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Decreto — n. 11968/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, judgment declared extinct.

Numero d'incarto Decreto — n. 11968/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant argued for the continuation of the proceedings against the lower court's ruling, but the court found no objection filed in time. Consequently, the appeal was deemed renounced, the case was closed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period procedural renunciation costs allocation judgment definition proposal statutory time limit notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
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Testo completo

zia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1/2021 emessa da Corte di appello di BolognaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20862/2021Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 11968/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026dott.ssa Elena Boghetich