Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Lorenzo Zavalloni, challenged a lower court decision against the National Social Security Institute and a credit securitization company but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cato Lorenzo Zavalloni-ricorrente-controIstituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Roseunitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Antonino Sgroi, Carlad'Aloisio, Lelio Maritato-controricorrente-nonché controS.c.c.i. Spa - Societa' Di Cartolarizzazione Dei Crediti Inps in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.239/2022depositata il 17/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25466/2022Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 11970/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/04/2026