citata(v. anche Cass. n. 966 del 2021).4. Il Collegio condivide l’orientamento richiamato, dal qualenon vi è ragione di discostarsi, conseguendone in relazione allafattispecie in esame l’accoglimento del primo motivo di ricorsocon effetto di assorbimento del secondo motivo e la cassazionecon rinvio della decisione.Alla Corte di rinvio è demandato altresì il regolamento dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione,alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9929/2022Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 12008/2026Data pubblicazione 30/04/2026